Rivalsa somministratore-utilizzatore: la Corte d’Appello di Napoli conferma l’obbligo di rimborso ex art. 33 d.lgs. 81/2015

Corte App. Napoli, n. 3355/2026: rigettato l’appello dell’azienda utilizzatrice e accolto l’appello incidentale della società di somministrazione sul diritto di rivalsa.

Un lavoratore somministrato ottiene in giudizio differenze retributive e indennità di mensa non corrisposte, condannati in solido somministratore e utilizzatore. Chi, tra i due coobbligati, deve sopportare in via definitiva quel costo? La Corte d’Appello di Napoli lo chiarisce con la sentenza n. 3355/2026, ribadendo che la solidarietà passiva verso il lavoratore non tocca il riparto interno tra le imprese, governato da regole proprie che pongono a carico dell’utilizzatore l’obbligo di rimborso quando ha omesso di comunicare i miglioramenti contrattuali applicabili. La decisione si inserisce in un filone di pronunce – la Corte richiama propri precedenti dello stesso anno – che sta consolidando un orientamento uniforme sul rapporto tra art. 33 e art. 35 del d.lgs. 81/2015. Il giudizio nasce dall’opposizione di un’azienda sanitaria a una sentenza di primo grado che l’aveva condannata, in solido con l’agenzia di somministrazione, al pagamento di differenze retributive e ticket mensa in favore di un’ex dipendente somministrata.

La vicenda processuale

Una lavoratrice, impiegata come operatrice socio-sanitaria in forza di contratto di somministrazione, aveva agito in giudizio lamentando il mancato pagamento dell’indennità di mensa prevista dal contratto collettivo integrativo e degli arretrati derivanti dal rinnovo del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda, condannando in solido l’azienda utilizzatrice e la società di somministrazione al pagamento di [OMISSIS], oltre interessi e rivalutazione, e liquidando le relative spese di lite.

L’azienda utilizzatrice proponeva appello, contestando che il primo giudice avesse statuito, a suo dire ultra petita e senza adeguata istruttoria, anche sul riparto interno di responsabilità tra i due coobbligati. Sosteneva che l’obbligazione risarcitoria per gli arretrati contrattuali gravasse sulla sola somministratrice, quale datore di lavoro formale, e che la solidarietà ex art. 35, comma 2, d.lgs. 81/2015 operasse solo nell’ipotesi di omesso pagamento delle retribuzioni ordinarie, non per differenze retributive sopravvenute. Quanto al ticket mensa, lamentava che la sentenza fosse motivazionalmente contraddittoria, avendo omesso ogni valutazione sull’imputabilità del mancato pagamento, che riteneva addebitabile in via esclusiva alla somministratrice.

Si costituiva la lavoratrice, eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse. Si costituiva altresì la società di somministrazione, che contestava nel merito i motivi di appello proposti dall’utilizzatrice e, a propria volta, proponeva appello incidentale: censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo ricostruito correttamente il quadro normativo della solidarietà passiva e dell’obbligo di rimborso interno, non ne aveva tratto le conseguenze pratiche, omettendo di accogliere la domanda riconvenzionale di manleva proposta contro l’utilizzatrice.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il perno della decisione è l’intreccio tra due disposizioni del d.lgs. 81/2015: l’art. 35, comma 2, che sancisce la solidarietà passiva perfetta tra somministratore e utilizzatore nei confronti del lavoratore per i trattamenti retributivi e contributivi, senza beneficio d’ordine né preventiva escussione; e l’art. 33, comma 2, che disciplina il rapporto interno, ponendo a carico dell’utilizzatore l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai propri dipendenti con mansioni equivalenti, nonché di rimborsargli gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore del lavoratore somministrato. Rileva, inoltre, il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 35, comma 1, di derivazione comunitaria (art. 5 direttiva 2008/104/CE), che impone l’applicazione al lavoratore somministrato delle medesime condizioni economiche riservate ai dipendenti diretti dell’utilizzatore con pari mansioni.

Gli istituti giuridici coinvolti

La Corte distingue nettamente due piani logici, spesso confusi nella pratica del contenzioso seriale in questa materia: il piano della responsabilità esterna verso il lavoratore, retto dalla solidarietà passiva integrale, e il piano dei rapporti interni tra i coobbligati, retto dalla disciplina della rivalsa. Il primo piano non tollera eccezioni fondate sulla ripartizione interna delle responsabilità: il lavoratore può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro coobbligato per l’intero credito. Il secondo piano, al contrario, individua nell’utilizzatore il soggetto tenuto in via definitiva a sopportare il costo economico, ogniqualvolta il mancato adempimento derivi da un’omessa comunicazione dei miglioramenti contrattuali di sua competenza.

