Garanzia per i vizi occulti. La clausola “vista e piaciuta”

Garanzia per i vizi occulti. La clausola “vista e piaciuta”

MASSIMA Cassazione, sentenza n. 21204 del 19.10.2016

“Il venditore di una vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come vista e piaciuta, e ciò a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto” .

È prassi che le parti, al momento della conclusione di un contratto di compravendita, convengano espressamente una limitazione alla garanzia per i vizi, inserendo la c.d. clausola “visto e piaciuto”, con la quale, appunto, l’acquirente dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di accettarlo così com’è, consapevole, quindi, degli eventuali pregi e difetti. Trattasi di una clausola vessatoria che, come tale, va approvata per iscritto con doppia sottoscrizione, in base a quanto dispoto dall’art. 1341 del codice civile.

Di seguito alcuni esempi della clausola in questione:

  1. “il veicolo viene accettato dall’acquirente nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trova al momento della stipula del presente e contratto (trattasi di veicolo visto e piaciuto) …”;
  2. “…Con la presente formulo la mia migliore offerta di acquisto del seguente bene … come visto e piaciuto …”;
  3. “Il conduttore riconosce di ricevere in consegna il bene … in buono stato, come visto e piaciuto, nello stato di fatto esistente ed idoneo all’uso convenuto …”;
  4. “…L’offerta vale per l’acquisto dei beni con formula visti e piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano …”.

In alcuni casi, però, detta clausola è stata interpretata nel senso di escludere, per l’acquirente, ogni possibilità di tutela anche nel caso di vizi occulti, cioè quei vizi non facilmente ed immediatamente riconoscibili al momento dell’acquisto, ma che vengono riscontrati solo in una fase successiva. Esempio: se decido di acquistare un motociclo che, al momento dell’acquisto, riportava un’imperfezione (graffio) sulla carrozzeria, successivamente non potrò più lamentare al venditore la presenza di tale vizio, richiedendogli la riduzione del prezzo o, addirittura la risoluzione del contratto (restituzione del motociclo e rimborso del denaro versato). Circostanza ben diversa è, quando, invece il veicolo, dopo l’acquisto, manifesta problemi di natura meccanica (che non erano ovviamente percepibili al momento dell’acquisto).

CLAUSOLA VISTO E PIACIUTO: I RIMEDI DELL’ACQUIRENTE NEL CASO DI VIZI OCCULTI, DIFETTI E DIFFORMITà

La Suprema Corte, Sezione VI, con sentenza n. 21204 del 19.10.2016, ha statuito che la clausola “vista e piaciutanon può riferirsi ai vizi occulti che si manifestano, cioè, con i normali controlli eseguiti ante acquisto, ma solo con l’utilizzo del bene compravenduto. Nè potrebbe essere diversamente, giacchè l’espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a primo esame. Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l’istituto del contratto (la buona fede e l’equità del sinallagma contrattuale), è incongruo ritenere che detta clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti. Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che detta clausola debba essere limitata ad un’accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonchè, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene. Non ricomprende, pertanto, anche l’accettazione dei vizi occulti, perchè, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.

Conclude la Cassazione: “il venditore di una vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come vista e piaciuta, e ciò a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto”.

Avv. Cosimo Montinaro

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