๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario โ Procedimento monitorio e opposizione a decreto ingiuntivo
- Oggetto: Onere deduttivo e probatorio del creditore bancario โ necessitร di specifica individuazione della fonte negoziale del credito azionato โ revoca parziale del decreto ingiuntivo per mancata allegazione del titolo contrattuale della linea di credito
- Normativa: artt. 2697, 1957 c.c.; artt. 633 ss., 281-sexies c.p.c.; artt. 50, 118 TUB; D.Lgs. n. 141/2010; L. n. 108/1996; D.M. n. 55/2014
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: decreto ingiuntivo bancario, fonte negoziale del credito, onere probatorio creditore, opposizione decreto ingiuntivo, linea di credito
In tema di prova del credito bancario azionato in sede monitoria e nella successiva fase di opposizione, il creditore non assolve al proprio onere deduttivo e probatorio limitandosi ad allegare lโinadempimento e il relativo saldo debitore, essendo altresรฌ tenuto a specificamente individuare la fonte negoziale del diritto di credito vantato, con la conseguenza che la mancata produzione di un contratto dotato di data e di indicazione delle condizioni economiche applicate, o la produzione del solo atto integrativo di un contratto originario non depositato, impedisce il riconoscimento del credito azionato e determina la revoca del decreto ingiuntivo nella parte corrispondente.
Il Tribunale di Ragusa ha applicato tale principio in una fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero del saldo debitore di due distinti rapporti bancari: un conto corrente e una โlinea di credito operativitร sullโesteroโ. Quanto al secondo, la banca opposta aveva prodotto unicamente un contratto privo di data e di condizioni economiche, nonchรฉ un addendum contrattuale qualificato come atto meramente integrativo/modificativo di un contratto originario mai depositato. Il Tribunale ha ritenuto tale produzione documentale inidonea non solo sul piano probatorio, ma ancor prima sul piano deduttivo: non risultava neppure determinabile la tipologia del rapporto giuridico azionato. Il decreto ingiuntivo รจ stato pertanto revocato nella parte relativa alla somma di [OMISSIS] a tale titolo, mentre รจ stato confermato โ con condanna al minor importo โ per il saldo debitore del conto corrente, rispetto al quale la serie integrale degli estratti conto e la contrattualistica completa erano stati regolarmente prodotti.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Genericitร delle eccezioni oppositive in materia bancaria: inidoneitร di contestazioni indeterminate โ su commissione di massimo scoperto, modifiche unilaterali ex art. 118 TUB, valute fittizie, voci di costo non pattuite, capitalizzazione e tassi usurari โ a scalfire una produzione documentale esaustiva da parte del creditore opposto
- Onere probatorio del debitore che eccepisce lโusurarietร dei tassi: necessitร di dedurre tipo contrattuale, clausola negoziale, tasso applicato in concreto, qualitร di consumatore, TEGM del periodo e parametri del decreto ministeriale, ai sensi di Cass. SU 2020
- Carenza di interesse ad agire del fideiussore che rivesta anche la qualitร di socio illimitatamente responsabile della societร debitrice principale: irrilevanza dellโeventuale decadenza ex art. 1957 c.c.
- Onere probatorio del creditore nel rapporto di conto corrente bancario: sufficienza della produzione del contratto, del contratto di apertura di credito, della serie integrale degli estratti conto dallโapertura con saldo iniziale zero sino alla chiusura, e dellโestratto conto certificato ex art. 50 TUB
- Doppia cessione del credito in blocco pro-soluto e legittimazione attiva della mandataria della cessionaria finale ad azionare il credito nei confronti del debitore ceduto e dei garanti
