Fideiussione specifica e schema ABI: nessuna nullità senza intesa anticoncorrenziale attuale

Trib. Pescara, n. 896/2026: rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla presunta nullità della fideiussione conforme allo schema ABI.

Un garante che presta fideiussione per un mutuo fondiario e poi scopre di dover pagare al posto del debitore principale cerca quasi sempre una via di uscita nella nullità antitrust. Il Tribunale di Pescara chiude la porta quando la garanzia è specifica, non omnibus. La sentenza n. 896/2026 conferma un orientamento ormai granitico della Cassazione, distinguendo nettamente i due istituti – anche se, va detto, la confusione tra fideiussione specifica e omnibus continua a produrre contenzioso seriale davanti ai tribunali di merito. Il caso riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo per un debito di mutuo fondiario, con intervento del cessionario del credito ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Il giudice pescarese, oltre a risolvere le eccezioni sulla legittimazione attiva del cessionario, ripercorre l’intera evoluzione giurisprudenziale sullo schema ABI 2003 e sul provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005.

La vicenda processuale

La parte attrice aveva prestato fideiussione specifica a garanzia di un mutuo fondiario concesso a una ditta individuale, fino alla concorrenza di un importo prefissato. A fronte dell’inadempimento del debitore principale, la banca creditrice otteneva decreto ingiuntivo per una somma di [OMISSIS], e la garante proponeva opposizione.

Il fideiussore eccepiva, in via principale, la nullità integrale della garanzia ai sensi dell’art. 1418 c.c., sostenendo che essa riproducesse lo schema predisposto dall’ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust dal provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005. In subordine, chiedeva la nullità delle sole clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvenienza, con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale. Contestava, infine, l’esattezza dell’importo ingiunto.

Nel corso del giudizio interveniva, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la società cessionaria del credito, che aveva acquistato in blocco – tramite una mandataria – i crediti di diverse banche del gruppo cooperativo di riferimento, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione. La parte opponente sollevava allora un’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sostenendo che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato a un soggetto non più titolare del credito, e lamentava la mancata comunicazione individuale della cessione.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il Tribunale muove da due piani distinti. Sul primo, quello della cessione del credito, rileva l’art. 58 del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.), che disciplina le cessioni in blocco di crediti bancari e la relativa pubblicità mediante Gazzetta Ufficiale. Sul secondo, quello della validità della garanzia, vengono in rilievo l’art. 1418 c.c. sulla nullità del contratto, l’art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, l’art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990 sulla tutela della concorrenza e l’art. 101 TFUE.

Gli istituti giuridici coinvolti

Sulla cessione in blocco, il giudice ribadisce che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non costituisce elemento costitutivo del trasferimento del credito, ma adempimento pubblicitario, logicamente successivo e distinto dall’atto dispositivo. Serve a rendere la cessione opponibile alla massa dei debitori ceduti, in funzione equivalente a quella della notificazione individuale prevista dall’art. 1264 c.c. Ne discende che la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione, prodotta nel corso del giudizio stesso – come già chiarito dalla Cassazione in tema di intimazioni notificate al ceduto dal cessionario.

Sul fronte della fideiussione, la distinzione tra garanzia omnibus e garanzia specifica torna centrale. La prima assiste una serie indeterminata di obbligazioni future del debitore; la seconda assicura un unico, determinato rapporto – nel caso di specie, il mutuo fondiario. Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 aveva sanzionato tre clausole dello schema ABI 2003 (reviviscenza, rinuncia ai termini di decadenza, sopravvenienza) proprio perché idonee ad addossare al fideiussore le conseguenze della negligenza della banca in un contesto di garanzia aperta e ripetuta nel tempo. Il Tribunale, richiamando Cass. n. 21841/24 e le successive Cass. n. 10689/24 e n. 19401/24, osserva che questo giudizio di anticoncorrenzialità non si estende alle fideiussioni specifiche, oggetto di pattuizione puntuale tra banca e cliente per un singolo rapporto.

Il principio guida sulla fideiussione specifica

Il cuore della pronuncia risiede nel richiamo alle ordinanze della Cassazione nn. 657, 660 e 675 del gennaio 2025 e, soprattutto, all’ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025, che il Tribunale definisce di particolare rilevanza. Quest’ultima pronuncia chiarisce che il provvedimento n. 55/2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus, non quelle prestate per un affare determinato, e individua cinque elementi che chi eccepisce la nullità parziale deve provare: l’esistenza del provvedimento Banca d’Italia, la natura omnibus della fideiussione, la compatibilità temporale tra la stipula e l’accertamento del 2005, la corrispondenza puntuale delle clausole contestate con quelle censurate e, infine, la concreta incidenza della nullità sul debito residuo. Ma cosa succede quando la fideiussione è pacificamente specifica, come nel caso pescarese? La conseguenza è immediata: l’intera prospettazione difensiva perde di rilevanza già a monte, senza necessità di verificare la compresenza delle singole clausole vietate. Il giudice non deve nemmeno scendere nell’analisi puntuale degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, perché il tipo di garanzia esclude in radice l’applicabilità del precedente delle Sezioni Unite n. 41994/2021, che pure aveva sancito – per le sole fideiussioni omnibus – la nullità parziale derivata dall’intesa vietata.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale rigetta integralmente l’opposizione. Sulle eccezioni pregiudiziali relative alla legittimazione attiva, osserva innanzitutto che al momento della proposizione del ricorso monitorio e della successiva citazione in opposizione la banca originaria era ancora pienamente legittimata, essendo la cessione del credito intervenuta solo in epoca successiva. Quanto alla mancata comunicazione individuale della cessione, richiama un orientamento consolidato secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se corredata dall’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di un’enumerazione analitica di ciascun rapporto trasferito.

Sul merito, il giudice esclude che la fideiussione possa dirsi nulla, totalmente o parzialmente, proprio perché pacificamente specifica: la garante aveva prestato la propria fideiussione a fronte di un unico, determinato mutuo fondiario, e non di un rapporto di credito aperto e potenzialmente ripetuto. Questa qualificazione, riconosciuta dalla stessa opponente, è sufficiente a rendere irrilevante ogni ulteriore verifica sulla compresenza delle clausole censurate dal provvedimento n. 55/2005. Ne consegue il rigetto anche della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, del resto priva di qualsiasi riscontro probatorio concreto.

Quanto alla contestazione sull’importo ingiunto, il Tribunale la giudica generica – l’opponente non aveva mai indicato quale fosse, a suo dire, la somma effettivamente dovuta – e comunque smentita dalla documentazione bancaria, che riportava puntualmente rate scadute, rate a scadere, interessi ordinari e di mora maturati fino al passaggio a sofferenza della posizione. Il decreto ingiuntivo viene dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell’opponente alle spese di lite in favore sia della banca cedente sia della cessionaria intervenuta, quest’ultima limitatamente alle fasi di studio e decisoria.

Per il professionista che assiste garanti fideiussori, la pronuncia offre un criterio pratico immediato: prima di impostare una difesa sullo schema ABI, verificare la natura – omnibus o specifica – della garanzia sottoscritta, poiché solo nel primo caso l’eccezione ha oggi concrete possibilità di successo, e solo a condizione di assolvere il rigoroso onere probatorio delineato dalla Cassazione.

Studio Legale Montinaro