Revocato l’assegno divorzile all’ex moglie che non cerca lavoro

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2653 del 04.02.2021, ha rigettato il ricorso presentato dall’ex moglie avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino con la quale era stato revocato l’assegno divorzile di € 200,00 previsto in suo favore, per aver rinunciato, senza giustificato motivo, a cercare un’occupazione lavorativa pur in assenza di patologie e/o di condizioni di salute ostative: “I motivi terzo e quarto sono inammissibili perchè la Corte territoriale ha tenuto conto dell’età, giudicata non particolarmente avanzata, della ricorrente (46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa di addetta alle pulizie, già svolta occasionalmente, nonchè della situazione economica complessiva e di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione, non smentito nel motivo di ricorso”.

Avv. Cosimo Montinaro

Revocato l’assegno divorzile all’ex moglie che non cerca lavoro: il testo integrale della sentenza

Motivi della decisione

1. La ricorrente ha articolato il ricorso in sei motivi.

2.Primo motivo: omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per non avere tenuto conto, nell’adottare la statuizione in esame, del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.

Il motivo è infondato perchè la Corte di appello ha considerato che la famiglia godeva di un tenore di vita non elevato e ciò non risulta smentito dalia ricorrente, nè sono stati indicati fatti decisivi controversi che non siano stati esaminati.

3. Secondo motivo: violazione dell’art. 5 della L. n. 898 del 1970 per avere la Corte territoriale revocato l’assegno divorzile solo sulla considerazione che la A. non aveva fornito adeguato supporto probatorio alla sua richiesta e che la stessa appariva astrattamente idonea alla attività lavorativa.

Il secondo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi in quanto la revoca è avvenuta anche in ragione della accertata convivenza more uxorio della A. e la censura non aggredisce tale ratio.

4.1. Terzo motivo: omesso esame delle risultanze di causa e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, dolendosi che la Corte di appello non abbia tenuto conto dell’aumento dell’età della ricorrente e della difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, dal quale si era allontanata da circa venti anni.

4.2. Quarto motivo: la medesima censura è volta a dolersi che la Corte di appello non abbia tenuto conto del fatto che, anche ove avesse ripreso a svolgere attività lavorativa, ciò non le avrebbe potuto assicurare l’indipendenza economica.

4.3. I motivi terzo e quarto sono inammissibili perchè la Corte territoriale ha tenuto conto dell’età, giudicata non particolarmente avanzata, della ricorrente (46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa di addetta alle pulizie, già svolta occasionalmente, nonchè della situazione economica complessiva e di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione, non smentito nel motivo di ricorso.

5. Quinto motivo: Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in merito al mancato riconoscimento dell’assegno alimentare ex art. 433 c.c..

Il motivo è inammissibile perchè la domanda di assegno alimentare non risulta esser stata proposta al giudice di merito, in assenza di specifiche indicazioni di segno opposto da parte della ricorrente.

6. Sesto motivo: Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in merito all’accertamento della convivenza more uxorio e violazione delle norme sulla formazione della prova e del diritto di difesa.

Il motivo è inammissibile perchè è volto a pervenire al riesame del merito, offrendo una personale valutazione dei fatti esaminati dalla Corte torinese per giungere ad opposte conclusioni circa la natura solo amicale del rapporto con il signor G.. Invero la Corte ha esaminato tutti gli elementi da cui ha desunto che la ricorrente intratteneva una convivenza more uxorio, e li ha collegati logicamente in modo che non viene scalfito dalla odierna censura.

7. Il ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo, con il quale L. ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso principale, che l’assegno divorzile venisse ridotto rispetto a quanto già previsto in sede di separazione, rimane assorbito.

8. In conclusione il ricorso principale va rigettato, infondato il primo motivo, inammissibili tutti gli altri. Il ricorso incidentale rimane assorbito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Conclusione

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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