📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Divorzio
- Oggetto: Assegno divorzile – Natura non alimentare e compensabilità con controcrediti del coniuge
- Normativa: art. 1243 c.c., art. 147 c.c., art. 615 c.p.c., art. 2697 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: assegno divorzile, natura non alimentare, compensazione, mantenimento figli, crediti alimentari
In tema di assegno divorzile, il credito per assegno divorzile ha natura non alimentare e trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale, sicché è ammissibile la compensazione ex art. 1243 c.c. con controcrediti del coniuge obbligato purché assistiti da titolo esecutivo giudiziale definitivo o comunque certi nell’an, liquidi nel quantum ed esigibili; diversamente, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare in quanto presuppone uno stato di bisogno strutturale di soggetti carenti di autonomia economica e titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento ex art. 147 c.c., sicché tale ragione creditoria è indisponibile, impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e conseguentemente non compensabile.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata nel febbraio 2026, ha affermato la natura non alimentare e la conseguente compensabilità dell’assegno divorzile, distinguendolo nettamente dal credito per mantenimento dei figli. Nel caso di specie, nell’ambito di un’opposizione a precetto notificato per il pagamento di arretrati di assegno divorzile riconosciuto dalla Corte d’Appello, la parte debitrice aveva eccepito in compensazione diversi controcrediti vantati nei confronti dell’ex coniuge creditrice. Il Tribunale ha riconosciuto la piena compensabilità dell’assegno divorzile, chiarendo che tale credito non ha la stessa struttura del mantenimento figli e non presuppone l’incapacità della persona che versa in stato di bisogno. La compensazione è stata però ammessa solo per il controcredito assistito da titolo esecutivo definitivo (provvisionale da sentenza penale), mentre sono stati esclusi dalla compensazione i crediti per indennità di occupazione dell’ex casa coniugale, rimborso di prelievi da conto cointestato e spese condominiali, in quanto privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Fonte legale del credito per assegno divorzile quale diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale distinto dallo stato di bisogno proprio del credito alimentare
- Presupposti della compensazione legale ex art. 1243 c.c. in relazione ai crediti da assegno divorzile e necessità di titolo esecutivo definitivo o requisiti di certezza liquidità esigibilità
- Indisponibilità e impignorabilità del credito per mantenimento figli quale diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento ex art. 147 c.c. con riguardo alla formazione della persona
- Inammissibilità della compensazione di crediti contestati e privi di accertamento definitivo quali indennità di occupazione della casa coniugale e rimborso spese condominiali
- Decorrenza dell’assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio con applicazione della sospensione feriale ex art. 327 c.p.c.
- Nullità o inefficacia parziale del precetto per la somma eccedente con poteri di cognizione ordinaria del giudice dell’opposizione nella rideterminazione del credito esecutivo
- Distinzione tra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. che contesta l’an debeatur e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sul quomodo
