Debiti da divorzio e spese mediche non sono colpa del debitore – Tribunale Roma 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Sovraindebitamento – Piano del consumatore
  • Oggetto: Meritevolezza debitore – Cause non colpose da crisi familiare
  • Normativa: art. 6 L. 3/2012, art. 7 L. 3/2012, art. 12 bis L. 3/2012, art. 12 ter L. 3/2012
  • Parole chiave: piano consumatore, meritevolezza, crisi familiare, cause non colpose, sovraindebitamento, separazione divorzio

Le difficoltà economiche derivanti da separazione, divorzio, problemi di salute e acquisto quota ex coniuge per garantire casa familiare ai figli costituiscono cause non colpose di sovraindebitamento. Parte istante richiedeva omologazione piano consumatore per debiti complessivi pari a [OMISSIS], allegando che lo stato di sovraindebitamento derivava da separazione e divorzio con acquisto quota immobiliare dell’ex marito per garantire ai figli la casa familiare, aggravato da problemi di salute con riconoscimento invalidità civile al 100% e interruzione attività lavorativa, con necessità di spese mediche e ricorso al credito. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che le difficoltà economiche derivanti da crisi familiare, necessità di garantire casa ai figli mediante acquisto quota ex coniuge, problemi di salute con cessazione attività lavorativa e spese mediche costituiscono cause non colpose che non precludono accesso al piano consumatore. Riconosciuta meritevolezza della debitrice per assenza di obbligazioni assunte senza ragionevole consapevolezza e assenza comportamento colposo. Omologato piano con falcidia creditori.

Massima

In ordine alle cause dell’indebitamento, l’istante ha rappresentato che: le difficoltà economiche originavano dalla separazione e divorzio dall’ex marito, con successiva vendita dell’immobile ad uso prima casa, il cui ricavato sarebbe stato ripartito al 50% tra gli ex coniugi, rispetto a cui dopo 10 anni di infruttuosi tentativi di vendita l’istante decideva di acquistare la quota di titolarità dell’ex marito, onde consentire ai figli di continuare a vivere nella casa familiare, ricorrendo all’accensione di un mutuo presso l’istituto bancario Barklays nel 2002 per complessivi [OMISSIS]; l’aggravamento della situazione economica in concomitanza dell’emergere dei problemi di salute dell’istante, la quale nel 2006 subiva un’importante operazione all’occhio a causa del distacco della retina, con successivo ricovero per diplopia, mentre nel 2009 a causa di un diabete mellito veniva riconosciuta invalida civile al 100% con totale interruzione dell’attività lavorativa di artigiana; il ricorso al credito mediante ulteriori prestiti nei confronti di società finanziarie per far fronte alle numerose spese mediche di cui l’istante ha necessitato. […] Ritenuto pertanto che: la ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed è stata dimostrata la situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 6 della Legge 27 gennaio 2012. […] per quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall’istante; Le cause della crisi finanziaria, sono rinvenibili nelle esclusive necessità di mantenimento della debitrice, che hanno richiesto la copertura di spese mediche, nonché dal mancato ripianamento del debito residuo relativo al mutuo contratto per l’acquisto della quota di proprietà pari a ½ di titolarità dell’ex marito, relativa all’immobile in cui la stessa risiedeva con i figli e del quale era già proprietaria al 50% e, infine, nei debiti maturati nei confronti dell’Erario; tali circostanze hanno compromesso l’equilibrio tra le obbligazioni assunte sino a quel momento dalla ricorrente e la capacità reddituale per fronteggiare le stesse secondo le scadenze originariamente pattuite. […] Rilevato che il consumatore è risultato meritevole di accedere a questa procedura, non avendo la stessa assunto obbligazioni senza la ragionevole consapevolezza di poterle adempiere, né la situazione di sovraindebitamento è stata causata dal suo colposo comportamento; Rilevato che non si ravvisano atti in frode ai creditori.

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