Il principio guida sulla rivalsa dell’utilizzatore

La Corte partenopea, richiamando propri precedenti dello stesso anno pronunciati in controversie analoghe, ribadisce che l’affermazione di incontestata omissione informativa da parte dell’utilizzatore contenuta nella sentenza di primo grado non costituisce statuizione ultra petita, ma mero passaggio argomentativo privo di autonoma valenza decisoria rispetto al dispositivo di condanna solidale. Ma se quell’affermazione non decide nulla nei confronti del lavoratore, cosa succede quando la stessa allegazione viene fatta valere nell’ambito della domanda riconvenzionale di manleva? Qui il ragionamento della Corte cambia segno: l’incontestata omissione informativa, irrilevante sul piano della responsabilità esterna, diventa invece decisiva sul piano interno, poiché integra proprio la fattispecie che l’art. 33, comma 2 pone a fondamento dell’obbligo di rimborso in capo all’utilizzatore. La sentenza chiarisce inoltre che il diritto di rivalsa del somministratore può trovare fonte non solo legale ma anche contrattuale, quando il capitolato d’appalto preveda espressamente l’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte d’Appello rigetta integralmente l’appello principale dell’azienda utilizzatrice. Sul primo motivo, osserva che il passaggio motivazionale censurato – relativo all’omessa comunicazione dei miglioramenti CCNL – non ha valenza decisoria autonoma rispetto alla condanna solidale, sicché non sussiste alcuna pronuncia ultra petita. Sul secondo motivo, relativo al mancato riparto di responsabilità per il ticket mensa, la Corte lo giudica inammissibile poiché introduce, solo in grado di appello, allegazioni fattuali – l’inclusione del buono pasto nel costo complessivo del contratto commerciale – mai dedotte nella memoria difensiva di primo grado. Sul terzo motivo, relativo alla natura della condanna solidale, la Corte ribadisce che la distinzione tra mancato pagamento della retribuzione ordinaria e mero mancato adeguamento per differenze contrattuali non incide sull’ambito applicativo della solidarietà ex art. 35, che opera indistintamente per ogni trattamento retributivo dovuto.

Diversa sorte tocca all’appello incidentale della società di somministrazione, che la Corte accoglie integralmente. Il giudice di appello ricostruisce la sequenza fattuale accertata e incontestata nel giudizio di merito: l’utilizzatrice non aveva fornito, né in fase precontrattuale né in corso di esecuzione, alcuna informazione sul servizio mensa né sul rinnovo del contratto collettivo, mentre la tesi difensiva secondo cui il costo del ticket fosse già ricompreso nel corrispettivo versato alla somministratrice costituiva allegazione tardiva, mai sollevata in primo grado. Da questi elementi la Corte trae la conseguenza logica che il Tribunale, pur avendo correttamente ricostruito in motivazione il regime di responsabilità interna, non aveva tratto le necessarie implicazioni dispositive. Riforma pertanto la sentenza limitatamente a questo punto, condannando l’azienda utilizzatrice a manlevare e tenere indenne la società di somministrazione da quanto quest’ultima dovrà corrispondere alla lavoratrice per entrambi i titoli di condanna.

Sul governo delle spese, la Corte compensa quelle del grado tra le due parti datoriali, tenuto conto della complessità e novità delle questioni esaminate, mentre le condanna entrambe, in ragione della reciproca soccombenza verso la lavoratrice, al pagamento delle spese di lite in suo favore. Viene infine attestata, ai fini del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, l’integrale rigetto dell’appello principale.

Per il professionista che assiste società di somministrazione, la pronuncia offre un’indicazione operativa precisa: la domanda riconvenzionale di manleva contro l’utilizzatrice va sempre proposta già in primo grado, corredata dall’allegazione puntuale dell’omessa comunicazione dei miglioramenti contrattuali o dell’organizzazione del servizio mensa, poiché è proprio su questo terreno probatorio – distinto da quello della responsabilità solidale verso il lavoratore – che si gioca l’esito della rivalsa interna.

Studio Legale Montinaro