Trib. Lecce, n. 2144/2026: accolto il reclamo degli opponenti per mancata prova della catena di cessioni dal creditore originario.
La questione torna puntuale nei fascicoli di ogni avvocato che si occupi di recupero crediti o di difesa del debitore: una società finanziaria ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore propone opposizione e contesta la legittimazione attiva del cessionario. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2144/2026, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo perché la società opposta non ha dimostrato l’intera catena di cessione del credito in blocco intercorsa tra l’originario istituto finanziatore e se stessa. La cessione del credito in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. non è prova sufficiente di titolarità quando il credito ha percorso una pluralità di trasferimenti intermedi. Servono documenti specifici per ogni passaggio. Questo provvedimento – coerente con il recente indirizzo della Suprema Corte – merita attenzione perché consolida un orientamento sempre più rigoroso in materia di prova della titolarità del credito nelle controversie da cessione multipla.
La vicenda processuale
Il rapporto originario traeva origine da un contratto di finanziamento stipulato con Agos spa. Il debitore principale e il fideiussore si erano visti notificare, nel corso del 2025, un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di [OMISSIS] a titolo di esposizione maturata sul finanziamento. La società che aveva agito in sede monitoria non era però Agos spa, bensì un soggetto che vantava la titolarità del credito quale ultimo anello di una catena di cessioni in blocco.
Gli opponenti hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. contestando, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva dell’opposta, sul rilievo della mancata sovrapponibilità tra l’originario creditore e la società cedente che aveva trasferito il credito all’opposta stessa. Eccepivano, inoltre, che il credito azionato fosse di ammontare incongruente rispetto alle somme effettivamente erogate – [OMISSIS] di capitale più [OMISSIS] per spese accessorie e polizze vita-infortuni – e sollevavano infine eccezione di prescrizione.
La società opposta si è costituita nel 2025, ancorava la propria legittimazione alla produzione dell’avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e all’elenco dei rapporti ceduti, chiedendo nel contempo l’accertamento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 d.lgs. 28/2010.. L’istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. è stata rigettata con provvedimento del novembre 2025. Assegnato il termine per l’attivazione della mediazione, l’esito negativo del tentativo ha portato alla rimessione immediata a sentenza all’udienza del marzo 2026, senza necessità di ulteriore istruzione.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la società opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in [OMISSIS] per compensi, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il cuore della controversia ruota attorno all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 – il Testo Unico Bancario – che disciplina la cessione di rapporti giuridici in blocco da parte di banche e intermediari finanziari. La norma prevede una procedura semplificata di trasferimento di massa: la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione produce effetti opponibili ai terzi senza che sia necessaria la notifica individuale al debitore ceduto, derogando in parte alla disciplina ordinaria della cessione del credito di cui agli artt. 1260 e ss. c.c.. Parallelamente, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 645 c.p.c. non determina alcuna inversione dell’onere della prova: l’opposto rimane attore in senso sostanziale e su di lui grava il pieno onere di dimostrare l’esistenza e la titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Gli istituti giuridici coinvolti
La cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. ha generato negli anni una giurisprudenza nutrita e non sempre uniforme sulla sufficienza della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai fini della prova della titolarità. L’orientamento prevalente – recepito anche da questo provvedimento – distingue nettamente due ipotesi: quando la cessione è unica e la pubblicazione in G.U. consente l’individuazione univoca dei rapporti ceduti per categorie omogenee, il cessionario ha assolto il proprio onere probatorio; quando invece il credito ha transitato attraverso una pluralità di cessioni successive, la prova si frammenta lungo la catena e ogni anello deve essere documentato singolarmente.
Non è sufficiente, dunque, dimostrare solo l’ultimo trasferimento. Ciò significa che la società che aziona in giudizio un credito acquistato tramite più passaggi intermedi non può limitarsi a produrre la documentazione relativa all’ultima cessione che la riguarda direttamente. La ratio è chiara: impedire che crediti inesistenti, prescritti o già ceduti ad altri soggetti pervengano al giudizio monitorio grazie a una documentazione parziale che non consente la verifica della continuità della titolarità.
