Spese universitarie fuori sede: sono straordinarie se non prevedibili alla fissazione dell’assegno

Cass. civ., Sez. I, n. 16578/2026: retta Bocconi, alloggio e trasporti a Milano sono spese straordinarie non comprese nell’assegno periodico fissato quando il figlio aveva 11 anni.

Le spese universitarie fuori sede – retta, alloggio, viaggi – vanno rimborsate dall’altro genitore, oppure sono già comprese nell’assegno di mantenimento? La domanda è tra le più frequenti nei contenziosi di diritto familiare e la risposta sbagliata può costare, come ha dimostrato la vicenda esaminata dalla Prima Sezione civile, anni di contenzioso e tre gradi di giudizio. Con l’ordinanza n. 16578/2026, la Corte di Cassazione consolida il principio secondo cui le spese universitarie fuori sede costituiscono spese straordinarie non comprese nell’assegno periodico quando, al momento della sua determinazione, il figlio era ancora minore e la frequenza universitaria non era né attuale né ragionevolmente determinabile. Il discrimine non è la natura della spesa in astratto, ma la sua prevedibilità e ponderabilità concreta al tempo della fissazione dell’assegno. Un principio già enunciato nell’ordinanza rescindente del 2024, ora confermato nel giudizio di rinvio, con una importante precisazione processuale sul vizio di motivazione che ha portato a una nuova cassazione.

La vicenda processuale

La controversia ha origine da un divorzio pronunciato nel 2006 tra due ex coniugi – entrambi professionisti laureati, avvocato e architetto – che avevano un figlio nato nel 1995, dunque undicenne al momento della sentenza di divorzio. Le statuizioni della separazione consensuale del 1998 non contenevano alcuna previsione in ordine alle spese straordinarie relative al figlio, lacuna che la sentenza di divorzio si limitò a confermare senza integrarla.

Anni dopo, la parte che aveva anticipato le spese universitarie fuori sede – retta dell’Università Bocconi di Milano, canone di locazione dell’alloggio universitario, spese di trasporto – agì in giudizio davanti al Tribunale di Taranto chiedendo il rimborso della metà degli esborsi sostenuti, per un importo complessivo di [OMISSIS]. Il Tribunale accolse la domanda, qualificando quelle spese come straordinarie e non comprese nell’assegno periodico.

L’altro genitore propose appello. La Corte d’appello riformò la decisione, escludendo la natura straordinaria sia delle spese universitarie – ritenute prevedibili in ragione dell’elevato livello culturale ed economico della famiglia – sia di una serie di altre voci (spese mediche, attività sportive, corso di musica). Il ragionamento dei giudici di secondo grado si fondava su una valutazione astratta: famiglie di professionisti laureati debbono presumibilmente aspettarsi che il figlio frequenti l’università, anche privata e fuori sede.

La parte interessata propose ricorso per cassazione. Con ordinanza n. 7169/2024, la Cassazione accolse parzialmente il ricorso – limitatamente alle spese universitarie e accessorie – cassando con rinvio e fissando il principio di diritto: le spese straordinarie sono quelle non prevedibili e non ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, valutate in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter, co. 4, c.c.. La prevedibilità va riferita al momento della fissazione dell’assegno e non può riguardare spese suscettibili di verificarsi molti anni dopo, come la frequentazione universitaria di un bambino di 11 anni.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello condannò l’altro genitore al pagamento di [OMISSIS], qualificando come straordinarie le spese universitarie (retta Bocconi, alloggio, trasporti) nonché quelle per viaggi di istruzione e conseguimento della patente europea del computer. Sul punto del riparto pro quota, la Corte d’appello affermò che il concorso dovesse essere paritario tra i due genitori. Ciononostante, condannò il ricorrente al pagamento dell’intero importo delle spese straordinarie riconosciute – senza spiegare il percorso logico di questa quantificazione. Avverso tale sentenza l’altro genitore ha proposto il secondo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il cardine della disciplina è l’art. 337-ter, co. 4, c.c., che impone ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, prevedendo l’erogazione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori ove necessario a realizzare il principio di proporzionalità. La norma non opera alcuna distinzione esplicita tra spese ordinarie e spese straordinarie, ma la giurisprudenza ha costruito questa distinzione come necessità sistematica: l’assegno periodico, determinato in un momento storico preciso e su parametri attuali in quel momento, non può logicamente includere voci di spesa non ancora ipotizzabili.

L’art. 147 c.c. è richiamato dalla sentenza di rinvio per sottolineare il dovere dei genitori di mettere a frutto le proprie capacità lavorative nell’interesse del figlio, anche dopo la separazione o il divorzio, finché il figlio non abbia raggiunto l’autosufficienza economica. Il richiamo, nella decisione di rinvio, serve ad escludere che il genitore obbligato possa sottrarsi al rimborso sostenendo genericamente di non disporre di redditi sufficienti, ove questa situazione sia frutto di una scelta non giustificata da fattori esogeni.

Gli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 111, co. 6, Cost. fondano invece il vizio di motivazione apparente o contraddittoria, rilevante nel sesto motivo di ricorso che la Corte ha accolto: il giudice deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico che lo ha condotto alla decisione, pena la nullità della sentenza.

