📌 LA VICENDA
- Materia: Successioni – Testamento pubblico
- Oggetto: Impugnazione testamento per incapacità naturale – Art. 591 n. 3 c.c.
- Normativa: art. 591 c.c., art. 603 c.c., art. 606 c.c., art. 2700 c.c., artt. 221 ss. c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. sez. 2, sent. n. 5620/1995; Cass. sez. 2, ord. n. 25053/2018; Cass. sez. 6-2, ord. n. 3934/2018; Cass. civ. sez. II, n. 10571/1998; Corte d’Appello di Torino, sez. II, n. 340/2022; Cass. sez. 2, ord. n. 9534/2025
- Parole chiave: incapacità naturale testatore, art. 591 c.c., testamento pubblico, decadimento cognitivo lieve, onere della prova
L’incapacità naturale del testatore ai sensi dell’art. 591 n. 3 c.c. non si identifica in una generica alterazione delle facoltà psichiche, ma richiede che il soggetto sia stato assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, versando in condizioni analoghe a quelle che legittimano l’interdizione. La Corte d’Appello di Torino respinge l’impugnazione di un testamento pubblico promossa dal fratello del de cuius per presunta incapacità naturale del testatore al momento della redazione dell’atto. L’appellante lamentava un decadimento cognitivo del testatore, ricoverato in RSA, che aveva nominato eredi universali la nipote e il marito di questa, escludendo completamente il fratello. La CTU medico-legale aveva accertato solo un “decadimento cognitivo lieve” alla data del testamento (2018), insufficiente a compromettere la capacità di intendere e volere. La Corte conferma la sentenza di primo grado, ribadendo che l’incapacità naturale del testatore deve essere valutata con particolare rigore e richiede la prova di un’assenza assoluta di coscienza e autodeterminazione al momento specifico della redazione dell’atto di ultima volontà.
Massima
“L’incapacità naturale del disponente che ai sensi dell’art. 591 cod. civ. determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.
[…] La capacità di testare è la capacità di disporre validamente dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere. In base all’art. 591 del Codice civile, tale capacità costituisce la regola, mentre l’incapacità rappresenta l’eccezione ed è prevista nei soli casi tassativamente stabiliti dalla legge. Tutti sono, quindi, in grado di disporre dei propri beni tramite testamento, a meno che non siano minori, interdetti per infermità mentale o incapaci di intendere e volere al momento della firma.
In merito all’incapacità naturale del disponente, l’art. 591 c. 2 n. 3 c.c. statuisce che sono incapaci di testare “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’incapacità naturale ricorre quando il soggetto, a causa di una patologia psichica o di un turbamento (anche temporaneo), non è in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti.
In materia testamentaria, tale incapacità non si identifica, tuttavia, in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà. Lo stato di incapacità naturale richiede, infatti, una valutazione caso per caso e deve essere accertato con particolare rigore, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, ma occorre la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.
