Il mutuo SAL richiede scritture autenticate per ogni erogazione: senza quietanza formale il titolo esecutivo vale solo per la prima somma – Tribunale Arezzo 2025

Un debitore escusso per un mutuo erogato a stati di avanzamento lavori ottiene la sospensione dell’esecuzione mobiliare. Il Tribunale di Arezzo, con una decisione che fa chiarezza sui requisiti formali del mutuo SAL come titolo esecutivo, stabilisce che le erogazioni successive alla prima devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata per integrare il titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Nel caso di specie, il creditore procedente aveva prodotto solo scritture private semplici relative agli stati di avanzamento lavori, insufficienti a comprovare l’effettiva dazione delle somme con i requisiti di forma imposti dalla legge.

La pronuncia affronta inoltre la delicata questione della disponibilità giuridica delle somme mutuate costituite in deposito cauzionale, chiarendo quando tale circostanza non impedisce la configurabilità del titolo esecutivo. Il Collegio richiama espressamente la recente sentenza delle Sezioni Unite del 2025, che ha sancito come il deposito vincolato contestuale all’erogazione non escluda l’obbligazione restitutoria del mutuatario se la somma resta nella sua disponibilità giuridica.

Particolarmente rilevante è il rilievo d’ufficio del pagamento operato dal Tribunale: pur in assenza di specifica eccezione del debitore, il Collegio ha accertato che il creditore aveva già ricevuto in una precedente procedura esecutiva immobiliare somme superiori a quelle per cui il titolo esecutivo risultava valido, disponendo la sospensione dell’esecuzione mobiliare.

Principi di diritto trattati e risolti

1. Il mutuo con deposito cauzionale costituisce titolo esecutivo se la somma resta disponibile al mutuatario

Il Tribunale affronta la questione della configurabilità di un titolo esecutivo valido nel caso in cui il mutuatario riconsegni immediatamente la somma mutuata al mutuante in deposito cauzionale infruttifero, con obbligo della banca di metterla nuovamente a disposizione all’avveramento di determinate condizioni future.

Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile”.

La pronuncia chiarisce che la costituzione in deposito cauzionale della somma erogata non esclude la disponibilità giuridica della stessa in capo al mutuatario, quando dal complesso delle pattuizioni negoziali risulti l’esistenza di un’obbligazione restitutoria attuale e non condizionata. Nel caso di specie, l’obbligo del mutuatario di fornire il consenso per l’utilizzo del deposito presuppone la titolarità delle somme in capo allo stesso.

2. La clausola risolutiva non trasforma gli obblighi accessori in condizioni sospensive

Il Tribunale qualifica come clausola risolutiva espressa la previsione contrattuale che attribuisce alla banca mutuante la facoltà di considerare risolto il contratto e richiedere l’immediata restituzione delle somme erogate in caso di mancato adempimento di determinate obbligazioni documentali entro un termine stabilito.

Il Collegio precisa testualmente che “i suddetti adempimenti non si atteggiano a condizioni sospensive dell’obbligazione gravante sulla parte mutuante (consegna della somma mutuata), ma costituiscono obbligazioni secondarie previste a carico della parte mutuataria”.

Tale qualificazione giuridica comporta che il contratto di mutuo si perfeziona validamente con efficacia bilaterale immediata, facendo sorgere obbligazioni esigibili a carico di entrambe le parti sin dalla stipula. La violazione degli obblighi accessori non incide sulla validità del titolo esecutivo per la prima somma effettivamente erogata e quietanzata.

3. Il mutuo a stati di avanzamento lavori richiede atti autenticati per ogni erogazione successiva

Il Tribunale affronta la specifica questione dell’idoneità del mutuo SAL (a stati di avanzamento lavori) a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Tale forma contrattuale prevede che l’erogazione della somma mutuata avvenga in più somministrazioni parziali sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento del totale concordato.

Il Collegio richiama l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata”.

La pronuncia stabilisce che il contratto di mutuo SAL è privo del valore di titolo esecutivo per le erogazioni successive quando la dazione delle somme non risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso specifico, le scritture private semplici prodotte dalla parte creditrice non integravano i requisiti di forma imposti dalla legge, rendendo il titolo valido esclusivamente per l’importo della prima erogazione.

