๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario โ Cessione di crediti in blocco e onere probatorio del cessionario
- Oggetto: Insufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale โ Necessitร di individuazione precisa del credito ceduto โ Distinzione tra efficacia e prova della cessione
- Normativa: art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 1264 c.c., art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: cessione crediti in blocco, Gazzetta Ufficiale insufficiente, prova titolaritร credito, art. 58 TUB, individuazione credito ceduto
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non puรฒ costituire unica modalitร di prova della successione nella titolaritร del credito specifico, in quanto adempie esclusivamente allโonere di notifica della cessione ai sensi dellโart. 1264 c.c., ferma restando la distinzione tra avviso di cessione, necessario ai fini dellโefficacia della cessione, e prova dellโesistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, con la conseguenza che la pubblicazione, pur esonerando la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, non prova lโesistenza del contratto stesso, potendo costituire adeguata prova dellโavvenuta cessione dello specifico credito solo laddove contenga indicazioni sufficientemente precise che consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nellโoperazione di trasferimento in blocco in base alle caratteristiche concrete.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 2026, ha accolto lโopposizione proposta da una debitrice e revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una societร cessionaria, ritenendo che questโultima non avesse fornito prova sufficiente della titolaritร del credito specifico. Il Giudice, richiamando la giurisprudenza piรน recente della Cassazione, ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente riferimenti generici a โcrediti derivanti da prestiti personali, carte di creditoโ senza indicazione del periodo o altri elementi utili allโindividuazione, non costituisce prova adeguata dellโinclusione del credito specifico nellโoperazione di cessione, essendo necessarie indicazioni precise che consentano lโindividuazione certa in base alle caratteristiche concrete del credito.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione fondamentale tra avviso di cessione, necessario ai fini dellโefficacia della cessione, e prova dellโesistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto
- Funzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB: esonero dallโobbligo di notifica individuale al debitore ceduto ma non sostituzione della prova dellโesistenza del contratto
- Insufficienza di riferimenti generici nellโavviso in Gazzetta: necessitร di elementi specifici (periodo del finanziamento, tipologia contrattuale, caratteristiche concrete) per individuare con certezza il credito ceduto
- Contraddizione tra tipologia contrattuale del debitore (contratto personale standard) e crediti indicati nellโavviso di cessione (portafoglio diverso): rilevanza ai fini dellโesclusione dellโinclusione
- Rilevabilitร dโufficio della carenza di legittimazione attiva e dellโinsufficienza della prova della titolaritร del credito in ogni fase e grado del giudizio
- Onere probatorio del cessionario nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: inversione delle posizioni processuali con obbligo di fornire elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria
- Evoluzione giurisprudenziale della Cassazione: superamento dellโorientamento risalente (Cass. n. 4277/2023) con consolidamento della giurisprudenza recente del 2025
