Trib. Catania, n. 3558/2026: cessata la materia del contendere per impugnazione delibera condominiale sostituita da nuova assemblea.
Chi impugna una delibera assembleare rischia di veder svanire l’interesse ad agire se il condominio, nelle more del giudizio, torna a deliberare sugli stessi punti. È quanto emerge da una recente pronuncia in tema di impugnazione delibera condominiale, con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato cessata la materia del contendere in una controversia relativa all’approvazione di lavori straordinari e rendiconti condominiali. La decisione ripercorre temi ricorrenti nel contenzioso condominiale: il diritto di accesso alla documentazione contabile, la legittimazione a impugnare per omessa convocazione e il regime delle spese nel condominio parziale. Un caso che offre lo spunto per fare chiarezza su questioni pratiche frequenti nella gestione degli edifici in condominio.
La vicenda processuale
La controversia origina dall’impugnazione di una delibera assembleare adottata nel 2022, con cui il condominio convenuto aveva approvato interventi di manutenzione straordinaria, i rendiconti degli esercizi precedenti e altre questioni gestionali. Il condomino attore contestava la delibera sotto molteplici profili: l’erronea indicazione del numero dei condomini presenti, la mancata trasmissione della documentazione contabile richiesta, la violazione dei quorum previsti dall’art. 1136 c.c. per l’approvazione di riparazioni straordinarie di rilevante entità, l’imputabilità dei danni lamentati alla propria unità immobiliare – ritenuta strutturalmente indipendente dal resto dell’edificio – e ulteriori vizi relativi alla polizza assicurativa e alla documentazione sul superbonus.
Il condominio si costituiva contestando integralmente le doglianze e rilevando, in via preliminare, che l’assemblea si era nuovamente riunita pochi mesi dopo, riapprovando i medesimi punti all’ordine del giorno della delibera impugnata. Da qui l’eccezione di cessazione della materia del contendere, non avendo l’attore impugnato la nuova delibera. Espletata la mediazione obbligatoria con esito negativo e istruita la causa a mezzo di prove documentali, il giudizio veniva rinviato più volte su richiesta delle parti per un tentativo di composizione bonaria, prima di essere posto in decisione. La parte attrice non depositava scritti conclusionali.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il nucleo della decisione ruota attorno all’art. 1137 c.c., che disciplina l’impugnazione delle delibere assembleari, letto in combinato disposto con l’art. 2377, comma 8, c.c. in materia di società di capitali, richiamato dalla giurisprudenza come parametro analogico per i casi di sostituzione della delibera impugnata. Rilevano inoltre gli artt. 1129, comma 2, e 1130-bis c.c., che regolano il diritto dei condomini di accedere alla documentazione contabile, e l’art. 1441 c.c. sulla legittimazione a domandare l’annullamento di un atto, applicato in materia condominiale con riguardo alla mancata convocazione di altri condomini. Per la questione del riparto delle spese, il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 1123, terzo comma, c.c., relativo alla ripartizione delle spese quando la cosa comune serva in modo differenziato le unità immobiliari.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il primo istituto affrontato riguarda la cessazione della materia del contendere, categoria di matrice pretoria che opera come causa di estinzione del processo quando sopravvengono fatti che eliminano il contrasto tra le parti. Il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui tale pronuncia può essere rilevata anche d’ufficio, quando emergano fatti obiettivi, successivi alla domanda e non contestati, dai quali derivi il venir meno della necessità di una statuizione giudiziale.
Il secondo istituto riguarda il diritto di accesso alla documentazione condominiale, che l’art. 1130-bis c.c. riconosce ai condomini «in ogni tempo», senza necessità di attendere l’approvazione del rendiconto annuale, purché l’esercizio del diritto non si traduca in un intralcio per l’amministratore e resti coerente con il principio di correttezza di cui all’art. 1175 c.c.. Il terzo istituto attiene alla legittimazione a impugnare per vizi di convocazione, questione che la giurisprudenza qualifica come ipotesi di annullabilità e non di nullità, con conseguente legittimazione riservata al solo condomino pretermesso.
Cessazione della materia del contendere: quando la nuova delibera sostituisce la precedente
Il Tribunale ha applicato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sostituzione della delibera impugnata con una nuova, adottata in conformità di legge, fa venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti e determina la cessazione della materia del contendere, lasciando affidata al giudice solo la valutazione sulla soccombenza virtuale ai fini delle spese. Ma cosa succede se la parte che ha impugnato la prima delibera non contesta anche quella successiva? In tal caso, ha chiarito il giudice, l’acquiescenza alla nuova delibera consolida gli effetti della cessazione, poiché l’eventuale vizio della delibera di ratifica avrebbe dovuto essere fatto valere con autonoma impugnazione, non potendo essere fatto rivivere nel giudizio relativo alla delibera ormai superata.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la successiva delibera assembleare, intervenuta pochi mesi dopo quella impugnata, aveva riapprovato integralmente i medesimi punti all’ordine del giorno, sanando così i vizi formali eventualmente presenti nella prima. La circostanza che tale seconda delibera non fosse stata a sua volta impugnata dall’attore, unita alla sua inerzia processuale in sede di conclusionale, è stata letta dal giudice come acquiescenza, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad agire rispetto alla delibera originaria, da ritenersi «tamquam non esset».
Pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, il giudice ha comunque proceduto alla valutazione della soccombenza virtuale, necessaria per la statuizione sulle spese, ripercorrendo nel merito le singole censure. Ha ritenuto infondata l’eccezione relativa all’errata indicazione del numero dei condomini, priva di incidenza sulla validità della delibera se i quorum legali risultavano comunque rispettati; infondata la censura sull’accesso alla documentazione contabile, avendo l’attore formulato la richiesta solo il giorno stesso dell’assemblea, con modalità incompatibili con una tempestiva soddisfazione da parte dell’amministratore; infondata, infine, la doglianza sulla mancata convocazione di altri condomini, non essendo l’attore legittimato a far valere un vizio che attiene alla sfera giuridica altrui, in applicazione dell’art. 1441 c.c..
Il Tribunale ha invece ritenuto fondata, seppur solo parzialmente istruita, la censura relativa all’imputazione delle spese di rifacimento della facciata, riconoscendo l’esistenza di un condominio parziale tra le due ali dell’edificio, separate da un androne privo di collegamento strutturale. Su questo punto il giudice ha richiamato un orientamento risalente della Cassazione, ribadito da pronunce più recenti, secondo cui, quando la delibera riguarda beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, il quorum costitutivo e deliberativo va calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari interessate, e non sull’intera compagine condominiale. Avendo l’assemblea fatto votare tutti i condomini presenti, anche quelli estranei all’ala interessata dai lavori, la statuizione relativa a quel punto risultava illegittima sotto il profilo della composizione del collegio deliberante.
Data la reciproca soccombenza sulle diverse censure e la natura processuale della pronuncia, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
