Trib. Milano, n. 4588/2026: opposizione a decreto ingiuntivo rigettata – confermato il credito per compensi del socio accomandante – esclusa l’ingerenza nella gestione sociale.
Chi gestisce il sito e-commerce di una s.a.s. è socio accomandante che lavora o amministratore di fatto? La distinzione non è teorica. Il socio accomandante che svolge attività per la società rischia, se si tratta di vera ingerenza ai sensi dell’art. 2320 c.c., di perdere il beneficio della responsabilità limitata e di vedersi opposta – come accaduto nella vicenda in esame – la carenza di interesse ad agire per il credito maturato. Il Tribunale di Milano ha risposto con chiarezza: la gestione operativa di un sito web e del magazzino, svolta sotto la direzione e le istruzioni dell’amministratore, non integra l’ingerenza vietata. L’art. 2320 c.c. richiede atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione; la mera esecuzione di decisioni altrui resta al di fuori del perimetro del divieto. L’analisi della sentenza interessa ogni professionista che assiste s.a.s. in crisi o societari alle prese con crediti di soci che prestano lavoro per la società.
La vicenda processuale
Il contenzioso ha avuto origine da un rapporto di collaborazione protrattosi per anni tra una società in accomandita semplice operante nel settore dell’e-commerce di articoli da montagna e alpinismo e uno dei propri soci accomandanti, titolare di una quota pari a circa l’11% del capitale, acquisita nel 2017.
Il socio accomandante aveva svolto in favore della società, in regime di partita IVA aperta appositamente su richiesta della medesima, attività continuativa di gestione, manutenzione e consulenza del sito web e del magazzino, sotto la direzione dell’amministratore socio accomandatario. A partire da una certa data, la società aveva cessato di corrispondere i compensi dovuti, lasciando maturare un credito di importo [OMISSIS]. Dopo inutili solleciti, il socio accomandante aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute.
La società aveva proposto opposizione, articolando una difesa su due livelli. In via preliminare, aveva dedotto che il socio ingiungente avesse perso la qualità di accomandante per ingerenza nella gestione sociale – avendo tra l’altro gestito il posizionamento del magazzino, effettuato acquisti e vendite di merce con incasso diretto del prezzo sul proprio conto corrente personale – con conseguente assunzione di responsabilità illimitata e solidale per tutti i debiti sociali ai sensi dell’art. 2320 c.c., e dunque carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per il credito azionato. Nel merito, la società aveva contestato sia l’esistenza di un accordo contrattuale scritto, sia la fondatezza del credito, qualificando le pro forma prodotte come prive di valenza fiscale e mai contabilizzate, e deducendo che il compenso dovesse ritenersi assorbito dalla partecipazione agli utili.
Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nel 2025, quindi, senza assumere prove orali – i capitoli dedotti risultavano superflui alla luce della documentazione prodotta – ha definito il giudizio con sentenza nel 2026, rigettando integralmente l’opposizione e confermando il decreto.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La controversia ha coinvolto un nucleo ristretto ma decisivo di disposizioni. L’art. 2320 c.c. disciplina i limiti all’attività dei soci accomandanti nelle società in accomandita semplice: il comma primo vieta ai soci accomandanti di compiere atti di gestione, trattare o concludere affari in nome della società, stabilendo che, in caso di violazione, il socio assume responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali. Il secondo comma, tuttavia, consente espressamente ai soci accomandanti di svolgere prestazioni di lavoro anche in settori dell’attività sociale, sotto la direzione degli amministratori, senza che ciò configuri ingerenza. L’art. 100 c.p.c. presidia la condizione dell’interesse ad agire, richiedendo che l’azione sia personale, attuale e concreta. L’art. 2709 c.c. attribuisce efficacia probatoria alle scritture contabili dell’impresa nei confronti dell’imprenditore che le ha tenute, sancendo che esse fanno prova contro lo stesso. Infine, sul versante dell’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, viene richiamato il consolidato principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il cuore della vicenda è il rapporto tra la figura del socio accomandante-lavoratore e il divieto di ingerenza gestoria. La s.a.s. non ha personalità giuridica, ma costituisce un autonomo centro di interessi: può pertanto instaurare rapporti obbligatori con i propri soci, anche accomandanti, e questi possono vantare crediti verso la società per prestazioni rese in proprio favore. La questione è se determinate condotte – gestione operativa del sito, custodia del magazzino, vendite dirette con incasso del prezzo – integrino quegli “atti gestori” che la norma vieta.
Il Tribunale ha applicato la lettura restrittiva dell’art. 2320 c.c. già consolidata in sede di legittimità: per aversi ingerenza vietata, non è sufficiente qualsiasi attività svolta nell’interesse della società, occorrendo che l’accomandante compia atti aventi influenza “rilevante o decisiva” sull’amministrazione, ovvero tratti o concluda affari “in nome della società”. La mera attività esecutiva, ancorché continuativa e qualificata, svolta sotto la direzione e il controllo dell’amministratore, resta al di fuori del perimetro del divieto.
