Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22672/2026: rigettato il ricorso del condomino condannato al pagamento della quota di corrispettivo dovuta all’appaltatore.
Il condominio approva lavori straordinari sulle parti comuni, l’amministratore stipula il contratto di appalto e un condomino non paga la propria quota. L’appaltatore può allora agire direttamente contro il condomino moroso? E quest’ultimo può difendersi contestando la qualità dei lavori eseguiti? La Cassazione, con la sentenza n. 22672/2026, offre una risposta articolata che chiarisce i confini della legittimazione del condomino rispetto al contratto di appalto stipulato dall’amministratore. La pronuncia si inserisce in un filone consolidato, risalente alle Sezioni Unite del 2008, ma ne precisa alcuni profili applicativi rilevanti. Il nodo centrale riguarda la distinzione tra il credito dell’appaltatore verso il singolo e l’obbligo contributivo previsto dalla disciplina condominiale. Vediamo come la Corte ha ricostruito il rapporto tra queste due posizioni giuridiche.
La vicenda processuale
La controversia trae origine da un’assemblea condominiale che, nel 2011, approva una spesa consistente per lavori di manutenzione straordinaria su alcune parti comuni di un edificio in provincia di Napoli. L’anno seguente il condominio stipula con una società di costruzioni un contratto di appalto che prevede, con apposita clausola, il pagamento pro quota da parte dei singoli condomini, con liberazione del condominio dal vincolo di solidarietà: in caso di mancato pagamento, l’appaltatrice avrebbe potuto agire direttamente contro i condomini morosi, i cui nominativi le sarebbero stati comunicati dall’amministratore.
Uno dei condomini non versa, nonostante le diffide, le quote dovute per l’inizio dei lavori e per i successivi stati di avanzamento. La società appaltatrice agisce quindi con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, che accoglie la domanda condannando il condomino al pagamento della somma dovuta. Il primo giudice fonda la decisione non sulla clausola contrattuale bensì su una legittimazione sostitutiva riconosciuta dalla legge, richiamando la natura parziaria dell’obbligazione condominiale già affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9148 del 2008.
Il condomino propone appello, che la Corte territoriale rigetta con motivazione parzialmente diversa: i giudici di secondo grado ravvisano nella clausola contrattuale una cessione di credito secondo lo schema della datio in solutum, per cui l’appaltatrice avrebbe agito iure proprio quale cessionaria, e negano al condomino la facoltà di sollevare eccezioni relative all’esecuzione dei lavori, riservate esclusivamente al condominio. Contro questa sentenza il condomino propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, toccando la legittimazione autonoma del singolo, l’interpretazione della clausola contrattuale, l’omesso esperimento della mediazione, la qualificazione del condomino come consumatore e la ripartizione delle spese di lite.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La decisione ruota attorno agli artt. 1118 e 1123 c.c., che fondano l’obbligo di contribuzione dei condomini alle spese per le cose comuni, e all’art. 1131 c.c., relativo ai poteri di rappresentanza dell’amministratore. Vengono in rilievo anche gli artt. 1117, 1129, 1130 e 1136 c.c., richiamati dal ricorrente a sostegno di una legittimazione processuale autonoma del condomino, nonché gli artt. 1341, comma 2, e 1460 c.c., rispettivamente in tema di clausole vessatorie ed eccezione di inadempimento. Sul versante interpretativo del contratto rilevano gli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.. La Corte richiama, infine, l’art. 63 disp. att. c.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, ritenuta non applicabile ratione temporis al contratto di appalto oggetto di causa.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il punto di partenza è la ricostruzione, già operata dalle Sezioni Unite nel 2008, della natura parziaria – e non solidale – dell’obbligazione condominiale verso i terzi creditori. In difetto di un’espressa previsione normativa di solidarietà, e considerata la divisibilità della prestazione dovuta – una somma di denaro – l’obbligazione assunta nell’interesse del condominio si imputa ai singoli partecipanti secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1123 c.c.. Il condominio, precisano ancora le Sezioni Unite in un passaggio ripreso dalla sentenza in commento, non è titolare di un patrimonio autonomo né di diritti e obbligazioni propri: la titolarità fa sempre capo ai singoli condomini, mentre l’amministratore opera quale mandatario con rappresentanza, vincolando i singoli nei limiti del suo mandato e senza poter modificare i criteri di ripartizione fissati dalla legge.
Il principio guida: azione diretta dell’appaltatore e limiti alle eccezioni del condomino
Da questa premessa discende il principio centrale della pronuncia: il credito che il terzo appaltatore può far valere direttamente nei confronti del singolo condomino, in proporzione alla sua quota millesimale, è cosa giuridicamente diversa – seppure economicamente coincidente – rispetto al credito per la riscossione dei contributi condominiali spettante all’amministratore. Il primo ha natura di prestazione sinallagmatica e trova causa nel contratto d’appalto concluso in rappresentanza di tutti i partecipanti; il secondo ha causa immediata nella disciplina legale della contribuzione. Ma se l’obbligazione è parziaria e il condomino risponde pro quota, può quest’ultimo opporre all’appaltatore le eccezioni relative alla cattiva esecuzione dei lavori? La Corte esclude questa possibilità: le eccezioni sull’inesatto adempimento del contratto di appalto restano azionabili soltanto dal condominio, in persona dell’amministratore, perché attengono alla gestione delle parti comuni – un interesse collettivo e non immediatamente individuale del singolo partecipante.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ma corregge la motivazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. Il ragionamento dei giudici di merito, secondo la Sezione Seconda, non è condivisibile nella parte in cui ha ricondotto la clausola contrattuale a una cessione di credito secondo lo schema della datio in solutum: tale qualificazione, spiega la Corte, pretermette i principi sulla natura parziaria dell’obbligazione condominiale e ricorre a un istituto non pertinente al caso. Con la previsione dell’azione diretta dell’appaltatore contro il condomino moroso, le parti si sono infatti limitate a ribadire una facoltà già riconosciuta dalla giurisprudenza in ragione della parziarietà dell’obbligazione – non a costituire un trasferimento del credito.
Nonostante la correzione della motivazione, il dispositivo di rigetto resta conforme a diritto: il condomino deve comunque rispondere pro quota verso l’appaltatore, ma proprio perché tale obbligo discende dalla legge – dagli artt. 1118 e 1123 c.c. – e non dalla clausola contrattuale, non può su quest’ultima fondare pretese ulteriori, né tantomeno eccezioni relative all’esecuzione dei lavori. La Corte dichiara inammissibile il motivo relativo alla mancata rilevazione dell’eccezione di improcedibilità per omessa mediazione, per difetto di specificità nella trascrizione degli atti processuali richiamati – in applicazione del principio consolidato secondo cui l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone la trascrizione essenziale degli atti anche in caso di errores in procedendo. Viene respinto anche il motivo sull’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non applicabile ai rapporti tra condomino e condominio poiché il primo vanta un diritto di comproprietà sulle cose comuni, non un diritto di natura sinallagmatica. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna del condomino al pagamento delle spese di legittimità.
