Clausola decadenziale fideiussione: necessaria azione giudiziale entro 36 mesi in deroga art. 1957 c.c. – Tribunale Roma 2026

La clausola decadenziale inserita in una fideiussione bancaria che deroga all’art. 1957 c.c. fissando un termine convenzionale di 36 mesi “entro il quale agire per l’adempimento” impone al creditore l’assunzione di iniziative giudiziali, non essendo sufficiente la mera richiesta stragiudiziale di pagamento. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2026, ha esaminato il caso di un istituto di credito che aveva escusso i fideiussori a garanzia di un rapporto di conto corrente intestato a una società debitrice. Nel 2015 la banca comunicò il recesso dal rapporto e l’escussione delle garanzie, ma depositò il ricorso per decreto ingiuntivo solo nel 2020, lasciando trascorrere oltre 36 mesi senza intraprendere alcuna azione giudiziale. I fideiussori proposero opposizione eccependo la decadenza del creditore ai sensi della clausola decadenziale contenuta nell’art. 5 della fideiussione, che prevedeva appunto il termine convenzionale di 36 mesi in deroga alla disciplina codicistica.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e accertando che la clausola decadenziale deve essere interpretata come obbligo di agire giudizialmente entro il termine pattuito. Il giudice ha chiarito che l’espressione “agire per l’adempimento“, in diretta correlazione con la deroga all’art. 1957 c.c., va intesa come esercizio di un mezzo di tutela giurisdizionale idoneo a perseguire il soddisfacimento del credito, non essendo sufficiente una mera iniziativa stragiudiziale.

Massima della sentenza

“In merito alla clausola di cui all’art. 5 della fideiussione del 2008, rubricato “Responsabilità fideiussore”, lo stesso recita testualmente che: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita“. La clausola si compone, dunque, di due segmenti logicamente coordinati: una prima proposizione che afferma la permanenza dei diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione del credito; una seconda proposizione che, esplicitamente “in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c.”, fissa un termine di 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita “entro il quale agire per l’adempimento”. Proprio il richiamo all'”agire per l’adempimento”, in diretta correlazione con la deroga alla disciplina di cui all’art. 1957 c.c., impone di interpretare la clausola in coerenza con la funzione propria della disposizione codicistica, che mira ad evitare che la posizione del garante resti indefinitamente sospesa, esigendo dal creditore l’assunzione, entro un termine ragionevole, di iniziative giudiziali nei confronti del debitore principale e/o del fideiussore. In tema di fideiussione l'”istanza” cui fa riferimento l’art. 1957 c.c. concerne l’esercizio di un mezzo di tutela giurisdizionale – in sede di cognizione o di esecuzione – idoneo a perseguire il soddisfacimento del credito, non essendo sufficiente una mera iniziativa stragiudiziale.