Terzo trasportato, TUN e super-interessi: tre principi operativi in una sola sentenza

Trib. Milano, X sez. civ., n. 3356/2026: convertita d’ufficio la domanda ex art. 141 in domanda ex art. 144 Cod. Ass., applicata la TUN in via indiretta, negati i super-interessi ex art. 1284, co. 4 c.c.

Hai sbagliato l’azione: hai citato la compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiavi come terzo trasportato ex art. 141 Cod. Ass., ma il sinistro ha coinvolto un solo motociclo – e quella norma ne richiede almeno due. Cosa fa il giudice? Non rigetta la domanda. La converte nella domanda ex art. 144 Cod. Ass. e art. 2054 c.c., in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione. E poi liquida il danno biologico applicando la Tabella Unica Nazionale del d.P.R. n. 12/2025 in via indiretta – per la prima volta su base giurisprudenziale concreta, sulla scorta di Cass. n. 8630/2026. E infine nega i super-interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., perché l’obbligazione risarcitoria è un debito di valore, illiquido per definizione.

Il Tribunale di Milano, X sezione civile, con la sentenza n. 3356 del 21 aprile 2026, raccoglie in venti pagine quattro principi operativi di impiego immediato in ogni contenzioso risarcitorio da sinistro stradale. A questi tre si aggiunge una quarta questione – meno sistematica ma ugualmente pratica – sul valore probatorio del rapporto della Polizia Locale quando si scontri con la deposizione di un testimone oculare diretto. La struttura: la vicenda, le norme, la decisione.


La vicenda processuale

Il 9 novembre 2016, in Milano, un motociclo percorreva una via del quartiere con a bordo il conducente e un passeggero quale terzo trasportato. Nell’intraprendere la svolta verso una via trasversale, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è caduto sul proprio lato sinistro. Il passeggero è rimasto a terra, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso e ha riportato la diagnosi di «frattura lussazione trimalleolare caviglia sinistra», con intervento chirurgico e ricovero di otto giorni. I mezzi di sintesi metallica erano ancora in sede alla data della CTU medico-legale, effettuata nel dicembre del 2023.

L’attore ha proposto azione risarcitoria nel 2019 nei confronti della compagnia assicuratrice del motociclo quale assicuratrice del vettore, ai sensi dell’art. 141 Cod. Ass. (azione diretta del terzo trasportato), e nei confronti del proprietario del motociclo quale terzo chiamato, richiedendo complessivamente euro 52.000,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali, detratto l’acconto di euro 1.200,00 già corrisposto dalla compagnia. Il Tribunale ha integrato il contraddittorio anche nei confronti del conducente del motociclo, chiamato in causa nell’aprile del 2024.

La vicenda istruttoria ha riservato un colpo di scena nella fase finale. La Polizia Locale di Milano, interrogata ex art. 213 c.p.c. nell’estate del 2025, ha trasmesso una relazione che indicava come veicolo coinvolto nel sinistro un motociclo diverso da quello indicato in citazione e come conducente non il terzo chiamato, bensì lo stesso attore – trasformando così il danneggiato da passeggero a responsabile della caduta. Il Giudice ha richiesto chiarimenti integrativi; l’agente intervenuto, nella relazione integrativa del novembre 2025, ha dichiarato di non ricordare come avesse acquisito la targa né chi gli avesse fornito i dati del veicolo. Il Tribunale ha ritenuto prevalente la prova testimoniale diretta dell’unico testimone oculare presente sui luoghi al momento del sinistro, ritenendo la relazione di polizia una fonte di accertamenti indiretti di valore probatorio limitato.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il primo nucleo normativo riguarda la scelta tra le azioni risarcitorie a disposizione del terzo trasportato. L’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) consente al passeggero danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore – ossia del veicolo su cui viaggiava – indipendentemente dall’accertamento della responsabilità tra i conducenti. La norma, tuttavia, presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, pur non essendo necessario uno scontro materiale tra essi: è quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 35318/2022, che ha risolto il contrasto interpretativo formatosi sul punto. Quando il sinistro è stato cagionato da un solo veicolo, l’azione diretta del terzo trasportato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile – ossia del conducente/proprietario del mezzo che ha cagionato il danno – mentre la responsabilità del conducente si valuta ai sensi dell’art. 2054 c.c.

Il secondo nucleo normativo è la Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta con il d.P.R. n. 12 del 2025 in esecuzione della delega contenuta nel Codice delle Assicurazioni, con decorrenza diretta dal 5 marzo 2025 per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della norma. La TUN adotta un sistema a punto variabile che tiene conto dell’età del danneggiato e di un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, con una componente separata per la sofferenza soggettiva (danno morale). La sua applicazione diretta è limitata ai sinistri da circolazione stradale e da responsabilità sanitaria verificatisi dopo il 5 marzo 2025; per i sinistri anteriori – come quello del 2016 oggetto della sentenza – la questione era aperta fino all’intervento di Cass. n. 8630/2026, che ha chiarito come la TUN possa trovare applicazione generalizzata in via indiretta, come parametro del potere equitativo del giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche per sinistri anteriori e non rientranti nel suo ambito di applicazione diretta.

