Fideiussione: non basta evitare la decadenza, il creditore deve coltivare le istanze con diligenza


Hai firmato una fideiussione per garantire il debito di una società. La banca ti invia una lettera di messa in mora, poi sparisce per anni. Quando finalmente agisce in giudizio – molto tempo dopo – tu sei ancora lì, vincolato, nell’attesa di un creditore che non si è più fatto vivo. È una situazione che chiunque abbia assistito fideiussori in contenzioso bancario conosce bene. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8232 del 2 aprile 2026, ha affrontato il problema con un principio che merita attenzione: l’art. 1957 c.c. non si esaurisce nell’obbligo di evitare la decadenza entro il termine – impone al creditore anche di coltivare con diligenza le iniziative intraprese. Chi invia una richiesta stragiudiziale e poi abbandona la pretesa per anni, per riattivare la tutela giurisdizionale solo molto tempo dopo, si pone in contrasto con la ratio della norma e con il principio di buona fede. La sentenza è cassata con rinvio.


La vicenda processuale

Due fideiussori avevano garantito le obbligazioni di una società nei confronti di Unicredit S.p.A., sottoscrivendo nel marzo 2011 contratti di fideiussione che contenevano – tra le altre – due clausole rilevanti: l’art. 5, che richiamando l’art. 1957 c.c. fissava in trentasei mesi il termine entro cui il creditore avrebbe dovuto agire, e l’art. 6, che prevedeva il pagamento «a semplice richiesta scritta». Nel febbraio 2017 Unicredit ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei due fideiussori per una somma consistente, oltre interessi e spese. Il credito era nel frattempo stato ceduto a una società di cartolarizzazione.

I fideiussori hanno proposto opposizione, eccependo la decadenza della banca dalla garanzia per non aver agito tempestivamente e diligentemente. Il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione, qualificando i contratti come contratti autonomi di garanzia e quindi escludendo l’applicabilità dell’art. 1957 c.c.. La Corte d’Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. I fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.

I primi tre motivi – incentrati sull’interpretazione delle clausole contrattuali e sul vizio di motivazione – sono stati dichiarati inammissibili, in quanto volti a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione del requisito della diligente prosecuzione delle istanze ex art. 1957 c.c., è stato invece accolto.


Le norme e i principi giuridici

L’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, «purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». La norma contiene dunque due requisiti distinti e cumulativi: uno oggettivo – la proposizione delle istanze entro il termine – e uno soggettivo – la diligente prosecuzione delle stesse.

La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che il termine di sei mesi previsto dalla norma è derogabile convenzionalmente, e che le parti possono concordare un termine più lungo – nel caso di specie, trentasei mesi. Era altresì pacifico che una richiesta stragiudiziale di pagamento può essere sufficiente a evitare la decadenza, a condizione che integri una manifestazione inequivoca della volontà del creditore di far valere il proprio credito. Su questo primo requisito la sentenza non è intervenuta, confermando l’orientamento già consolidato.

Il punto nuovo — e praticamente rilevante — riguarda il secondo requisito: la diligente prosecuzione delle istanze. La Corte chiarisce che questo elemento ha una portata autonoma rispetto alla mera interruzione della decadenza. Non è sufficiente che il creditore abbia compiuto un atto idoneo a evitare la decadenza nel termine: deve anche dare seguito a quell’atto con continuità e diligenza. Un creditore che invia una lettera di messa in mora e poi rimane inerte per anni, per poi attivare la tutela giurisdizionale molto tempo dopo, non soddisfa questo requisito. Il fideiussore ha diritto a non restare «perennemente immobilizzato nell’attesa di un intervento del creditore» – e questa esigenza di certezza è esattamente la ratio che l’art. 1957 c.c. intende presidiare.

La norma risponde inoltre, secondo la Corte, all’esigenza di scongiurare un utilizzo abusivo del credito in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo nella fase esecutiva del contratto ma anche in quella del contenzioso e dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento.


La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il ragionamento è costruito su una distinzione che i giudici di merito avevano trascurato. La Corte d’Appello si era fermata al primo livello – verificare se la richiesta stragiudiziale del 2011 fosse idonea a interrompere il termine decadenziale – e aveva risposto affermativamente. Ma non aveva compiuto il secondo accertamento, quello soggettivo: valutare se il creditore avesse poi coltivato con diligenza le iniziative intraprese, considerato che la domanda giudiziale era stata proposta «anni dopo» la richiesta stragiudiziale.

È proprio questo salto logico che la Cassazione censura. L’art. 1957 c.c., primo comma, è esplicito: le istanze devono essere non solo proposte ma anche «con diligenza continuate». Un lungo abbandono della pretesa dopo la prima iniziativa non è compatibile con questo requisito, e il giudice del merito non può ignorarlo. Il comportamento del creditore che lascia il fideiussore in uno stato di incertezza prolungata – vincolato ma senza che nulla accada – si pone in contrasto con la buona fede oggettiva e con la stessa ratio protettiva della norma. La Corte d’Appello dovrà ora valutare nel merito se, nelle circostanze concrete, il requisito della diligente prosecuzione sia stato o meno soddisfatto.

Studio Legale Montinaro