La pronuncia in esame della Corte d’Appello di Roma del 2024 affronta la complessa tematica della responsabilità medica in ambito ostetrico-ginecologico, con particolare riferimento all’accertamento del nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni cerebrali neonatali. La sentenza si caratterizza per un’approfondita disamina degli elementi probatori, in particolare delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, giungendo all’esclusione della responsabilità della struttura sanitaria sulla base di un’articolata ricostruzione del quadro clinico e dei fattori causali.
Nel caso di specie, i genitori di una minore hanno impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria, quantificata in €550.000 per invalidità permanente al 50%, oltre a danni morali e patrimoniali. La Corte, attraverso un’analisi metodologicamente rigorosa, ha confermato l’esclusione della responsabilità sanitaria, riconducendo i danni cerebrali a fattori parafisiologici della gravidanza, alla presenza di giro di cordone e alla condizione di trombofilia materna.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia in esame si inserisce nel complesso ambito della responsabilità medica ostetrico-ginecologica, originando da una pronuncia del Tribunale di Tivoli che, con sentenza del 2017, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai genitori di una minore nei confronti della struttura sanitaria. La vicenda processuale si caratterizza per una particolare complessità fattuale e giuridica, che merita un’analisi dettagliata delle circostanze che hanno condotto all’instaurazione del giudizio di appello.
I genitori, agendo sia in proprio che nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore, hanno proposto appello avverso la citata sentenza, articolando una richiesta risarcitoria quantificata in €550.000, corrispondente ad un’invalidità permanente del 50%, oltre al danno morale e al danno patrimoniale. La domanda si estendeva anche al risarcimento del danno in proprio, nella misura di €105.000 per ciascun genitore, oltre rivalutazione ed interessi.
Il caso trae origine da un parto avvenuto presso l’Ospedale “Coniugi Bernardini” di Palestrina, durante il quale la neonata presentava un giro stretto di cordone intorno al collo. Le complicanze si sono manifestate immediatamente dopo la nascita, con evidenti difficoltà di adattamento alla vita extrauterina e problemi respiratori, che hanno richiesto l’intervento immediato del personale sanitario attraverso manovre assistenziali e somministrazione di ossigeno. Secondo la prospettazione dei genitori, tali criticità sarebbero state conseguenza diretta di una sindrome post-asfittica, causalmente riconducibile a condotte negligenti e imprudenti del personale sanitario durante la fase del travaglio.
La documentazione clinica evidenziava che la gestante si trovava alla 42^ settimana di gestazione (41 settimane e tre giorni) quando accedeva al nosocomio per l’induzione del travaglio di parto. La decisione di procedere all’induzione era stata assunta in considerazione della gravidanza protratta, tenendo conto anche della pregressa storia clinica della paziente, che includeva un precedente intervento uterino in isteroscopia.
Le conseguenze a lungo termine sulla minore si sono manifestate in un persistente ritardo del linguaggio accompagnato da difficoltà cognitive, condizioni che hanno profondamente inciso sulla qualità della vita della bambina e dell’intero nucleo familiare. La particolare gravità degli esiti ha motivato la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio, disposta dalla Corte d’Appello con ordinanza del 09.10.23, al fine di accertare con precisione il nesso eziologico tra le condotte sanitarie e i danni lamentati.
Nel corso del procedimento di primo grado, la struttura sanitaria si era costituita eccependo non solo l’infondatezza della domanda nel merito, ma anche la sua estrema genericità sul piano dell’individuazione delle specifiche condotte colpose attribuite al personale sanitario. Tale impostazione difensiva aveva trovato accoglimento nella sentenza di primo grado, che aveva rilevato come gli attori non avessero adeguatamente specificato in cosa fosse consistita l’asserita condotta negligente del personale ospedaliero.
NORMATIVA E PRECEDENTI
L’inquadramento giuridico della fattispecie richiede un’analisi approfondita del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità medica, con particolare riferimento alle specificità della responsabilità in ambito ostetrico-ginecologico. La Corte d’Appello ha sviluppato il proprio ragionamento partendo dai principi consolidati della Suprema Corte in tema di responsabilità sanitaria e valorizzazione della consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile.
In primo luogo, assume centralità il principio espresso dalla Cassazione con sentenza n. 15147/18, secondo cui il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre specificamente le ragioni della propria adesione, essendo sufficiente che il percorso logico della decisione emerga dall’elaborato peritale richiamato. Tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato dalla pronuncia n. 11917/2021, che ha precisato come il richiamo, anche per relationem, dell’elaborato tecnico possa implicare una compiuta valutazione positiva del percorso argomentativo e dei principi scientifici seguiti dal consulente.
