📌 LA VICENDA
• Materia: Diritto processuale civile – Arbitrato
• Oggetto: Nullità della clausola compromissoria in contratto di consumo – Vessatorietà e trattativa individuale
• Normativa: art. 34 Cod. Cons., D.Lgs. 206/2005 (artt. 33, 34), Direttiva CEE 93/13/CEE, artt. 817, 829 c.p.c., art. 1175 c.c.
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• Parole chiave: clausola compromissoria vessatoria, trattativa individuale consumatore, arbitrato contratti consumo, disapplicazione normativa interna, principi eurounitari
In tema di clausole compromissorie nei contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria ai sensi dell’art. 34 del Codice del Consumo e della Direttiva 93/13/CEE, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità, dovendo riguardare tutte le clausole costituenti il contenuto dell’accordo prese in considerazione sia singolarmente che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto, mentre non è sufficiente che le singole clausole siano state lette o che ne sia stato discusso e chiarito il significato in un momento successivo alla stipulazione.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha confermato che la mera partecipazione consapevole del consumatore alla procedura arbitrale, anche avvalendosi di assistenza legale successiva alla conclusione del contratto, non integra la trattativa individuale necessaria a escludere la vessatorietà della clausola compromissoria. La Sezione Prima ha dichiarato inammissibile il ricorso della società fornitrice, sottolineando che il giudice nazionale, sulla base dei principi eurounitari, deve procedere alla disapplicazione della normativa interna che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione per nullità del lodo quando l’invalidità della convenzione d’arbitrato derivi dalla mancanza di trattativa individuale sulla clausola compromissoria.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
• Rapporto tra disciplina generale sull’arbitrato e disciplina speciale derogatoria a tutela del consumatore
• Disapplicazione per contrarietà alla legislazione comunitaria della normativa interna in materia di impugnazione del lodo
• Configurabilità della condotta scorretta del consumatore in violazione del principio di buona fede processuale
• Distinzione tra vizio di violazione di legge e diverso apprezzamento dei fatti di causa
• Onere probatorio della trattativa individuale in capo al professionista/contraente
• Efficacia del mandato conferito all’avvocato in assemblea condominiale successivamente alla stipula del contratto
