📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario – Cessione di crediti in blocco e prova della titolarità
- Oggetto: Insufficienza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale – Distinzione tra efficacia e prova del contratto – Illegittimità segnalazione Centrale Rischi
- Normativa: art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 1264 c.c., art. 2697 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: cessione crediti prova, Gazzetta Ufficiale insufficiente, dichiarazione parte, esistenza contratto cessione, segnalazione Centrale Rischi
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, l’effettiva conclusione del contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, atteso che una cosa è l’avviso della cessione, necessario ai fini dell’efficacia della cessione, un’altra è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto, con la conseguenza che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima, e la mera notificazione operata al debitore ceduto dal preteso cessionario non può ritenersi idonea di per sé quando il debitore abbia sollevato espressa e specifica contestazione, trattandosi di mera dichiarazione della parte interessata.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 2026, ha accolto la domanda di un debitore volta alla cancellazione di segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, dichiarando l’inesigibilità dei crediti per difetto di prova della titolarità in capo alla società cessionaria. Il Giudice, richiamando la recente pronuncia della Cassazione ì2025, ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le comunicazioni della cessione costituiscono mere dichiarazioni di parte insufficienti a provare l’esistenza del contratto di cessione, risultando necessaria documentazione idonea che dimostri l’effettiva conclusione del negozio traslativo, con conseguente illegittimità delle segnalazioni in assenza di tale prova.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione fondamentale tra efficacia della cessione, ottenuta mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, e prova dell’esistenza e del contenuto del contratto di cessione
- Insufficienza della comunicazione al debitore quale mera dichiarazione di parte interessata: necessità di espressa contestazione del debitore per rendere operante il principio
- Irrilevanza delle dichiarazioni rese dalla banca cedente al cessionario quando costituiscono mera conferma interna tra le parti del negozio senza valore probatorio verso il terzo ceduto
- Valore indiziante ma non decisivo della produzione dei decreti ingiuntivi originari in assenza di chiarezza sulle somme oggetto di segnalazione e sui relativi importi
- Quadro istruttorio non univoco quale ostacolo al raggiungimento della prova: mancata precisazione della misura dei crediti segnalati e degli importi contestati
- Illegittimità sostanziale della permanenza delle segnalazioni presso la Centrale Rischi in assenza di prova della titolarità del credito con conseguente obbligo di rimozione
- Compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c. per continui mutamenti giurisprudenziali in relazione alle vicende giuridiche oggetto del giudizio
- Applicabilità del principio anche alle cessioni in blocco da parte di istituti bancari autorizzati con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex Cass. 2024, 2024, 2023, 2021
