Inammissibilità della domanda di nullità garanzie senza chiamata in causa del debitore principale – Tribunale di Salerno 2026

I fideiussori e i terzi datori di ipoteca non sono legittimati a far valere i vizi del contratto di mutuo principale quando il debitore garantito non sia parte del giudizio. La controversia esaminata dal Tribunale di Salerno riguardava sei garanti (fideiussori e terzi datori di ipoteca) di un mutuo ipotecario stipulato nel 2005 da una società con un istituto di credito per un importo di circa € 850.000,00. I ricorrenti avevano agito in giudizio chiedendo la declaratoria di nullità delle garanzie prestate, l’esenzione da responsabilità per i debiti della società mutuataria e la cancellazione delle ipoteche iscritte. A fondamento delle domande i garanti deducevano molteplici vizi del contratto di mutuo: simulazione per violazione del mutuo di scopo, utilizzazione delle somme per ripianare esposizioni pregresse, usurarietà degli interessi, applicazione dell’ammortamento alla francese, nonché illegittimità del rapporto di conto corrente sottostante.​

Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dichiarando l’inammissibilità delle censure proposte dai garanti in assenza della partecipazione al giudizio della società mutuataria. I giudici hanno applicato il consolidato orientamento secondo cui la nullità del contratto garantito non può essere accertata incidenter tantum ai soli fini della caducazione della garanzia, in mancanza di una domanda principale proposta nei confronti di tutte le parti del rapporto. Il Tribunale ha inoltre chiarito che la nullità delle garanzie non può automaticamente discendere da presunti vizi del rapporto principale quando la garanzia presenti una propria causa giuridica autonoma, e ha confermato la legittimità dell’utilizzazione delle somme mutuate per il ripianamento di esposizioni pregresse.​

Massima della sentenza

“Secondo un orientamento ormai consolidato, il fideiussore ed il terzo datore di ipoteca non sono legittimati a far valere vizi del contratto principale quando il debitore garantito non sia parte del giudizio e quando non venga proposta una specifica domanda di nullità del rapporto principale. La Corte di cassazione ha chiarito che la nullità del contratto garantito non può essere accertata incidenter tantum ai soli fini della caducazione della garanzia, in mancanza di una domanda principale proposta nei confronti di tutte le parti del rapporto (cfr. Cass, ….). Nel caso di specie, la società mutuataria $OMISSIS$ non è parte del giudizio, con conseguente impossibilità di pronunciare una declaratoria di nullità del contratto di mutuo, che inciderebbe direttamente sulla sua sfera giuridica, in violazione del principio del contraddittorio. Ne consegue che le domande attoree risultano inammissibili e comunque infondate, poiché volte ad ottenere una pronuncia demolitoria del rapporto principale per il tramite di un giudizio promosso esclusivamente dai garanti. $…$