Corte d’Appello di Catania, n. 1016/2025 R.G.V.G.: rigettato il reclamo, confermato l’assegno ridotto dal Tribunale per i figli maggiorenni.
Cartelle esattoriali, pignoramenti dello stipendio, un’esposizione che cresce di anno in anno. A quel punto il genitore obbligato chiede di pagare meno. Debiti e assegno di mantenimento, però, si misurano su un criterio temporale. La Corte d’Appello di Catania lo ha applicato in un decreto del 2026, respingendo il reclamo di un padre che voleva ridurre ancora il contributo per i figli ormai maggiorenni. Il punto è semplice. I debiti e l’assegno di mantenimento entrano nel giudizio di revisione ex art. 9 della legge sul divorzio solo se le passività sono sopravvenute, mentre quelle anteriori all’accordo non costituiscono un fatto nuovo. Il decreto affronta anche il calo dei redditi professionali, le spese universitarie fuori sede e il versamento diretto ai figli. Seguiamo i fatti, le norme e la motivazione.
La vicenda processuale
Nel 2017 il Tribunale di Catania pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo l’accordo dei coniugi. Il padre si obbligò a versare un contributo mensile di [OMISSIS] per i due figli, somma espressamente comprensiva delle spese scolastiche e di istruzione, oltre al 50% delle spese straordinarie. La madre, dal canto suo, assunse l’impegno di manlevarlo dalla rata di mutuo di [OMISSIS] mensili che gravava su un immobile in provincia di Catania. Pochi mesi dopo il padre propose una prima domanda di modifica, appoggiata a un pignoramento dello stipendio e a un’espropriazione presso terzi. Il Tribunale la rigettò con decreto del 2019. Un successivo ricorso fu poi rinunciato, dopo un tentativo di bonario componimento senza esito.
Nel 2022 il padre ha depositato il ricorso da cui è nato il presente giudizio. Ha dedotto il crollo dei redditi professionali, l’aggravarsi dell’esposizione debitoria con nuovi pignoramenti, il mutamento dello status dei figli (entrambi maggiorenni, con l’asserita autosufficienza di uno di essi durante gli anni di scuola militare e la successiva convivenza con il padre) e il miglioramento delle condizioni economiche della madre. Quest’ultima si è costituita contestando l’esistenza di fatti nuovi e ha chiesto in via riconvenzionale l’aumento dell’assegno, il concorso del padre al 50% delle spese universitarie e il ripristino dell’obbligo di pagare la quota di mutuo. Con decreto del 2025 il Tribunale ha accolto in parte la domanda e ha ridotto il contributo a [OMISSIS] complessivi ([OMISSIS] per figlio), con decorrenza dal deposito del ricorso e conferma del 50% delle spese straordinarie.
Il padre ha proposto reclamo con sei motivi, che investivano la valutazione comparata delle condizioni economiche dei genitori, la qualificazione delle spese universitarie, la mancata declaratoria di autosufficienza, il rigetto del versamento diretto ai figli, il riparto delle spese straordinarie e la responsabilità aggravata della controparte. La madre ha chiesto in via principale il ripristino dell’importo originario e, in subordine, la conferma del decreto, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. La causa è stata decisa nel 2026.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perno è l’art. 9 della l. 898/1970, nel testo risultante dalle modifiche della l. 436/1978 e della l. 74/1987, che subordina la revisione delle condizioni economiche del divorzio alla sopravvenienza di giustificati motivi. Il richiamo agli artt. 5 e 6 della stessa legge delimita gli obblighi suscettibili di modifica. Sul versante sostanziale, l’art. 337 ter c.c. attribuisce rilievo alle attuali esigenze del figlio, da rapportare al contesto sociale e patrimoniale dei genitori, mentre l’art. 316 bis c.c. impone la contribuzione in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro. L’art. 337 septies c.c. disciplina l’assegno per i figli maggiorenni, ed è su questa disposizione che il reclamante fondava la richiesta di versamento diretto. Completano il quadro gli artt. 88 e 96 c.p.c. sulla responsabilità aggravata e l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 sul supplemento di contributo unificato in caso di impugnazione respinta.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il decreto muove dalla clausola rebus sic stantibus. Le statuizioni economiche del divorzio passano in giudicato, ma restano modificabili se sopravvengono fatti nuovi. La regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile esclude invece che si facciano valere in seguito fatti pregressi o ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che ha dato origine alla decisione (Cass. n. 6639/2023). Lo stesso vale per le questioni non dedotte che costituiscano un presupposto logico essenziale della pronuncia, con la sola salvezza di ciò che accade dopo la formazione del giudicato, come ribadito da Cass. n. 19302/2022. Questi principi, precisa la Corte, operano sia per la sentenza regolativa sia per i procedimenti successivi di modifica.
Ne deriva che un semplice mutamento delle condizioni economiche non basta. Occorre una variazione di entità tale da alterare in modo sostanziale il quadro valutato al momento della pronuncia. Quanto ai figli, la Corte richiama la preminenza delle attuali esigenze, che di norma crescono con l’età e con il moltiplicarsi dei bisogni personali, relazionali e di studio.
