📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Divorzio
- Oggetto: Assegno divorzile – Prova per presunzioni dello squilibrio economico e dei sacrifici professionali
- Normativa: art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, artt. 2727 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: assegno divorzile, prova presunzioni, squilibrio economico, sacrifici professionali, componente perequativo-compensativa
In tema di assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa ex art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, l’accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare può avvenire anche mediante presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., essendo sufficiente la verifica dei ruoli e dei compiti svolti durante la vita familiare mediante ragionamento presuntivo, senza che sia necessaria la prova diretta e documentale dei singoli sacrifici professionali sostenuti dal coniuge economicamente più debole, purché emerga che tale coniuge abbia fornito un apporto prevalente o esclusivo alla gestione familiare consentendo all’altro di dedicarsi proficuamente all’attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, con ordinanza nel febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva riconosciuto l’assegno divorzile mediante prova per presunzioni. Nel caso di specie, la parte appellante aveva ottenuto in secondo grado il riconoscimento di un assegno divorzile mensile che il Tribunale aveva negato. La Corte territoriale aveva accertato la sussistenza dello squilibrio economico valorizzando mediante ragionamento presuntivo l’apporto prevalente fornito dalla moglie alla conduzione della vita familiare e alla cura delle figlie, che aveva consentito al marito di dedicarsi all’attività di amministratore della società di famiglia. Il ricorrente aveva contestato l’assenza di prova documentale diretta dei sacrifici professionali. La Suprema Corte ha confermato la legittimità della prova per presunzioni dello squilibrio economico e del contributo familiare.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Funzione composita assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile quale strumento di riequilibrio economico-patrimoniale tra ex coniugi
- Accertamento dello squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali causalmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di vita familiare
- Verifica dei ruoli e dei compiti svolti durante la vita familiare quale fondamento della componente perequativo-compensativa dell’assegno divorzile
- Legittimità del ragionamento presuntivo per l’accertamento dell’apporto fornito alla conduzione della vita familiare e alla cura dei figli in conformità ai principi delle Sezioni Unite n. 18287/2018
- Onere probatorio gravante sul coniuge richiedente l’assegno divorzile e modalità di assolvimento mediante prova presuntiva dello squilibrio economico
- Valutazione delle disponibilità economiche effettive del coniuge obbligato al di là delle risultanze reddituali formali e delle dichiarazioni fiscali
- Applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c. in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c. quale ipotesi codificata di abuso del processo
