La Corte d’Appello dell’Aquila ha pronunciato una decisione di fondamentale importanza per il diritto assicurativo condominiale, chiarendo definitivamente quando un singolo condomino possa chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice per danni causati ad altri appartamenti. La sentenza stabilisce che nelle polizze stipulate dal condominio “per conto di chi spetta“, il condomino danneggiante ha piena legittimazione ad azionare la garanzia assicurativa quando viene convenuto in giudizio per risarcimento danni.
La controversia riguardava infiltrazioni d’acqua da un appartamento ai piani sottostanti, con conseguente azione risarcitoria contro la proprietaria dell’unità da cui provenivano le perdite. La donna aveva chiamato in garanzia la compagnia assicuratrice che aveva stipulato la polizza con il condominio, ma l’assicurazione si era opposta sostenendo che solo il condominio contraente avesse legittimazione ad agire nei suoi confronti.
La Corte abruzzese ha respinto integralmente l’appello della compagnia assicuratrice, confermando la decisione del Tribunale di primo grado che aveva riconosciuto la legittimazione del singolo condomino a chiamare in garanzia l’assicuratore. La pronuncia si basa sull’interpretazione dell’articolo 1891 del Codice Civile in materia di assicurazione per conto altrui e sulla natura delle clausole contrattuali che estendono la copertura ai rapporti tra singoli condomini.
La decisione assume particolare rilevanza pratica perché risolve una questione ricorrente nei rapporti condominiali, dove spesso si verificano danni da infiltrazioni che coinvolgono proprietà esclusive diverse. Il principio affermato dalla Corte tutela l’interesse del condomino danneggiante a essere garantito dall’assicurazione stipulata dal condominio quando la polizza prevede espressamente la copertura di tali rischi.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia ha origine da copiose infiltrazioni d’acqua verificatesi in un edificio condominiale situato in un comune montano, utilizzato dai proprietari come casa per le vacanze. Le infiltrazioni provenivano dall’appartamento posto al secondo piano e avevano causato danni significativi agli appartamenti situati al piano terra e al primo piano, collegati da una scala interna e di proprietà della stessa famiglia. I danni avevano interessato pareti, mura, pavimenti, solai, arredamento e oggetti conservati negli appartamenti danneggiati.
I proprietari degli appartamenti danneggiati avevano inizialmente promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo per verificare l’entità dei danni e individuare le cause delle infiltrazioni. Il consulente tecnico nominato aveva riconosciuto il nesso causale tra i danni riscontrati e le infiltrazioni provenienti dal piano superiore a causa della rottura di una tubazione dell’impianto idrico posto all’interno dell’appartamento della convenuta. La stima dei costi necessari per il ripristino degli immobili e degli arredi era stata quantificata in una somma considerevole.
Successivamente, i danneggiati avevano promosso azione risarcitoria nei confronti della proprietaria dell’appartamento da cui provenivano le infiltrazioni. La convenuta aveva inizialmente eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione e aveva contestato la quantificazione dei danni stimata dal consulente. Tuttavia, l’aspetto più significativo della vicenda riguardava la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice che aveva stipulato una polizza con il condominio per la copertura dei rischi dell’intero fabbricato.
La polizza assicurativa era stata sottoscritta dal condominio e prevedeva la copertura sia delle parti comuni che delle parti di proprietà esclusiva dei condomini. Tra le garanzie previste figurava espressamente la responsabilità civile per i danni che i singoli condomini potevano arrecare ad altri appartamenti, oltre alla copertura specifica per i danni da acqua conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e delle condutture. La polizza conteneva la clausola che l’assicurazione si intendeva “stipulata per conto proprio e di chi spetta“, elemento fondamentale per la risoluzione della controversia.
La compagnia assicuratrice si era opposta alla chiamata in garanzia sostenendo diversi motivi di resistenza. In primo luogo, aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva della convenuta, argomentando che solo il condominio contraente potesse azionare i diritti derivanti dalla polizza. Inoltre, aveva contestato l’opponibilità delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, sostenendo che era stato svolto in sua assenza e senza possibilità di contraddittorio. Infine, aveva negato l’operatività della garanzia per mancanza di prova dell’accidentalità dell’evento e per il presunto inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’assicurata.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto sia la domanda risarcitoria che la domanda di garanzia, condannando la convenuta al risarcimento dei danni e la compagnia assicuratrice a tenere indenne la convenuta di quanto dovuto agli attori. La decisione si era basata sulla configurazione della responsabilità della convenuta ex articolo 2051 del Codice Civile per i danni da cosa in custodia e sulla legittimazione della stessa a chiamare in garanzia l’assicuratore in virtù delle clausole contrattuali che estendevano la copertura ai rapporti tra singoli condomini.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento della controversia si articola principalmente attorno all’articolo 1891 del Codice Civile che disciplina l’assicurazione per conto di chi spetta. La norma stabilisce che “l’assicurazione può essere stipulata per conto di chi spetta” e che “in tal caso, se al momento del sinistro sussiste un rapporto fra l’assicurato e la persona per conto della quale l’assicurazione è stipulata, questa può far valere direttamente i suoi diritti verso l’assicuratore“. Questo istituto permette di estendere la copertura assicurativa a soggetti diversi dal contraente quando ricorrano determinate condizioni.