La prova della titolarità nelle cessioni multiple
Il principio enunciato dal Tribunale di Lecce è netto: «in caso di cessioni multiple, l’ultimo cessionario in ordine di tempo che agisce per il recupero del credito ha l’onere di provare ogni singolo passaggio della catena di trasferimento della posta passiva, non potendosi limitare a dimostrare solo alcuni dei trasferimenti intermedi». Per ciascuna cessione della serie è necessaria una prova specifica e documentalmente verificabile dell’inclusione del singolo credito nell’operazione di trasferimento.
Ma cosa accade se il cessionario finale produce il contratto di finanziamento originario anziché la documentazione delle cessioni intermedie? Non basta. La Corte di cassazione – richiamata espressamente in sentenza – ha recentemente chiarito con l’ordinanza n. 23849/2025 che «il mero possesso dei documenti funzionali a comprovare l’esistenza del credito non equivale a dimostrare la titolarità del diritto del quale si discute». Due piani distinti che non possono sovrapporsi: l’esistenza del credito (il finanziamento c’è stato, l’esposizione esiste) e la titolarità attuale del credito in capo a chi agisce (il percorso del credito dall’originario creditore all’odierno azionante) richiedono prove autonome e non fungibili.
Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza di merito convergente – Trib. Palermo sent. n. 3733/2025, Trib. Grosseto e Corte d’Appello di Milano sent. n. 3674/2022 – a conferma che l’orientamento si è ormai consolidato su base nazionale.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha premesso il corretto perimetro dell’onore probatorio nel giudizio monitorio: l’opposto-creditore non beneficia di alcuna inversione dell’onere, sicché deve dimostrare tutti i presupposti della pretesa, ivi compresa la propria legittimazione attiva. Il debitore opponente – convenuto in senso sostanziale – ha il più agevole onere di allegare fatti modificativi o estintivi, senza dover provare l’inesistenza del diritto azionato. L’impostazione è pacifica in giurisprudenza, richiamando le pronunce Cass. n. 25499/2021, Cass. n. 24629/2015 e Cass. n. 21101/2015.
Passando al merito, il giudice ha ricostruito la catena di cessioni: da Agos spa a un primo cessionario, da questi a un secondo soggetto, da quest’ultimo a un terzo, e infine alla società opposta. Quattro passaggi. La società opposta ha prodotto esclusivamente la documentazione relativa all’ultima cessione – quella intercorsa tra il cedente immediatamente precedente e se stessa – con il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale e l’elenco dei rapporti ceduti. Nulla è stato prodotto a dimostrazione delle cessioni precedenti, né contratti, né estratti di G.U., né elenchi dei rapporti ceduti intermedi che permettessero di verificare la continuità del percorso dal credito originariamente sorto in capo ad Agos spa.
L’argomento difensivo della società – fondarsi sul deposito del contratto di finanziamento già in sede monitoria – è stato respinto con il richiamo all’ord. Cass. n. 23849/2025: possedere il documento che comprova l’origine del credito non equivale a dimostrarne la titolarità corrente. Il percorso logico è rigoroso e privo di scorciatoie.
Le conseguenze pratiche per i professionisti che si occupano di questa materia sono immediate. Sul versante del creditore-cessionario, ogni operazione di acquisizione di portafogli crediti con pluralità di trasferimenti storici deve essere documentata fin dalla fase di due diligence pre-acquisto: chi acquista un credito che ha già percorso due o tre cessioni deve acquisire tutta la documentazione della catena, pena l’impossibilità di azionarlo efficacemente in giudizio. Sul versante della difesa del debitore, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva nei giudizi di opposizione a d.i. proposti da cessionari di seconda o terza generazione è oggi un’arma concreta, supportata da un orientamento giurisprudenziale sempre più coerente.
Le spese di lite sono state liquidate in prossimità dei valori minimi, in ragione della ridotta complessità dell’attività difensiva svolta nelle fasi istruttoria e decisionale, con condanna della società opposta e distrazione in favore del difensore antistatario.