Il principio guida su debiti e assegno di mantenimento
Il principio che regge l’intero decreto riguarda il momento in cui il debito è sorto. Le passività maturate prima dell’accordo divorzile non sono un fatto nuovo, perché l’obbligato, verosimilmente consapevole delle proprie omissioni, ha sottoscritto liberamente l’impegno di versare l’assegno nella misura concordata. Le cartelle e i pignoramenti notificati dopo il 2017 non spostano l’equilibrio quando riguardano, per la gran parte, tributi dovuti per periodi anteriori, giacché la riscossione a mezzo ruolo è soltanto la procedura coattiva con cui si esige quanto non è stato versato spontaneamente.
A questo si aggiunge un secondo argomento. L’impegno a corrispondere il mantenimento nell’importo stabilito è espressione dell’obbligo verso i figli e del principio di autoresponsabilità, e come obbligazione familiare prevale sulle altre posizioni debitorie (Cass. n. 19107/2015). Ma allora un debito nuovo non conta mai? Non è questa la lettura corretta. Conta se è realmente sopravvenuto e incide in modo significativo, mentre nel caso esaminato le sopravvenienze sono apparse «poco significative» rispetto a un’esposizione già ingente.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il collegio, composto da un presidente e da due consiglieri della sezione della persona, della famiglia e dei minori, ha rigettato il reclamo e ha confermato il decreto del Tribunale. Il reclamante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in [OMISSIS] oltre al 15% a titolo di spese forfettarie e agli accessori, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il supplemento di contributo unificato. Il contributo resta dunque fermo a [OMISSIS] mensili complessivi, con il 50% delle spese straordinarie.
Il primo nodo era la rilevanza dei debiti. Il reclamante lamentava che il Tribunale non avesse pesato adeguatamente le circostanze debitorie successive al 2017, derivanti da una quarantina tra cartelle e avvisi notificati tra il 2018 e il 2024. La Corte ha confrontato l’estratto di ruolo del 2019 con la certificazione dei carichi pendenti tributari del 2020 e ha rilevato che le iscrizioni riguardavano per la massima parte debiti verso l’Erario anteriori al 2017, mentre solo una quota minima atteneva a tributi del 2018 e del 2019. Richiamato anche il decreto del 2019 che aveva respinto la precedente istanza, ha concluso che le notifiche successive e i pignoramenti non incidevano sulla posizione economica dell’obbligato.
Diverso il discorso sul reddito. Le dichiarazioni prodotte mostrano una contrazione dei redditi professionali negli anni dal 2020 al 2024, da oltre [OMISSIS] annui nel 2016 a circa [OMISSIS] nel 2024. Questo sì è un elemento sopravvenuto, e il Tribunale ha correttamente ridotto l’assegno, tenendo conto delle esigenze evolutive dei figli, studenti universitari fuori sede, per i quali la madre sostiene costi elevati. Sulle spese universitarie la doglianza è stata definita pretestuosa. Non risulta provato alcun dissenso motivato del padre sulla scelta degli atenei, e poiché le parti avevano incluso tali spese tra quelle di istruzione, comprese nell’assegno ordinario, di quelle esigenze occorre tener conto nella determinazione del contributo. Il padre, anzi, trae vantaggio da questa qualificazione, in deroga al regime che le considera di norma spese straordinarie.
Sul riparto proporzionale ex art. 316 bis c.c., la documentazione non mostra una condizione della madre tale da giustificare un’ulteriore riduzione. Il suo stipendio mensile è inferiore a quello del padre, con una ritenuta di [OMISSIS] per un prestito contratto per i figli, e da quello stipendio paga anche la quota di mutuo assunta con l’accordo divorzile. L’abitazione acquistata nel 2017 in provincia di Roma è stata sostanzialmente donata dal padre di lei, circostanza documentata e non contestata, mentre gli immobili della famiglia di origine non hanno rilievo senza la prova di un vantaggio economico.
Quanto all’autosufficienza del figlio, la domanda era già stata esaminata e respinta. La diaria mensile degli allievi, di importo modesto, non può determinare nemmeno in parte l’autosufficienza, e la madre aveva sostenuto rette, viaggi ed esigenze personali, con lunghi periodi di permanenza presso di lei durante l’emergenza pandemica. Per i pochi mesi di ospitalità presso il padre vale la non frammentarietà dell’obbligazione (Cass. n. 17689/2019), sicché l’assegno restava dovuto alla madre. Sul versamento diretto ai figli, la Corte osserva che, in difetto di una domanda proposta da loro, l’obbligo permane in favore del genitore beneficiario fino a diversa determinazione giudiziale. Le piccole dazioni del padre non integrano un accordo per fatti concludenti. La richiesta ex art. 96 c.p.c. è stata respinta perché dagli atti non emerge alcuna condotta estranea alla normale dialettica processuale.
La Corte non si discosta da orientamenti precedenti e anzi si appoggia a una linea consolidata. Sul piano pratico, chi assiste l’obbligato deve documentare e datare le passività, perché il collegio ha valorizzato proprio il confronto tra le fonti che attestano quando le iscrizioni a ruolo si sono formate. Chi assiste il genitore beneficiario può invece contare sul fatto che l’inclusione pattizia delle spese di istruzione nell’assegno ordinario resta un punto di partenza per la rideterminazione del contributo. E per il versamento diretto serve la domanda dei figli maggiorenni.
