L’azione di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria dal defunto è lo strumento processuale appropriato per rendere inefficace in giudizio un testamento olografo tacciato di falsità, ponendo a carico di chi avesse interesse a tale accertamento l’onere della prova della falsità del testamento, ricondotto nella categoria delle scritture private. Il Tribunale di Sciacca, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite 12307/2015, ha rigettato l’azione di accertamento negativo proposta dalla figlia della de cuius per mancata prova della falsità del testamento olografo, nonostante le allegazioni relative allo stato di salute della testatrice (retinopatia diabetica e difficoltà visive). La consulenza tecnica grafologica ha riconosciuto l’autografia della scheda testamentaria, rilevando che le irregolarità grafiche, i tremori e le incertezze erano compatibili con senilità e disturbi visivi della testatrice e non con l’attività di un falsario.
La pronuncia conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che supera definitivamente il ricorso alla querela di falso per i testamenti olografi, riconducendoli nell’orbita delle scritture private e consentendo una soluzione della controversia all’interno del processo ordinario, evitando il defatigante procedimento incidentale previsto per la querela di falso. L’azione di accertamento negativo pone una questio nullitatis (o più correttamente una quaestio inexistentiae) in seno al processo, senza equiparare l’olografo ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi ma riconoscendone la peculiarità e l’intrinseca forza dimostrativa.
Massima della sentenza
“Quanto all’azione di accertamento negativo della scheda testamentaria proposta da parte attrice, giova premettere che con sentenza 12307/2015 le Sezioni Unite della Suprema Corte, componendo un contrasto tra le sezioni e superando un obiter dictum contenuto nella precedente sentenza pure resa a SS.UU. in data 23.06.2010 (n. 15169), hanno indicato quale strumento più appropriato, per rendere inefficace in giudizio un testamento olografo tacciato di falsità, l’azione di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria dal defunto dante causa delle parti in lite, ponendo quindi a carico di chi avesse interesse a tale accertamento l’onere della prova della falsità del detto testamento, pacificamente ricondotto nella categoria delle scritture private. … È convincimento del collegio che le inevitabili aporie destinate a vulnerare l’una e l’altra ipotesi di soluzione, tra quelle prospettate sino ad oggi in dottrina e in giurisprudenza, possano essere non del tutto insoddisfacentemente superate adottando una terza via, già indicata dalla giurisprudenza di questa Corte con la risalente sentenza del 1951 (Cass. 15.6.1951 n. 1545, Pres. est. Torrente), e cioè quella predicativa della necessità di proporre un’azione di accertamento negativo della falsità. Pur nella consapevolezza delle obiezioni mosse illo tempore a tale ipotesi di soluzione del problema, è convincimento del collegio che la proposizione di una azione di accertamento negativo che ponga una questio nullitatis in seno al processo (anche se, più correttamente, sarebbe a discorrere di una quaestio inexistentiae) consente di rispondere: – da un canto, all’esigenza di mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell’orbita delle scritture private; – dall’altro, di evitare la necessità di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe “di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso”, non potendosi esse “relegare nel novero delle prove atipiche” (così la citata Cass. ss.uu. 15161/2010 al folio 4 della parte motiva); dall’altro, di non equiparare l’olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa; – dall’altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si professa erede, riversando su di lui l’intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa; – infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all’oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita “risorsa non illimitata” (Cass. sezioni unite 26242/2014)”
