E’ sufficiente la volontà di un solo partner per sciogliere un’unione civile?

E’ sufficiente la volontà di un solo partner per sciogliere un’unione civile?

Scioglimento dell’unione civile: Una panoramica secondo la sentenza del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 45257/2020, emessa il 3 giugno 2020, ha delineato un quadro chiaro riguardo allo scioglimento dell’unione civile, evidenziando i criteri legali e procedurali coinvolti. Questo articolo analizza in dettaglio la sentenza e fornisce una comprensione approfondita dei temi trattati, dalla procedura di scioglimento alle differenze con il matrimonio.

Contesto e Fatti

La Legge Cirinnà del 2016 regola le Unioni Civili, consentendo lo scioglimento del vincolo similmente al matrimonio, tramite la richiesta di una sola delle parti. Nel caso preso in esame, una coppia si unisce civilmente, ma uno dei partner richiede lo scioglimento dopo un anno, comunicando la volontà all’altro tramite lettera raccomandata.

Procedura Giudiziaria

Durante l’udienza, solo il ricorrente si presenta e dichiara che l’unione è durata soli 15 giorni a causa del comportamento del resistente, che consumava sostanze stupefacenti e si era unito solo per ottenere la cittadinanza. Il Presidente, non potendo tentare una conciliazione, nomina un giudice istruttore e fissa un’udienza a cui il resistente non partecipa.

Differenze tra scioglimento unione civile e matrimonio

Il Collegio nell’assumere la decisione sullo scioglimento dell’unione civile effettua un raffronto con il procedimento di scioglimento del matrimonio evidenziando i seguenti punti:

Come il matrimonio l’unione civile si può sciogliere solo nei casi previsti dalla legge, ossia per morte, per dichiarazione di morte presunta, per rettificazione di sesso o, come nel caso di specie, per manifestazione di volontà di una delle parti.

Per il matrimonio la causa più rilevante di scioglimento è rappresentata dalla separazione, per l’unione civile invece coincide con la manifestazione di volontà di procedere allo scioglimento della stessa “resa congiuntamente da entrambe le parti o da una sola parte, all’ufficiale dello stato civile“.

Dal punto di vista procedimentale nel procedere allo scioglimento del matrimonio, se i coniugi non raggiungono un accordo si procede alla separazione giudiziale e se il tentativo di conciliazione non riesce il giudice deve appurare la sussistenza per uno o entrambi del presupposto della intollerabilità della convivenza. Nell’unione civile invece, in assenza di accordo, è sufficiente che una parte manifesti la sua volontà di procedere allo scioglimento all’ufficiale di stato civile in un procedimento amministrativo.

Diverso è il tempo che deve decorrere affinché il giudice possa pronunciare la dissoluzione del vincolo discendente dal matrimonio o dall’unione civile: 12 mesi per la separazione giudiziale, sei mesi per la consensuale, 3 mesi in base a quanto previsto dalla legge n. 76/2016.

La manifestazione di volontà di sciogliere l’unione civile resa all’ufficiale dello stato civile non determina l’acquisizione di un nuovo status con relativi diritti e obblighi come quando si divorzia, per cui il soggetto economicamente più debole può essere costretto a rivolgersi al giudice per avere diritto all’assegno “di divorzio“.

Diverso è anche l’iter decisionale del giudice. Il giudice nel caso dell’unione civile, deve infatti procedere all’accertamento della sussistenza di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, ma diversamente dal matrimonio, non è tenuto ad appurare anche il venire meno della comunione materiale e spirituale.

Il Presidente, per quanto riguarda i soggetti uniti civilmente, come per i coniugi uniti in matrimonio, deve tentare la conciliazione, nel primo caso però, se questa riesce, occorre procedere alla trascrizione del verbale nei registri dello stato civile e valere come revoca dell’unione.

Il giudice deve accertare il decorso del termine di tre mesi tra la dichiarazione di scioglimento dell’unione civile e la proposizione della domanda, in quanto condizioni di procedibilità dell’azione. Intervallo temporale che serve ai soggetti per riflettere, come avviene per il matrimonio.

Nell’unione civile, a differenza di quanto avviene per il matrimonio, se la manifestazione di voler sciogliere l’unione è frutto della volontà di una sola parte, questa è tenuta a renderlo noto all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo parimenti idoneo. Comunicazione che l’ufficiale giudiziario deve verificare sia stata eseguita regolarmente nel momento in cui raccoglie la dichiarazione di scioglimento delle parte, pena il mancato accoglimento della stessa.

Il Giudice pertanto, quando è chiamato a decidere sulla domanda di scioglimento, deve verificare che siano state adempiute anche le formalità richieste nella fase amministrativa compiuta davanti all’ufficiale giudiziario.

Dopo aver analizzato nel dettaglio la procedura, il Tribunale di Milano, in relazione al caso di specie, con la sentenza n. 45257/2020 accoglie la domanda di scioglimento dell’unione formulata dal ricorrente perché sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge e sono state rispettate tutte le formalità procedurali sopra descritte.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Milano fornisce un’importante interpretazione della Legge Cirinnà, delineando le modalità e le differenze tra lo scioglimento dell’unione civile e del matrimonio. La chiarezza espositiva e la considerazione dettagliata dei fatti e delle procedure dimostrano un approccio equo e rigoroso della giustizia.

Avv. Cosimo Montinaro

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