FAMIGLIA E MINORI: rassegna giurisprudenziale 2021

FAMIGLIA E MINORI: rassegna giurisprudenziale maggio-giugno-luglio 2021.

Leggi e consulte le ultime pronunce giurisprudenziale in materia di famiglia e minori:

Cass. civ., 1 luglio 2021 n. 18721

Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. Tuttavia, si può configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo che esulano dal semplice adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e familiari della famiglia di fatto travalicanti limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

Cass. civ., 7 giugno 2021 n. 15818

L’ articolo 156, comma 2, del Cc, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno di separazione tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Cass. civ., 12 maggio 2021 n. 12586 Il divario tra le posizioni reddituali degli ex coniugi non è decisivo, per l’attribuzione di un assegno di mantenimento, soprattutto nel caso in cui in sede di separazione consensuale non sia stato previsto alcun assegno di mantenimento e l’incremento del reddito per l’ex marito è stato determinato dal gravissimo infortunio sul lavoro subito (duplice amputazione di un arto inferiore e di un arto superiore, cui è conseguito un risarcimento per invalidità totale al lavoro di 700mila euro più una rendita vitalizia di tremila euro mensili) sì che la somma complessiva ricevuta è destinata a fare fronte a tutte le spese, anche mediche, future.

Cass. civ., 5 maggio 2021 n. 11795

In tema di soluzione giudiziale della crisi familiare, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi incidono nell’area dei diritti a cosiddetta disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono la iniziativa della parte interessata e la indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale

Cass. civ., 5 maggio 2021 n. 11787

La idoneità della attribuzione esclusiva di un bene a uno dei coniugi ad incidere, in sede di divisione dei beni oggetto di comunione legale tra i coniugi, sull’assetto patrimoniale definito in sede di divorzio deve essere verificato dal giudice che ne deve dare conto in motivazione, con riferimento alla fattispecie concreta e non sulla base di postulati giuridici astratti. Nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini della attribuzione e quantificazione dell’assegno di divorzio, il giudice è tenuto a valutare se e in che misura la esigenza di riequilibrio delle condizioni degli ex coniugi, cui è funzionale l’istituto dell’assegno divorzile, non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacché, se i coniugi hanno optato per la comunione, ciò determinare un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza, a seguito dello scioglimento della comunione.

Cass. civ., 5 maggio 2021 n. 11786

La domanda per conseguire la revisione delle disposizioni concernenti l’affido del minore, nell’ambito dell’esercizio della responsabilità disciplinata dal capo secondo del titolo nono del libro primo del codice civile, va proposta innanzi al tribunale ordinario secondo le regole ordinarie che vedono il minore normalmente rappresentato dai genitori. Nell’ambito di un tale procedimento rettamente il tribunale provvede alla nomina di un tutore provvisorio – in modo da assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore, parte necessaria, tramite un rappresentante diverso dai genitori – nel momento in cui decide di adottare un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale per la coppia, in ragione del concreto conflitto di interessi evidenziatosi tra la posizione del figlio e quella dei genitori.

Avv. Cosimo Montinaro

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