4. L’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio anche senza allegazione di parte

Il Tribunale opera un rilievo officioso della circostanza del pagamento parziale del credito, pur in assenza di specifica allegazione da parte del debitore esecutato. Il Collegio evidenzia che il creditore procedente aveva già ricevuto in una precedente procedura esecutiva immobiliare somme superiori a quelle per cui il titolo esecutivo risultava valido.

La decisione richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti”.

Il principio trova fondamento nel valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe compromessa qualora anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione previsti per le eccezioni in senso stretto. Il rilievo officioso è ammissibile anche quando basato su elementi documentali già presenti agli atti del fascicolo.

5. La dichiarazione di estinzione dell’esecuzione spetta al Giudice dell’Esecuzione

Il Tribunale in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. chiarisce i limiti della propria competenza funzionale, escludendo il potere di dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva mobiliare nonostante l’accoglimento del reclamo e la sospensione dell’esecuzione.

Il Collegio precisa che la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva costituisce provvedimento rientrante nella competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione, che potrà adottarlo all’esito dell’eventuale riassunzione della procedura o su istanza di parte. La pronuncia tutela così la ripartizione delle competenze processuali tra il Tribunale in composizione collegiale giudicante sul reclamo e il Giudice monocratico delle esecuzioni.

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Avv. Cosimo Montinaro segreteria@studiomontinaro.it

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Un soggetto, in qualità di fideiussore, viene escusso nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da una società cessionaria di crediti, subentrata all’istituto bancario originario in virtù di una cessione in blocco di rapporti giuridici. Il credito azionato trae origine da un contratto di mutuo fondiario a stati di avanzamento lavori stipulato nel 2007 per un importo complessivo di circa 1.450.000 euro, destinato al finanziamento di un’operazione immobiliare.

Il contratto prevedeva l’erogazione della somma in più soluzioni progressive sulla base dell’avanzamento dei lavori edilizi. La prima erogazione di 150.000 euro era stata effettuata alla stipula mediante accreditamento sul conto corrente della parte mutuataria, con immediata ricostituzione della somma in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca mutuante a garanzia dell’adempimento di specifici obblighi contrattuali. Le erogazioni successive erano subordinate alla verifica degli stati di avanzamento lavori e al rispetto di determinate condizioni documentali.

A seguito dell’inadempimento della debitrice principale, una società immobiliare, il creditore aveva attivato prima un’esecuzione immobiliare conclusasi con riparto nel 2015, nel corso della quale aveva ottenuto l’assegnazione di somme superiori a 250.000 euro in virtù di ipoteca iscritta sul medesimo titolo. Successivamente aveva notificato atto di precetto e avviato una nuova procedura esecutiva mobiliare presso terzi nei confronti del fideiussore.

Il debitore esecutato aveva proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo molteplici motivi: la perenzione dell’atto di precetto per effetto dell’estinzione di una precedente procedura esecutiva, il difetto di titolarità del credito in capo alla società cessionaria, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., l’inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo per mancanza dei requisiti formali nelle erogazioni successive alla prima, la mancanza di prova del credito e la duplicazione del pignoramento.

Il Giudice dell’Esecuzione aveva rigettato l’opposizione con ordinanza dell’ottobre 2025, rilevando che la maggior parte delle contestazioni erano già state esaminate in precedenti giudizi tra le stesse parti, definiti con sentenze di rigetto. Il Giudice aveva inoltre ritenuto che il contratto di mutuo costituisse titolo esecutivo valido ai sensi dell’art. 474 c.p.c., richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite in tema di mutuo con deposito cauzionale contestuale. Aveva quindi revocato la sospensione concessa in via cautelare e condannato l’opponente alle spese di lite.

Avverso tale ordinanza il debitore aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. al Tribunale in composizione collegiale, insistendo sui motivi già dedotti dinanzi al Giudice monocratico, con particolare riferimento all’inidoneità del mutuo SAL a costituire titolo esecutivo in assenza di atti autenticati di erogazione e quietanza per le somministrazioni successive alla prima. La società creditrice si era costituita tramite la propria mandataria, evidenziando che le somme erogate a stati di avanzamento lavori erano documentate da scritture private datate e che aveva già ottenuto un parziale soddisfacimento del proprio credito nella pregressa procedura esecutiva immobiliare.

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