Gli istituti giuridici coinvolti

La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie nel mantenimento dei figli è un istituto di elaborazione giurisprudenziale, non direttamente codificato. La sua funzione è preservare il principio di proporzionalità: se spese ingenti e non preventivate restassero in capo a uno solo dei genitori, l’assegno periodico non sarebbe più adeguato a garantire al figlio un mantenimento proporzionato alle condizioni economiche di entrambi i genitori.

Il criterio discretivo elaborato dalla Cassazione è duplice: la spesa deve essere non prevedibile e non ponderabile al tempo della determinazione dell’assegno, e deve essere di rilevante entità. Entrambi i requisiti si valutano in concreto, con riferimento agli elementi indicati dall’art. 337-ter c.c. – redditi, patrimonio, capacità lavorativa di ciascun genitore, tenore di vita precedente, condizioni di vita del figlio – e all’attualità di quella valutazione al momento della fissazione dell’assegno.

Il principio guida: spese universitarie fuori sede e prevedibilità concreta al momento dell’assegno

Cosa succede quando l’assegno di mantenimento è stato fissato mentre il figlio era ancora bambino, e anni dopo emergono le spese per la frequenza universitaria in altra città? La risposta della Cassazione è netta: quelle spese non erano prevedibili né ponderabili al momento della fissazione dell’assegno, indipendentemente dall’elevato livello culturale ed economico della famiglia.

Il punto di rottura con la logica della Corte d’appello nella prima decisione è preciso: la prevedibilità non può essere valutata in astratto – desumendo cioè che famiglie di professionisti laureati tendano statisticamente a mandare i figli all’università – ma deve essere riferita a ciò che era concretamente attuale e ragionevolmente determinabile al momento della fissazione dell’assegno. Quando il figlio aveva 11 anni, la scelta specifica di iscriversi alla Bocconi e di trasferirsi a Milano non era né attuale né ragionevolmente determinabile: le spese correlate non potevano dunque essere ricomprese in un assegno fissato in quel momento.

Questo principio ha conseguenze pratiche dirette. Non è sufficiente che la spesa universitaria fosse statisticamente probabile per famiglie di quel profilo socioeconomico: occorre che fosse concretamente determinabile nell’an e nel quantum al tempo dell’assegno. La retta di una specifica università privata, il canone di un alloggio in una specifica città, i costi di trasporto periodici – nessuna di queste voci era quantificabile o anche solo ipotizzabile quando il figlio frequentava la scuola elementare.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Prima Sezione ha accolto solo il sesto motivo di ricorso – relativo al vizio di motivazione sulla quantificazione finale – dichiarando inammissibili i restanti cinque, e ha cassato con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

I primi quattro motivi – tutti incentrati sulla violazione del principio di proporzionalità nella ripartizione delle spese tra i due genitori – sono stati dichiarati inammissibili per una ragione processuale di tecnica impugnatoria. La sentenza di rinvio aveva fondato la statuizione sul riparto paritario su tre rationes decidendi distinte e tra loro autonome: la mancata riproposizione della questione proporzionalità nei gradi precedenti, la situazione economica risultante dalla sentenza di divorzio, e il principio generale dell’obbligo del genitore di mettere a frutto le proprie capacità lavorative ex art. 147 c.c.. Il ricorrente non aveva formulato una censura adeguata contro la seconda di queste rationes – limitandosi a dedurre genericamente che la valutazione non era stata fatta all’attualità, senza indicare specifici cambiamenti della situazione economica rispetto al 2006 con riferimento a concrete risultanze processuali. Una censura generica non è idonea ad attaccare una ratio decidendi autonoma e sufficiente, con la conseguenza che l’inammissibilità di quel motivo rende superfluo esaminare tutti gli altri che riguardano lo stesso profilo.

Il sesto motivo ha invece trovato accoglimento per un vizio palese nella sentenza di rinvio. La Corte d’appello aveva affermato espressamente che il concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie dovesse essere paritario, ma aveva poi condannato il padre a pagare alla madre l’intero importo delle spese straordinarie riconosciute – non la sua metà – senza spiegare in alcun modo questa contraddizione. Il percorso logico che porta da una ripartizione paritaria a una condanna per l’intero è semplicemente assente dalla motivazione, e quella lacuna integra il vizio di motivazione apparente e contraddittoria, censurabile in sede di legittimità anche dopo la riforma del 2012 che ha ristretto l’ambito del controllo sulla motivazione.

Per il professionista che assiste genitori separati o divorziati, la pronuncia offre due indicazioni operative. La prima riguarda la natura delle spese universitarie fuori sede: vanno qualificate come straordinarie quando l’assegno è stato fissato durante la minore età del figlio, con la conseguenza che il genitore che le anticipa ha diritto al rimborso pro quota dall’altro. La seconda riguarda la tecnica del giudizio di rinvio: quando la Corte di Cassazione enuncia un principio di diritto, il giudice del rinvio è vincolato a quel principio nell’applicazione che ne fa, e una motivazione che affermi un criterio di riparto e poi lo contraddica nella quantificazione è annullabile per vizio di motivazione, senza che occorra dimostrare un errore di diritto in senso stretto.

Studio Legale Montinaro