Falsità testamento olografo per ricalco: sovrapponibilità perfetta di parole e spazi intermedi prova la contraffazione – Tribunale di Novara 2025

Introduzione

Il Tribunale di Novara ha pronunciato una sentenza di particolare rilievo in tema di falsità testamento olografo, accertando la contraffazione mediante ricalco di tre schede testamentarie apparentemente redatte da un defunto. La vicenda ha visto contrapporsi tre soggetti che rivendicavano l’eredità del de cuius: la parte attrice, beneficiaria di un testamento olografo del 2002, ha impugnato per falsità due revoche testamentarie datate 2016 e un successivo testamento del 2018 redatto in favore di un convenuto, mentre un’altra convenuta rivendicava diritti successori per successione legittima quale collaterale di quarto grado.

L’importanza della pronuncia risiede nell’accurata indagine grafologica condotta dal consulente tecnico d’ufficio, che ha individuato elementi tecnici decisivi per dimostrare la tecnica del ricalco fraudolento: la sovrapponibilità perfetta di intere sequenze di parole e degli spazi intermedi tra le diverse schede testamentarie, circostanza che esclude la spontaneità della scrittura e prova la contraffazione. Il Tribunale ha valorizzato i risultati della CTU grafologica, ritenendo dimostrata la falsità di tutti i testamenti successivi al 2002 e dichiarando l’attrice unica erede del defunto.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che attribuisce all’autografia e alla sottoscrizione il ruolo di requisiti essenziali del testamento olografo, la cui assenza determina nullità assoluta ai sensi dell’art. 606 c.c., e fornisce indicazioni metodologiche preziose per l’accertamento della falsità testamentaria mediante analisi grafologica forense.

PRINCIPI DI DIRITTO TRATTATI E RISOLTI

1. Onere probatorio nell’impugnazione testamento olografo per falsità

Chi contesta l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e fornire la prova di quanto afferma, indipendentemente dalla posizione processuale rivestita. Il testamento olografo costituisce una scrittura privata peculiare, dotata di intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti: l’impugnante pone una quaestio inexistentiae volta a rimuovere il titolo della successione e a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità.

Il Collegio precisa testualmente: “Sulla parte che contesti l’autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l’autore grava l’onere della prova, ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita”. Tale principio richiede che l’impugnante produca elementi probatori idonei a dimostrare la non autografia della scheda, gravando su di lui il peso dell’allegazione e della dimostrazione dell’apocrifia.

2. Sovrapponibilità perfetta parole e spazi intermedi come prova del ricalco

La sovrapponibilità esatta di intere sequenze di parole e degli spazi intermedi tra le parole costituisce elemento tecnico decisivo per dimostrare la falsificazione mediante ricalco su modello preesistente. Tale circostanza non trova spiegazione plausibile nella spontaneità della scrittura, risultando di pressoché impossibile verificazione che una mano scriva più volte rispettando identicamente non solo la conformazione delle lettere, ma anche le distanze tra le parole.

Nella motivazione si legge: “È visibile in modo empirico e non discutibile come numerose parole delle revoche siano del tutto sovrapponibili, a parte le imprecisioni proprie del ricalco a mano, ciò non solo una volta, ma due volte (le revoche rispetto al testamento del 2002 e una revoca rispetto all’altra). Tale dato non ha altra plausibile spiegazione se non la scrittura ricopiata su un unico modello. Ancora più significativo in tal senso è il fatto che siano esattamente sovrapponibili gli spazi fra l’una e l’altra parola, situazione che in una scrittura spontanea è di pressoché impossibile verificazione”.

Il principio afferma che l’analisi comparativa della sovrapposizione grafica rappresenta strumento probatorio di elevata affidabilità nell’accertamento della contraffazione testamentaria.

3. Rilevanza limitata della riproduzione di errori ortografici evidenti nel falso

La presenza nello scritto contestato di segni o elementi presenti nell’originale assume significato probatorio solo se legata a movimenti automatici della mano e riguardi tratti o modalità di scrittura non apprezzabili a prima vista da chi non sia esperto di grafologia. Assume invece scarso rilievo la riproduzione di errori ortografici molto evidenti che l’ipotetico falsario avrebbe potuto facilmente individuare e riproporre, soprattutto operando mediante ricalco dell’originale.

Il Tribunale afferma: “Assume scarso rilievo la riproduzione di segni molto evidenti – quali nella specie la parola ‘disgosizione’ in luogo di ‘disposizione’ e in generale la tendenza del de cuius alla scrittura della lettera ‘p’ come se si trattasse di una ‘g’ – che l’ipotetico autore avrebbe potuto facilmente individuare e riproporre, tanto più ricalcando l’originale (nel qual caso sarebbe stato più agevole ripetere l’errore che correggerlo, distaccandosi dal testo copiato)”.

