Fideiussione “a semplice richiesta scritta”: richiesta stragiudiziale sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. – Corte d’Appello Ancona 2026


📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto bancario – Contratto di fideiussione – Decadenza ex art. 1957 c.c.
  • Oggetto: Efficacia della clausola “a semplice richiesta scritta” nel contratto di fideiussione ai fini dell’esclusione della decadenza – sufficienza della richiesta stragiudiziale – qualifica di consumatore del fideiussore socio di s.n.c. – TAEG/ISC e nullità del mutuo
  • Normativa: artt. 1957, 1363, 2298, 2304 c.c.; art. 117 TUB; artt. 122, 125-bis TUB; art. 58 TUB; art. 115 c.p.c.; art. 363-bis c.p.c.; D.Lgs. n. 141/2010; D.Lgs. n. 72/2016
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: fideiussione, art. 1957 c.c., richiesta stragiudiziale, decadenza fideiussore, clausola a prima richiesta

La clausola del contratto di fideiussione che obbliga il garante a pagare “a semplice richiesta scritta” del creditore deve essere interpretata, ai sensi dell’art. 1363 c.c., nel senso che è sufficiente, al fine di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957, comma 1, c.c., la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di intraprendere azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, atteso che diversamente interpretando vi sarebbe contraddizione interna tra le clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio.

La Corte d’Appello di Ancona ha applicato il principio in una fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore di una s.n.c. per il residuo di un mutuo fondiario. Il garante eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c. invocando, in via preliminare, la nullità parziale della clausola derogatoria di cui alla fideiussione schema ABI – questione attualmente rimessa alle Sezioni Unite a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ma la Corte ha rilevato che, anche a voler ritenere nulla la clausola di deroga, nessuna decadenza si era verificata: il creditore cedente aveva inviato al fideiussore, entro il termine semestrale, raccomandate A/R di risoluzione del mutuo e di intimazione al pagamento, attivatosi altresì con atto di precetto e procedura esecutiva immobiliare. La richiesta scritta stragiudiziale, in presenza di tale clausola, è idonea a escludere l’estinzione della garanzia ed esonera il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria nel medesimo termine.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Qualifica di consumatore del fideiussore che sia socio di s.n.c. della debitrice principale: esclusione in ragione della responsabilità illimitata del socio ex art. 2304 c.c. e della natura imprenditoriale dell’atto di garanzia, con conseguente inapplicabilità del codice del consumo
  • Tardività dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale d’appello: operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e sufficienza della pubblicazione in GU dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB ove le caratteristiche dei crediti ceduti consentano riconducibilità certa
  • Estraneità del contratto di fideiussione alla disciplina dei contratti bancari ex art. 117 TUB: le condizioni di validità sono esclusivamente quelle del capo XXII del codice civile
  • Mancata indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo: assenza di nullità e non applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB, fuori dai casi di credito al consumo ex art. 122 TUB
  • Legittimazione passiva della società cessionaria rispetto alle eccezioni del garante: opponibilità al cessionario delle eccezioni concernenti la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e del rapporto di garanzia in forza del quale agisce, purché anteriori alla notizia della cessione
  • Questione pendente innanzi alle Sezioni Unite sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust e sull’estensione dell’accertamento Banca d’Italia n. 55/2005 alle fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002-2005