📌 LA VICENDA
- Materia: Successioni – Incapacità naturale
- Oggetto: Annullamento testamento e atti dispositivi – Presunzione iuris tantum incapacità
- Normativa: art. 591 c.c., art. 428 c.c., art. 2697 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 4316/2016; Cass. n. 26873/2019; Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 3934/2018; Cass. n. 22974/2022
- Parole chiave: presunzione incapacità, lucido intervallo, inversione onere prova, periodi prossimi, demenza senile
In tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta iuris tantum anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell’atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia. Il Tribunale di Lecce annulla un testamento pubblico del 2016 e numerose donazioni effettuate tra il 2016 e il 2018 da un soggetto affetto da cerebropatia vascolare grave. La CTU aveva accertato l’incapacità totale e permanente del de cuius sia nel 2014 (diagnosi di invalidità totale con accompagnamento) sia nel 2018 (gravissimo declino cognitivo). Il Tribunale, richiamando il principio della presunzione di incapacità nel periodo intermedio, ha ritenuto viziati tutti gli atti dispositivi posti in essere dal testatore in epoca coeva alla formazione del testamento, condannando la beneficiaria alla restituzione delle somme ricevute.
Massima
“Secondo la giurisprudenza di legittimità, ‘in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, “iuris tantum”, anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell’atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia’ (Cass. n. 4316/2016).
[…] In fattispecie analoga alla presente, ancora, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui ‘in tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione; posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo’ (Cass. n. 26873/2019).