La soluzione adottata evidenzia come il valore indiziante degli errori ortografici replicati sia insufficiente a provare l’autenticità quando coesistano elementi tecnici che dimostrano la contraffazione.

4. Irrilevanza invecchiamento mano testatore senza scritture coeve di comparazione

L’invecchiamento della mano del testatore non costituisce fattore idoneo a spiegare qualunque differenza nella scrittura, soprattutto se le modifiche colpiscono tratti caratterizzanti destinati per loro natura a rimanere invariati nel tempo. Quando sia disponibile un campione di scrittura sostanzialmente coevo al testamento contestato, è possibile verificare in concreto come l’età e le condizioni personali abbiano inciso sulla grafia del testatore, escludendo spiegazioni generiche basate sul mero decorso del tempo.

La Corte chiarisce: “L’invecchiamento non è un fattore idoneo a spiegare qualunque differenza nella scrittura, soprattutto se colpisce tratti caratterizzanti, destinati per loro natura e rimanere invariati, e se la presenza di un campione sostanzialmente coevo – nella specie, relativo alla sottoscrizione del 2017 – consente di verificare come in concreto l’età e la personale condizione abbiano agito sulla mano del testatore”.

Il principio stabilisce che l’analisi grafologica deve fondarsi su confronti con scritture cronologicamente prossime al documento contestato, rendendo irrilevanti considerazioni astratte sull’invecchiamento.

5. Emersione involontaria della mano vera del falsario nel ricalco controllato

Nel falso per ricalco, per quanto accurato e frutto di rigido controllo, la scrittura spontanea dell’autore non rimane del tutto celata ed emerge attraverso elementi grafici involontari. L’indagine grafologica è rivolta proprio a rilevare l’emersione di segni di altra mano rispetto a quella dell’apparente testatore, individuando le tracce che il falsario lascia inevitabilmente anche nel tentativo più accurato di imitazione.

Il Collegio osserva: “Nel falso, dunque, per quanto accurato e frutto di rigido controllo – come nel caso di specie in cui esso risulta non essere stato effettuato ‘a mano libera’ – la scrittura spontanea dell’autore non rimane del tutto celata ed è proprio a rilevare l’emersione di segni di altra mano, d’altra parte, che l’indagine grafologica è rivolta”.

La pronuncia conferma l’efficacia dell’analisi grafologica forense nell’individuazione delle caratteristiche idiosincratiche involontarie che tradiscono la falsificazione.

6. Valore probatorio della CTU grafologica su originali testamentari

La consulenza tecnica d’ufficio grafologica condotta sugli originali delle schede testamentarie costituisce mezzo di prova di elevata affidabilità quando il consulente motivi adeguatamente le proprie conclusioni, esaminando plurimi elementi tecnici e rispondendo in modo puntuale alle obiezioni dei consulenti di parte. Il giudice deve valutare criticamente gli esiti della CTU, verificandone la logicità e la completezza, ma può fondare il proprio convincimento sulle conclusioni del perito quando queste risultino scientificamente fondate e non efficacemente contrastate.

Nella sentenza si legge: “Ritiene il Tribunale che gli esiti degli accertamenti peritali condotti dalla consulente tecnico d’ufficio anche con l’ausilio del consulente tecnico, siano esaustivi e convincenti, in quanto argomentati in modo logico e non efficacemente contrastati dalle ragioni espresse dai consulenti della convenuta e che, pertanto, sia stata raggiunta la prova della non autenticità”.

Il principio valorizza il ruolo della prova tecnica nell’accertamento della falsità testamentaria, riconoscendo alla CTU grafologica efficacia probatoria piena quando rispetti i canoni metodologici della disciplina.

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Avv. Cosimo Montinarosegreteria@studiomontinaro.it


INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine dalla morte di un soggetto avvenuta nell’aprile 2018 in un comune della provincia di Novara. Il defunto aveva redatto nel corso della propria vita diverse schede testamentarie: un primo testamento olografo risalente al dicembre 2002, con cui aveva istituito erede universale una donna con cui aveva convissuto per diversi anni, due successive revoche testamentarie datate entrambe febbraio 2016, contenenti la mera revoca delle precedenti disposizioni senza nomina di nuovo erede, e infine un testamento olografo dell’aprile 2018, redatto pochi giorni prima della morte, che istituiva erede universale un soggetto di sesso maschile con cui il de cuius aveva rapporti di amicizia.

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