Tribunale di Rieti, n. 301/2026: revocato il decreto ingiuntivo per difetto di titolarità del credito, non provata l’appartenenza al perimetro della cessione
Nella cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende la cessione opponibile erga omnes, ma non solleva il cessionario dall’onere di provare che il singolo credito azionato rientri effettivamente nel perimetro della cessione. È quanto ha ribadito il Tribunale di Rieti con sentenza n. 301/2026, revocando un decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva del cessionario, che non aveva dimostrato l’inclusione del credito tra quelli oggetto delle plurime cessioni a monte. La pronuncia si segnala anche per l’accoglimento del disconoscimento della sottoscrizione, confermato da CTU grafologica.
La vicenda processuale
Il Tribunale di Rieti aveva emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di due opponenti per il pagamento di circa 28.000 euro, sul presupposto che il credito derivasse da un contratto di finanziamento e fosse stato ceduto al ricorrente mediante una cessione di crediti in blocco, a sua volta preceduta da numerosi contratti di cessione intermedi tra diversi istituti finanziari.
Gli opponenti proponevano opposizione, deducendo, da un lato, che una delle due firmatarie non avesse mai sottoscritto il contratto di finanziamento, disconoscendo le sottoscrizioni a lei attribuite, e, dall’altro, il difetto di legittimazione attiva della società opposta per mancata prova della titolarità del credito e per inefficacia della cessione nei loro confronti, in assenza di valida comunicazione individuale. In via subordinata, contestavano altresì la validità della clausola sugli interessi, per omessa inclusione nel TAEG del costo di una polizza accessoria e per l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese.
La società opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, la condanna al pagamento della diversa somma risultante dall’istruttoria. Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, CTU grafologica sulle sottoscrizioni disconosciute e CTU contabile.
Le norme e i principi giuridici
Titolarità del credito ed efficacia della cessione: due presupposti distinti
Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, e quindi la legittimazione sostanziale dell’attore, attiene al merito della causa, costituendo un elemento costitutivo del diritto azionato che, in caso di contestazione della controparte, deve essere provato da chi agisce in giudizio.
Tale principio si applica anche alle cessioni in blocco disciplinate dall’art. 4 della legge n. 130 del 1999, alle quali si applica il regime pubblicitario dell’art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.. Il giudice ha precisato che titolarità del credito ed efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto costituiscono due presupposti dell’azione distinti, sia sul piano logico sia su quello giuridico: l’assolvimento degli obblighi pubblicitari previsti dall’art. 58 TUB.. produce l’effetto di cui all’art. 1264 c.c.. (opponibilità della cessione al debitore ceduto), ma non equivale, di per sé, a prova dell’inclusione del singolo credito nel perimetro dell’operazione di cessione.
L’onere probatorio del cessionario che agisce in giudizio
Sul punto specifico, la sentenza richiama un principio di recente affermazione della Suprema Corte, secondo cui «la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione» (Cassazione civile sez. III, 28.05.2026, n. 16802). Ne discende che il cessionario, ove il debitore ceduto contesti l’inclusione del proprio debito nella cessione, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, indipendentemente dal fatto che la cessione risulti pubblicizzata ai sensi di legge.
La verifica in concreto dei criteri di blocco
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha ricostruito la catena delle cessioni: il contratto di cessione in blocco definiva l’oggetto del trasferimento mediante rinvio a elenchi allegati (elenco crediti, elenco cedenti e contratti di cessione, criteri di blocco), qualificati come parte integrante del contratto ma non prodotti in giudizio nella loro interezza. I criteri di blocco richiedevano, cumulativamente, che i crediti derivassero da specifici contratti di cessione intermedi, identificati per data, e che fossero inclusi in una lista depositata presso notaio.
Il Tribunale ha rilevato che, in assenza della produzione dei contratti di cessione intermedi e della lista notarile richiamata dai criteri di blocco, la documentazione depositata dalla parte opposta – in particolare un file recante l’indicazione del nominativo e dell’importo del credito, ma di provenienza esclusivamente dalla banca opposta stessa – non costituisse prova, né elemento di prova, dell’inclusione del credito azionato nel perimetro della cessione.
La decisione e il ragionamento della Corte
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha ritenuto che la parte opposta non avesse assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla titolarità del credito, accertando il difetto di legittimazione attiva e accogliendo, per questo assorbente motivo, la domanda principale degli opponenti.
Il giudice ha inoltre accolto l’opposizione anche sotto il distinto profilo del disconoscimento della sottoscrizione da parte di una delle due opponenti, la quale aveva contestato di aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento. La CTU grafologica espletata, esaminate le sottoscrizioni disconosciute a confronto con le scritture di comparazione acquisite agli atti e con le sottoscrizioni rese su documenti di identità, ha confermato l’estraneità della sottoscrittrice alla conclusione del contratto, evidenziando discrepanze non giustificabili tra i gruppi di scritture esaminati.
Stante l’assorbente accoglimento dei motivi relativi alla legittimazione attiva e al disconoscimento della sottoscrizione, il Tribunale ha ritenuto assorbite le censure subordinate relative alla validità della clausola sugli interessi e alla determinazione del TAEG. Il decreto ingiuntivo è stato conseguentemente revocato, con condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite e delle spese di entrambe le consulenze tecniche d’ufficio.
