Accordi stragiudiziali non riducono assegno mantenimento figli – Tribunale Firenze 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia – Assegno mantenimento figli
  • Oggetto: Indisponibilità diritto mantenimento – Accordi stragiudiziali
  • Normativa: art. 710 c.p.c., art. 9 L. 898/1970, art. 473 bis n. 29 c.p.c.
  • Sentenze conformi: Cass. n. 17689/2019, Cass. n. 663/2022, Cass. n. 32529/2018
  • Parole chiave: assegno mantenimento, indisponibilità, accordo stragiudiziale, interesse prole, diritto indisponibile

L’indisponibilità dell’assegno di mantenimento per i figli impedisce agli accordi stragiudiziali tra genitori di compromettere l’interesse della prole. Parte ricorrente si opponeva al precetto per crediti da assegno mantenimento della figlia, allegando accordo stragiudiziale del 2014 di riduzione dell’importo da [OMISSIS] a [OMISSIS] mensili rispetto a quanto stabilito in sentenza di divorzio del 2007. Il Tribunale di Firenze ha ribadito che l’indisponibilità dell’assegno di mantenimento comporta che solo il giudice possa modificare quanto disposto, attraverso la speciale procedura di revisione. L’indisponibilità del diritto esclude che accordi stragiudiziali possano spingersi a compromettere l’interesse morale e materiale della prole. Neppure il minore stesso può rinunciare validamente al proprio mantenimento, trattandosi di diritto per lui stesso indisponibile. Rigettata l’opposizione con condanna alle spese.

Massima

Ancora assume poi particolare rilievo per la decisione della odierna fattispecie di causa che la Corte di Cassazione, nel ribadire il principio secondo cui il fatto sopravvenuto non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un’attitudine al giudicato c.d. rebus sic stantibus riguardo alla quale i fatti sopravvenuti, abbia affermato che questi possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi famigliare, rilevante per l’ordine pubblico (Cfr. tra le altre Cass. n. 17689/2019). A fronte dei richiamati principi di diritto, nella fattispecie, non essendo in contestazione la sentenza di divorzio, è del tutto evidente che l’odierno attore, al fine di contrastare il credito azionato dalla opposta in sede esecutiva con l’atto di precetto e vantato a titolo di assegno di mantenimento, come fissato in sede di divorzio nell’interesse dalla figlia avrebbe dovuto proporre il procedimento camerale ora disciplinato dall’art. 473 bis n. 29 c.p.c, onde ottenere la modifica dei provvedimenti assunti in sede di divorzio, ma non proporre, in un autonomo giudizio, domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla opposta limitandosi ad allegare il mutamento della situazione di fatto (la conclusione di un accordo stragiudiziale tra le parti) deducendo che tale circostanza avrebbe comportato il venir meno della causa del titolo esecutivo invocato ed azionato dalla odierna convenuta opposta. Del resto, nel ribadire i principi in massima, la giurisprudenza civile di legittimità ha escluso che un accordo siffatto, avente ad oggetto l’adempimento di un obbligo ex lege ed in cui l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta, possa spingersi sino a compromettere l’interesse morale e materiale della prole (Cfr. Cass. n. 663/2022); la Cassazione è costante nel ritenere che solo il Giudice possa ridurre o eventualmente eliminare l’assegno di mantenimento disposto in precedenza dal Tribunale a favore del minore arrivando a sostenere che neppure il minore stesso sia in grado di esprimere una rinuncia valida al proprio mantenimento, trattandosi di un diritto anche per lui stesso indisponibile (Cfr. Cass. n. 32529/2018).

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