Il terzo nucleo normativo è l’art. 1284, co. 4 c.c., che prevede la decorrenza degli interessi al tasso sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (cd. super-interessi) dal momento della proposizione della domanda giudiziale, per tutte le obbligazioni pecuniarie dedotte in giudizio. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12449/2024 hanno precisato che la norma non opera come mero effetto legale automatico, ma richiede un accertamento specifico della ricorrenza dei suoi presupposti applicativi, tra i quali figura in posizione centrale il carattere liquido o agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio. Successivamente, Cass. n. 28036/2025 e n. 21806/2025 hanno definitivamente escluso l’applicazione dei super-interessi alle obbligazioni risarcitorie da illecito: queste costituiscono debiti di valore, non di valuta, illiquidi per natura e richiedenti liquidazione giudiziale, condizioni che fanno venir meno la stessa ratio deflattiva della norma.

Gli istituti giuridici coinvolti

La conservazione degli effetti della domanda in caso di errore nella qualificazione dell’azione è uno dei principi fondamentali che le Sezioni Unite n. 35318/2022 hanno consolidato in materia di tutela del terzo trasportato. Il giudice di merito, nel qualificare la domanda, non può limitarsi a considerare le norme indicate dalla parte attrice, ma deve valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Se la domanda presenta i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento ai sensi di una norma diversa – e il danneggiato non abbia espressamente rifiutato di avvalersene – il giudice deve procedere alla qualificazione corretta senza rigettare. Questo principio impedisce che l’errore nella scelta dell’azione, pur frequente in una materia tecnica come il diritto delle assicurazioni private, si risolva in un danno per il danneggiato che pure ha subito un pregiudizio reale.

Il valore probatorio del rapporto della Polizia Locale è ricostruito dalla Cassazione – con la pronuncia n. 9037/2019 richiamata in sentenza – sulla base di una distinzione fondamentale. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Per le circostanze di fatto che l’agente abbia appreso da terzi o in seguito ad accertamenti indiretti – come avviene tipicamente quando il veicolo non è più sui luoghi, non vi sono tracce di frenata e non vi sono testimoni oculari estranei all’incidente – la relazione costituisce materiale probatorio liberamente valutabile, da porre a confronto con le altre risultanze istruttorie. Quando le basi degli accertamenti indiretti non siano verificabili – perché l’agente non ricorda chi gli ha fornito i dati – il valore probatorio del documento si riduce ulteriormente, risultando inferiore rispetto a quello di un testimone oculare che abbia assistito direttamente al sinistro e abbia precisato le ragioni della propria presenza sul luogo.

Il principio guida: tre aggiornamenti operativi in un’unica sentenza

Il principio che emerge da questa sentenza non è uno soltanto: sono tre, autonomi e cumulativi, ciascuno con immediate ricadute sulla prassi.

Il primo – sulla conversione della domanda – riguarda ogni caso in cui il terzo trasportato abbia erroneamente impostato la propria azione ex art. 141 per un sinistro monovettura. Il giudice non può rigettare per errore nella qualificazione: deve verificare se siano presenti i presupposti per l’accoglimento ai sensi dell’art. 144 Cod. Ass. e dell’art. 2054 c.c. e, in caso affermativo, procedere di conseguenza. L’unica condizione è che l’attore non abbia espressamente rifiutato di avvalersi dei rimedi alternativi.

Il secondo – sulla TUN in via indiretta – riguarda la quantificazione del danno biologico in tutti i giudizi pendenti, compresi quelli relativi a sinistri anteriori al 5 marzo 2025. La TUN non è più solo la tabella per i sinistri recenti: è il parametro generale e privilegiato del potere equitativo del giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c., applicabile in via indiretta a qualsiasi liquidazione del danno alla salute. Il giudice che voglia discostarsene deve motivare specificamente, dando conto di circostanze del tutto peculiari rispetto alla criteriologia della TUN.

Il terzo – sui super-interessi – chiude definitivamente la questione per le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito: l’art. 1284, co. 4 c.c. non si applica. La ratio deflattiva della norma presuppone un debitore che possa sapere fin dall’inizio quanto deve pagare e che, dunque, abbia la possibilità di adempiere spontaneamente per evitare il costo aggiuntivo dei super-interessi. Un’obbligazione risarcitoria, che richiede liquidazione giudiziale, non offre questa possibilità: applicare i super-interessi equivarrebbe a sanzionare chi ha resistito in giudizio a fronte di una pretesa che per sua natura non poteva essere autonomamente quantificata.


