In caso di conto corrente ancora aperto è ammissibile solo la domanda di accertamento del saldo e non quella di condanna alla restituzione delle somme. La controversia esaminata dal Tribunale di Catania riguardava una società in nome collettivo e i suoi soci-fideiussori che avevano agito contro due istituti bancari contestando la validità di un contratto di conto corrente e di un contratto di mutuo stipulato nel 1999 per ripianare l’apparente esposizione debitoria del conto. Gli attori lamentavano l’illegittimo addebito sul conto corrente di interessi ultralegali, usurari e anatocistici, nonché di commissione di massimo scoperto non pattuita, per un importo complessivo di oltre € 100.000,00. Sulla scorta dei conteggi del perito di parte, gli attori avevano domandato la condanna dell’istituto bancario al pagamento delle somme indebitamente addebitate, affermando di essere creditori per oltre € 50.000,00. Parte attrice lamentava inoltre la mancanza della documentazione contrattuale relativa al conto corrente e l’assenza di estratti conto completi per alcuni periodi.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna fondata sul contratto di conto corrente, riqualificandola d’ufficio in domanda di mero accertamento del saldo. I giudici hanno chiarito che l’annotazione in conto di interessi o oneri illegittimamente addebitati comporta un incremento del debito del correntista ma non si risolve in un pagamento, di conseguenza il correntista può agire solo per far dichiarare la nullità e rideterminare il saldo ma non per la ripetizione di somme che non ha ancora versato. Il Tribunale ha inoltre rilevato la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta richiesta dall’art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale al rapporto.
Massima della sentenza
“Ulteriormente, in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile (come già rilevato con l’ordinanza del 28.03.2017), la domanda attorea di ripetizione fondata sul contratto di conto corrente bancario invocato, atteso che – fermo restando quanto si chiarirà infra in punto di prova del contratto – il rapporto per cui è causa al momento dell’avvio della tutela giurisdizionale risultava essere ancora aperto. Infatti, secondo costante giurisprudenza, trattandosi di conto corrente ancora aperto, risulta ammissibile solo la domanda di accertamento volta a determinare il saldo del conto ed eliminare la situazione di incertezza in ordine ai rapporti creditori tra le parti e non la domanda di condanna. Tale conclusione è in linea con l’affermazione giurisprudenziale secondo cui l’annotazione in conto di una posta di interessi o di una c.m.s. o altri oneri illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui tale addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 798 del 15.01.2013 e Corte di appello Firenze, Sez. II, n. 226 del 28.01.2020).
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