📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Mantenimento figli
- Oggetto: Efficacia di giudicato provvedimenti rebus sic stantibus – Riduzione ipoteca giudiziale
- Normativa: art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 2876 c.c.
- Sentenze conformi: Cass. 6645/2023, Cass. 283/2020
- Parole chiave: giudicato, rebus sic stantibus, mantenimento figli, accertamento adempimento, provvedimenti familiari
I provvedimenti in tema di mantenimento dei figli passano in giudicato sui fatti anteriori alla loro definitività, impedendo al giudice della revisione di riesaminare situazioni pregresse. Parte ricorrente chiedeva riduzione di ipoteca giudiziale iscritta per [OMISSIS] sull’intero patrimonio immobiliare, allegando avvenuto adempimento degli obblighi di mantenimento verso i figli. Il Tribunale di Bari ha affermato che i provvedimenti giurisdizionali in materia di mantenimento, pur essendo sempre rivedibili e definitivi solo rebus sic stantibus, hanno efficacia di giudicato sui fatti verificatisi anteriormente alla loro formazione. L’accertamento dell’adempimento contenuto in decreto della Corte d’Appello, divenuto definitivo dopo rigetto del ricorso in Cassazione, preclude ogni contestazione su fatti pregressi. Accolta parzialmente domanda di riduzione ipoteca con riferimento al figlio per cui era accertato l’adempimento.
Massima
“Sotto questo aspetto, non è condivisibile la tesi, sostenuta dall’avv., secondo la quale, essendo i provvedimenti giurisdizionali, adottati in materia di revisione degli assegni di mantenimento, pronunciati “rebus sic stantibus”, gli accertamenti, ivi contenuti, non avrebbero efficacia di giudicato. Deve, in particolare, osservarsi che la circostanza che tali provvedimenti possano essere sempre modificati per fatti nuovi e sopravvenuti, non esclude l’idoneità di tali provvedimenti a statuire con efficacia di giudicato, sui fatti verificatisi anteriormente alla formazione del titolo giudiziale. Vedasi Cass. 6645/2023 “I provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività”. E, ancora in senso conforme, Cass. 283/2020 “I provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo “rebus sic stantibus”, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività”. Nessuna ragione di credito, pertanto, può l’avv. nella qualità di genitore affidatario del figlio, all’epoca minorenne, vantare nei confronti del ricorrente, avendo quest’ultimo, come accertato nel citato provvedimento della Corte di Appello di Bari, integralmente adempiuto agli obblighi di mantenimento, posti a suo carico.”