La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha accolto la domanda parzialmente, condannando la compagnia assicuratrice convenuta e il proprietario del motociclo in solido al pagamento di euro 33.659,11 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 896,70 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori. Le spese processuali sono state poste a carico degli stessi convenuti con distrazione in favore dei difensori distrattari.

Il primo passaggio del ragionamento – la ricostruzione del sinistro – è stato il più complesso sul piano istruttorio. Il testimone oculare, già cliente dell’autolavaggio ubicato sul luogo del sinistro, ha confermato in due udienza separate di aver assistito direttamente alla caduta del motociclo nell’intraprendere la svolta verso una via trasversale, con a bordo conducente e passeggero. Il Tribunale ne ha ritenuto attendibili e esaustive le dichiarazioni, rilevando che: le ragioni della sua presenza sul luogo erano state precisate in modo adeguato; la dinamica era stata descritta con dettaglio coerente; nessuna dichiarazione diforme era stata resa nella seconda udienza di rinnovazione della testimonianza. A fronte di questa prova diretta, la relazione della Polizia Locale – che indicava un veicolo diverso condotto dall’attore, sulla base di accertamenti indiretti non meglio identificati da un agente che non ricordava le proprie fonti – è stata ritenuta inidonea a smentire l’esito testimoniale.

Il secondo passaggio – la quantificazione del danno non patrimoniale – è stato il più innovativo sul piano sistematico. La CTU medico-legale aveva accertato: 8 giorni di inabilità temporanea assoluta; 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; 30 giorni al 50%; 60 giorni al 25%; danno biologico permanente del 12%, tenuto conto degli esiti cicatriziali e dei mezzi di sintesi ancora allocati. L’età dell’attore alla stabilizzazione dei postumi era di 30 anni. Il Tribunale ha applicato la TUN in via indiretta, richiamando Cass. 8630/2026, e ha determinato: euro 4.656,48 per il danno da inabilità temporanea – comprensivi di un incremento del 37% per sofferenza soggettiva, in linea con il grado di sofferenza medio/medio-lieve riconosciuto dalla CTU nel corso dell’iter clinico -; euro 30.461,83 per il danno biologico permanente, senza personalizzazione, in assenza di allegazione e prova di conseguenze peculiari rispetto all’id quod plerumque accidit. La somma totale del danno non patrimoniale – euro 35.118,31 in valori attuali – è stata ridotta dell’acconto di euro 1.200,00 rivalutato a euro 1.459,20, con un residuo di euro 33.659,11.

Il terzo passaggio – il danno patrimoniale – ha visto l’accoglimento parziale della domanda. Riconosciuti euro 122,00 per le spese mediche documentate (tutore walker e stampelle), euro 12,20 per la copia su CD degli esami radiologici e euro 30,50 per la fotocopia della cartella clinica. Negati euro 720,00 per consulenza medico-legale di parte, in quanto la relativa fattura era intestata a soggetto diverso dall’attore, senza altri elementi istruttori che ne provassero la riferibilità al caso. Accordati euro 732,00 per l’assistenza del consulente tecnico di parte nelle operazioni peritali, trattandosi di spesa processuale al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto salvo diversa determinazione ex art. 92, co. 1 c.p.c. Totale danno patrimoniale: euro 896,70.

Il quarto passaggio – gli interessi – è il più lineare nella motivazione ma il più pratico nelle sue conseguenze. L’attore aveva chiesto l’applicazione dell’art. 1284, co. 4 c.c. Il Tribunale lo nega richiamando la catena argomentativa delle Sezioni Unite n. 12449/2024 e delle successive Cass. 28036/2025 e 21806/2025: l’obbligazione risarcitoria è un debito di valore, illiquido, che non presenta il presupposto della liquidità o agevolmente liquidabilità richiesto dalla norma. Gli interessi compensativi decorrono invece secondo il metodo delle Sezioni Unite n. 1712/1995: sulla somma devalutata all’epoca del sinistro, progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, con detrazione dell’acconto rivalutato alla data del suo pagamento e computo degli interessi legali sul residuo rivalutato fino alla data della sentenza.

Per il professionista che gestisce contenziosi da sinistro stradale, questa sentenza offre un aggiornamento su quattro fronti in una lettura sola. La qualificazione dell’azione non è irreversibile: l’errore tra art. 141 e art. 144 Cod. Ass. si corregge in giudizio senza perdere la causa. La TUN è il parametro, anche per i sinistri del passato: chi invoca le vecchie tabelle milanesi deve spiegare perché. I super-interessi non si chiedono nei giudizi risarcitori da fatto illecito: la domanda è infondata in radice. E il rapporto della polizia vale quanto le sue fonti: se l’agente non ricorda chi gli ha dato i dati, il testimone oculare vince.


Studio Legale Montinaro