Di particolare rilevanza è anche il principio, ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 33742/22, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento. In tali casi, non è necessario soffermarsi espressamente sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con il percorso logico seguito.
Sul piano dell’onere probatorio, la giurisprudenza ha elaborato un sistema articolato che vede gravare sul paziente l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto di cura (o del contatto sociale), l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e il nesso causale tra questa e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre spetta alla struttura sanitaria provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento non imputabile.
La Corte ha inoltre considerato i principi in tema di compensazione delle spese processuali, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18, che ha ampliato la possibilità di derogare al criterio della soccombenza in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, tra cui rientra la particolare complessità delle questioni trattate e la molteplicità degli aspetti tecnici coinvolti.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte d’Appello di Roma, nell’articolare la propria decisione, ha sviluppato un’analisi particolarmente approfondita delle risultanze istruttorie, con specifico riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di secondo grado. L’iter argomentativo seguito dal Collegio si caratterizza per una rigorosa valutazione degli elementi probatori acquisiti, alla luce dei consolidati principi in materia di responsabilità sanitaria.
In primo luogo, la Corte ha rilevato come la Prof.ssa e la Dott.ssa, in qualità di consulenti tecnici d’ufficio, abbiano condotto un’analisi metodologicamente ineccepibile delle condizioni cliniche della gestante al momento dell’accesso alla struttura ospedaliera. In particolare, è stato evidenziato come la paziente si trovasse alla 42^ settimana di gestazione (41 settimane e tre giorni), circostanza che rendeva necessaria l’induzione del travaglio di parto. Tale decisione clinica è stata ritenuta pienamente conforme alle Raccomandazioni mediche vigenti all’epoca dei fatti, non sussistendo controindicazioni derivanti dalle condizioni cliniche pregresse della gestante, ivi compreso il precedente intervento uterino in isteroscopia.
Di particolare rilievo è l’accertamento relativo alla correttezza del protocollo farmacologico adottato e delle modalità di induzione del travaglio. I consulenti hanno evidenziato come l’avvio e lo svolgimento del travaglio siano stati oggetto di un monitoraggio costante e appropriato, caratterizzato da controlli cardiotocografici completi e assidui, intervallati da visite cliniche e rilevazioni del battito cardiaco fetale. Significativamente, tali controlli non hanno mai evidenziato anomalie del tracciato suggestive di sofferenza fetale o tali da richiedere un diverso approccio operativo.
La Corte ha posto particolare attenzione all’analisi del nesso eziologico tra l’operato dei sanitari e i danni lamentati. Sul punto, i consulenti hanno accertato che l’ischemia cerebrale riscontrata nella neonata era riconducibile a fattori parafisiologici tipici della gravidanza e del feto, in combinazione con specifici fattori di rischio aggiuntivi, identificati nella presenza del giro di cordone serrato attorno al collo e nella condizione di trombofilia materna. Tale conclusione risulta di particolare pregnanza ai fini dell’esclusione della responsabilità sanitaria, in quanto evidenzia come la patologia riscontrata non fosse prevedibile né correlabile all’operato del personale medico.
In risposta ai quesiti di chiarimento formulati dal consulente di parte attrice, i CTU hanno ulteriormente precisato l’assenza di controindicazioni all’induzione del travaglio di parto e all’espletamento dello stesso per via spontanea. Significativamente, è stato evidenziato come, nella fattispecie concreta, neppure il ricorso al taglio cesareo avrebbe potuto modificare l’esito degli eventi occorsi alla neonata, confermando così l’insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato.
Il Collegio ha ritenuto di particolare rilevanza anche le precisazioni fornite dai consulenti in merito alle contestazioni sollevate dalla parte appellante circa presunte carenze nell’espletamento dell’incarico peritale. In particolare, è stata giudicata non influente, ai fini della valutazione della responsabilità della convenuta, l’impossibilità di esaminare la cartella clinica del Policlinico Umberto I, dove la neonata era stata successivamente trasferita.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“La presente controversia impone una valutazione meticolosa degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la quale ha inequivocabilmente evidenziato che l’ischemia cerebrale rilevata nella minore costituisce l’esito di una concatenazione di fattori parafisiologici intrinsecamente connessi alla gravidanza e alla condizione fetale, unitamente a specifici fattori di rischio aggiuntivi, segnatamente identificabili nella compresenza di due elementi determinanti: da un lato, la presenza di un giro di cordone serrato attorno al collo del nascituro e, dall’altro, la condizione di trombofilia materna.
