Fideiussione contratto autonomo garanzia clausole prima richiesta senza eccezioni: distinzione omnibus specifica nullità schema ABI cumulo garanzia MCC – Tribunale Napoli 2025

INTRODUZIONE

Il Tribunale di Napoli ha pronunciato una sentenza di straordinario rilievo in materia di fideiussione contratto autonomo garanzia clausole prima richiesta senza eccezioni, tracciando con estrema precisione i confini distintivi tra i due istituti e affrontando questioni di fondamentale importanza pratica relative alla distinzione fideiussione omnibus specifica nullità schema ABI, al cumulo tra garanzie personali e garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI, nonché alla decadenza ex art. 1957 c.c. nel caso di deroga pattizia. La decisione della Seconda Sezione Civile del 2025 assume particolare rilievo nella parte in cui chiarisce che l’inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta” priva dell’esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio come contratto autonomo, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni.

La vicenda processuale origina dall’opposizione proposta da due fideiussori, Parte_1 e Controparte_1, avverso decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_2 per complessivi € [OMISSIS] a titolo di esposizione debitoria derivante da contratti di mutuo stipulati dalla debitrice principale Controparte_4, successivamente fallita. Gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust in quanto conformi allo schema ABI sanzionato dal provvedimento della Banca d’Italia del 2005, la nullità parziale per violazione della disciplina della L. n. 662/1996 sul cumulo con garanzia MCC, nonché la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.. Il Tribunale, all’esito di approfondita disamina, ha rigettato l’opposizione confermando parzialmente il decreto ingiuntivo previa rideterminazione dell’importo in ragione dei pagamenti nel frattempo effettuati dal Fondo di Garanzia, affermando che le fideiussioni prestate erano in parte fideiussioni specifiche estranee all’ambito di applicazione del provvedimento Banca d’Italia del 2005 e in parte contratti autonomi di garanzia per la presenza contestuale delle clausole “a semplice richiesta scritta” e “senza eccezioni“.

PRINCIPI DI DIRITTO TRATTATI E RISOLTI

1. Distinzione fideiussione contratto autonomo garanzia: clausola prima richiesta senza eccezioni rinuncia accessorietà articolo 1945 codice civile

La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia costituisce questione di primaria rilevanza in quanto determina il regime giuridico applicabile in termini di opponibilità delle eccezioni da parte del garante. Il Tribunale chiarisce che l’inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” costituisce chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale, in quanto tale clausola risulta incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. Tuttavia, la giurisprudenza predominante ha precisato che l’inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta” priva dell’esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni. Nel caso concreto, il Giudice ha rilevato che nelle fideiussioni indicate ai documenti da e) ad h) era inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta mentre non vi era alcuna esplicita rinuncia dei garanti alla proposizione delle eccezioni, circostanza certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia. La sentenza evidenzia che la banca quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni, sicché tale omissione rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale.

2. Qualificazione negozio garanzia: dato letterale richiamo espresso fideiussori deroga disposizioni codicistiche fideiussione articolo 1957 codice civile

La qualificazione giuridica del negozio di garanzia richiede un’analisi complessiva del regolamento contrattuale che tenga conto non solo delle clausole inserite ma anche del dato letterale e dei richiami normativi espressi contenuti nel contratto. Il Tribunale evidenzia che oltre all’elemento rappresentato dall’assenza della clausola di rinuncia alle eccezioni vi sono almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame. In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti nei quali si fa a più riprese espresso riferimento ai “fideiussori“, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile, circostanza che risulta ancor più significativa se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale come operatore professionale qualificato non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati. La sentenza precisa: “appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere agli opponenti dei contratti autonomi non li avrebbe definiti ‘fideiussori’ bensì ‘garanti'”. Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente, infatti nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall’art. 1957 c.c.. Il Giudice chiarisce che risulta evidente che la banca che ha predisposto il testo contrattuale ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione testualmente richiamata proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.

3. Nullità fideiussione violazione normativa antitrust schema ABI: inapplicabilità provvedimento Banca Italia 2005 fideiussioni specifiche estensione esclusiva omnibus

La nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust costituisce questione oggetto di consolidato orientamento giurisprudenziale che ha chiarito l’ambito di applicazione del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia. Il Tribunale afferma che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia ha avuto ad oggetto l’accertamento dell’intesa concorrenziale riguardante esclusivamente le condizioni generali della fideiussione omnibus, sicché le fideiussioni specifiche prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto risultano estranee all’ambito di applicazione del provvedimento. La sentenza richiama il principio consolidato per cui “il provvedimento della Banca d’Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamento in via professionale e sistematica agli operatori economici”. Il Giudice precisa che è con riferimento a tale fattispecie contrattuale che la Banca d’Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI riguardante la fideiussione omnibus, di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Nel caso concreto, le garanzie prestate dalle parti opponenti erano all’evidenza fideiussioni specifiche riferite alle obbligazioni derivanti da uno specifico rapporto contrattuale stipulato dalla società debitrice principale e non già fideiussione omnibus, sicché in merito a tali forme di garanzia non si può pervenire ad una censura di invalidità. Inoltre, il Tribunale rileva che l’indagine della Banca d’Italia ha riguardato il periodo 2002-2005 mentre le fideiussioni per cui è causa risultano sottoscritte negli anni 2018, 2019 e 2020, risultando dunque estranee al periodo oggetto di accertamento amministrativo.

4. Decadenza creditore articolo 1957 codice civile: validità deroga pattizia rinuncia fideiussore disponibilità parti inapplicabilità tutela consumatore soci società debitrice

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c. costituisce istituto derogabile per pattuizione tra le parti quando il fideiussore non rivesta la qualità di consumatore. Il Tribunale chiarisce che la disciplina consumeristica prevede la nullità della clausola dell’atto fideiussorio di deroga all’art. 1957 c.c., per effetto della quale si applica la regola generale ovvero la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo. La sentenza evidenzia che l’art. 1957 c.c. tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Nel caso di specie, senza dubbio non può trovare applicazione la disciplina posta a tutela del consumatore poiché dalla visura camerale della debitrice principale allegata in atti si evince che le parti opponenti erano socie al 50% della società debitrice principale, sicché dovendo assumere che le parti opponenti non rivestano la qualità di consumatori non può dubitarsi della validità della richiamata previsione negoziale peraltro oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte dei garanti. La giurisprudenza costante ha ritenuto che la decadenza del creditore può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l’assunzione per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. In ogni caso, nel caso in esame nessuna decadenza si è verificata avendo la banca proposto istanza di insinuazione al passivo nei termini di legge.

5. Cumulo garanzie personali fideiussione garanzia pubblica Fondo Garanzia PMI MCC: divieto limitato garanzie reali bancarie assicurative ammissibilità garanzia personale

Il cumulo tra garanzie personali e garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI costituisce questione di rilevante importanza pratica sulla quale la giurisprudenza ha chiarito i confini del divieto posto dalla normativa di riferimento. Il Tribunale afferma che la disciplina primaria di riferimento art. 2 comma 100 L. 662/1996 e art. 15 L. 266/1997 si limita a prevedere che il Fondo possa garantire finanziamenti in favore delle PMI senza stabilire alcun divieto di cumulo con garanzie personali. Il regolamento attuativo di cui al D.M. 230/2005 dispone che sulla quota coperta dalla garanzia del Fondo non possano essere acquisite garanzie “reali, bancarie o assicurative“, elencazione di natura tassativa che non comprende la fideiussione la quale costituisce obbligazione personale di carattere patrimoniale generico e non rientra nelle categorie di garanzie “forti” richiamate dal decreto. La sentenza chiarisce che la giurisprudenza formatasi in materia ha precisato che il divieto di cumulo riferito alle sole garanzie reali bancarie o assicurative non si estende alle garanzie personali, senonché quand’anche si ritenesse diversamente interpretato il D.M. 230/2005 tale lettura sarebbe comunque illegittima perché restrittiva dell’autonomia contrattuale in assenza di supporto normativo primario e contraria alla ratio agevolativa delle norme istitutive del Fondo. Il Giudice evidenzia che nello stabilire il divieto di doppia garanzia la norma circoscrive la portata del divieto alle sole garanzie reali assicurative e bancarie mentre non comprende le garanzie personali come quelle prestate dall’opponente. La sentenza precisa che la fideiussione prestata dall’opponente non è qualificabile come garanzia “bancaria” poiché se garanzia assicurativa è senza dubbio quella prestata da una compagnia assicuratrice si parla di garanzia bancaria per riferirsi alla garanzia prestata da una banca e non già “a favore di una banca“. Il Tribunale richiama le nuove Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia in vigore dal 14 ottobre 2022 che prevedono espressamente che si possa acquisire ulteriore garanzia di tipo personale, sicché il cumulo tra garanzia MCC e fideiussione è pienamente lecito e la garanzia personale può estendersi anche alla parte del finanziamento assistita da copertura pubblica.

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Avv. Cosimo Montinarosegreteria@studiomontinaro.it


INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da contratti di mutuo e finanziamento stipulati da Controparte_4 con Controparte_2, garantiti da fideiussioni prestate da Parte_1 e Controparte_1 quali socie al 50% della società debitrice principale.

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