Sul terreno della prova contrattuale, si applica il principio per cui i contratti di prestazione d’opera non richiedono la forma scritta ad substantiam: il consenso può formarsi per fatti concludenti, e il contenuto dell’accordo può essere ricostruito attraverso la corrispondenza e i comportamenti tenuti dalle parti nel corso del rapporto.
Il principio guida: il socio accomandante e i confini dell’art. 2320 c.c..
Cosa separa l’attività lavorativa consentita dall’ingerenza gestoria vietata? Il Tribunale di Milano lo definisce in termini netti: è necessario che l’accomandante “contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull’amministrazione della stessa”. La sentenza richiama espressamente due precedenti della Corte di Cassazione: la Sez. VI-1, ordinanza n. 4498 del 23 febbraio 2018, che ha escluso l’ingerenza anche per una “presa di contatto” volta a sondare la disponibilità transattiva di un terzo; e la Sez. Lavoro, sentenza n. 11250 del 31 maggio 2016, che ha cassato la sentenza di merito che aveva ricavato la cogestione dalla mera presenza dell’accomandante nella rivendita commerciale, senza verificare la natura dell’attività concretamente esercitata.
Ma cosa succede se l’accomandante incassa personalmente corrispettivi di vendita? Il Tribunale risponde: neppure questo integra ingerenza se gli acquisti e le vendite erano autorizzati dall’amministratore, rendicontati periodicamente e computati in decurtazione del credito per compensi. La chiave di lettura è sempre la stessa – chi esercitava il controllo e prendeva le decisioni? Se tutte le scelte strategiche (fornitori, prezzi, logistica, portali pubblicitari) erano riservate all’amministratore accomandatario, e il socio eseguiva le istruzioni ricevute, il divieto dell’art. 2320 c.c. non opera.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha percorso un ragionamento in più fasi, affrontando in sequenza l’eccezione preliminare, la domanda di accertamento dell’ingerenza e il merito del credito.
Sull’interesse ad agire, il giudice ha osservato che la pretesa del socio accomandante è personale, attuale e concreta: ha aperto la partita IVA su richiesta della società, ha fatturato le proprie prestazioni, ha sollecitato invano il pagamento per anni. L’interesse sussiste indipendentemente da qualsiasi questione relativa alla limitazione di responsabilità, perché anche nell’ipotesi estrema in cui il socio avesse perduto il beneficio della limitazione, potrebbe comunque giovarsi del beneficio di escussione del patrimonio sociale e della solidarietà degli altri soci illimitatamente responsabili.
Quanto alla domanda di accertamento dell’ingerenza, il Tribunale l’ha giudicata – preliminarmente – inammissibile per difetto di interesse della società opponente ai sensi dell’art. 100 c.p.c..: quand’anche il socio avesse perso il beneficio della responsabilità limitata, ciò non gioverebbe alla società per sottrarsi al proprio obbligo di pagamento, stante il beneficio di escussione. Nel merito, la domanda è stata comunque giudicata infondata per mancanza di prova: la documentazione prodotta dimostrava in modo coerente e non specificamente contestato che tutte le decisioni gestionali erano riservate all’amministratore accomandatario, che aveva l’ultima parola su acquisti, fornitori, prezzi, logistica e strategia commerciale.
Sul merito del credito, la sentenza ha valorizzato più piani probatori convergenti. In primo luogo, la corrispondenza email con l’amministratore attestava in modo chiaro il contenuto degli accordi, i compensi pattuiti e i criteri di calcolo degli arretrati. In secondo luogo, la società aveva pagato senza contestazioni numerose pro forma precedenti per le medesime prestazioni, rimanendo silente dinanzi ai successivi solleciti di pagamento. In terzo luogo – e qui l’argomento ha una valenza decisiva – nel ricorso per misure protettive presentato dalla stessa società al Tribunale di Milano ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa (d.lgs. 14/2019), la società aveva espressamente indicato il credito del socio accomandante tra le passività risultanti dalla propria contabilità. Ai sensi dell’art. 2709 c.c., le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore: la stessa opponente ha smentito le proprie difese inserendo in contabilità ciò che in giudizio negava di dover pagare.
Il Tribunale ha inoltre applicato il principio di Cass. SS.UU. n. 13533/2001: il creditore che agisce per l’adempimento deve provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, spettando al debitore la prova del fatto estintivo – l’avvenuto adempimento – che nella specie era del tutto assente.
Il decreto ingiuntivo è stato integralmente confermato. La domanda di condanna dell’opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. è stata rigettata per difetto di allegazione e prova del danno effettivo, richiamando il recente orientamento di Cass. civ., Sez. II, n. 35188 del 15 dicembre 2023 secondo cui la condanna ex art. 96 c.p.c. mantiene natura riparatoria e non può trasformarsi in pena pecuniaria sganciata dall’effettività del pregiudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza.
