Nullità antitrust fideiussioni bancarie: provvedimento Banca d’Italia 55/2005 limitato a fideiussioni omnibus, non estensibile a fideiussioni specifiche – Tribunale Roma 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Contratti bancari – Fideiussione specifica
  • Oggetto: Nullità parziale fideiussione per violazione normativa antitrust – Distinzione tra fideiussione omnibus e specifica – Onere probatorio intesa illecita
  • Normativa: art. 2 L. 287/1990, art. 7 co. 2 D.Lgs. 3/2017, art. 1936 c.c., art. 1203 c.c., artt. 1418 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass., sez. un., n. 41994/2021; Cass., n. 21841/2024; Cass., n. 1170/2025; Cass., n. 1851/2025; Cass., n. 13846/2019
  • Parole chiave: fideiussione specifica, fideiussione omnibus, nullità antitrust, provvedimento Banca d’Italia 55/2005, intesa anticoncorrenziale, azione stand-alone

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 che ha accertato la nullità parziale per violazione dell’art. 2 L. 287/1990 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI è riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non si estende alle fideiussioni specifiche prestate a garanzia di una determinata obbligazione. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di nullità parziale di fideiussione specifica proposta da due garanti che avevano prestato garanzia per mutuo chirografario concesso a società a loro riconducibile. I fideiussori, dopo l’escussione della garanzia pubblica del Fondo PMI e la surroga del gestore nella posizione creditoria, avevano eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 L. 287/1990, richiamando il provvedimento Banca d’Italia 55/2005 e la sentenza Cassazione Sezioni Unite 41994/2021. Il Tribunale, richiamando i recenti arresti della Cassazione nn. 1170/2025 e 1851/2025, ha chiarito che l’accertamento dell’autorità di vigilanza ha avuto ad oggetto esclusivamente le fideiussioni omnibus prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie, valutandone l’essenza ontologica e funzionale quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario. La nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI deriva dalla loro anticoncorrenzialità derivante dall’uso corrente di uno standard negoziale deteriore, caratteristica propria delle sole fideiussioni omnibus.


Massima

“La questione posta dalla parte attrice, afferente all’applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell’intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un’approfondita analisi degli orientamenti in materia. Invero, l’indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell’ambito di applicazione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l’operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale. L’organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d’Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022). … Si ritiene, conformemente all’indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell’intesa illecita sanzionata dalla Banca d’Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 emerge che l’istruttoria dell’organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie. L’accertamento della Banca d’Italia sull’esistenza di un’intesa illecita sfociata nell’adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisce, infatti, alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L’organo di vigilanza ha, invero, valutato l’essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell’effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall’ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste. Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell’«intesa» a monte dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.