Lavori straordinari in condominio: lโ€™incarico senza delibera assembleare non vincola i condomini

Corte dโ€™Appello di Milano, Sez. II Civ., n. 1713/2026: confermato il rigetto della domanda di pagamento per prestazioni professionali commissionate dallโ€™amministratore senza autorizzazione assembleare nรฉ successiva ratifica.

Quando un professionista accetta un incarico direttamente dallโ€™amministratore di condominio senza curarsi che lโ€™assemblea abbia deliberato, il rischio di restare senza compenso รจ concreto e tuttโ€™altro che teorico. La Corte dโ€™Appello di Milano ha confermato, con sentenza n. 1713/2026, che lโ€™incarico amministratore condominio senza delibera assembleare non รจ opponibile al condominio, e โ€“ punto di particolare rilevanza pratica โ€“ che il terzo contraente non puรฒ invocare in proprio favore il requisito dellโ€™urgenza, rimedio che la legge riserva al solo amministratore nel rapporto interno di mandato. Una pronuncia che ripercorre e consolida un orientamento ormai granitico della Corte di Cassazione, con ricadute immediate sulla gestione dei rapporti contrattuali in ambito condominiale.


La vicenda processuale

La controversia origina dal conferimento di due incarichi professionali da parte dellโ€™allora amministratore di un condominio della provincia di Milano a una societร  specializzata in indagini strutturali e attivitร  progettuali finalizzate al miglioramento sismico dellโ€™edificio. Le offerte erano state sottoscritte dallโ€™amministratore โ€“ in regime di prorogatio โ€“ rispettivamente alla fine del 2019 e allโ€™inizio del 2021, per un corrispettivo complessivo di oltre [OMISSIS], come emergeva dalle due fatture portate a fondamento della pretesa monitoria.

La societร  creditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano nel 2023. Il condominio aveva proposto opposizione eccependo, in via principale, lโ€™inopponibilitร  degli incarichi: lโ€™amministratore li aveva conferiti in assenza dei necessari poteri rappresentativi, senza alcuna preventiva deliberazione assembleare e โ€“ secondo lโ€™opponente โ€“ senza che ricorresse il presupposto dellโ€™urgenza nรฉ fosse intervenuta una successiva ratifica. Aveva contestato, nel merito, anche lโ€™effettiva esecuzione delle prestazioni e la congruitร  dei compensi richiesti.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2025, ha accolto lโ€™opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo assorbente il profilo dellโ€™inopponibilitร  e superfluo esaminare le questioni di merito. La societร  ha proposto appello articolando tre motivi: erronea valutazione dellโ€™urgenza dei lavori, erroneitร  dellโ€™esclusione della ratifica assembleare, mancata ammissione delle istanze istruttorie e mancata pronuncia sulla domanda di responsabilitร  aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte dโ€™Appello di Milano ha rigettato integralmente il gravame, confermando la decisione di primo grado con condanna dellโ€™appellante alle spese del grado.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il sistema delle attribuzioni dellโ€™amministratore di condominio รจ delimitato con precisione dagli artt. 1130 e 1135 c.c. La gestione ordinaria rientra nella competenza dellโ€™amministratore; le decisioni in materia di amministrazione straordinaria โ€“ inclusa lโ€™approvazione di lavori di manutenzione straordinaria e dei relativi contratti dโ€™appalto โ€“ spettano allโ€™assemblea, che delibera con le maggioranze previste dallโ€™art. 1136, comma 4, c.c. Lโ€™unica eccezione รจ quella dellโ€™urgenza, prevista dallโ€™art. 1135, comma 2, c.c., che consente allโ€™amministratore di ordinare autonomamente lavori straordinari indifferibili, con obbligo di riferirne alla prima assemblea utile.

La delibera di approvazione di opere straordinarie deve, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimitร  richiamata dalla Corte milanese, determinare non solo lโ€™oggetto del contratto ma anche il prezzo dei lavori, elemento necessario anche ai fini della costituzione del fondo speciale previsto dallโ€™art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. Una delibera meramente programmatica o preparatoria, priva dellโ€™indicazione del corrispettivo, non puรฒ impegnare validamente il condominio (Cass. n. 18793 del 10.9.2020; Cass. n. 10235 del 2.5.2013; Cass. n. 20136 del 17.8.2017).

Gli istituti giuridici coinvolti

Due istituti sono al centro della decisione: la rappresentanza dellโ€™amministratore condominiale e la ratifica assembleare dellโ€™atto compiuto in eccesso di poteri. Sul primo fronte, la Corte ribadisce che i poteri dellโ€™amministratore e dellโ€™assemblea sono definiti con precisione dalla legge, con la conseguenza che il principio di tutela dellโ€™affidamento del terzo โ€“ applicabile agli organi societari โ€“ non opera in ambito condominiale. Il terzo che accetti un incarico per lavori straordinari senza verificare lโ€™esistenza di una delibera assembleare opera a proprio rischio.

Sul secondo fronte โ€“ quello della ratifica โ€“ la Corte ricorda che lโ€™assemblea condominiale ha il potere di ratificare lโ€™operato dellโ€™amministratore anche per spese non urgenti, purchรฉ non voluttuarie o gravose (Cass. n. 20541 del 21.7.2025). La ratifica, anche tacita, รจ tuttavia ammissibile solo quando ยซla volontร  di fare propri gli effetti del negozio giร  concluso sia manifestata in modo chiaro e inequivocoยป (Cass. n. 35278 del 30.11.2022). Semplici interlocuzioni tra amministratore e condomini, circolazione di documenti sul sito condominiale, scambi di informazioni pre-assemblea: nulla di tutto ciรฒ integra ratifica tacita, se lโ€™assemblea non ha poi approvato i lavori.

Il principio guida: lโ€™incarico amministratore condominio senza delibera assembleare non obbliga il condominio, nemmeno per urgenza invocata dal terzo

Ma cosa succede se il terzo contraente sostiene di aver eseguito lavori urgenti e di meritare tutela nonostante lโ€™assenza di delibera? La risposta della Corte dโ€™Appello di Milano รจ netta e ancorata a un orientamento ormai consolidato: lโ€™urgenza non puรฒ essere invocata dal terzo, ma solo dallโ€™amministratore nel rapporto interno di mandato col condominio. Il principio โ€“ giร  affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 20136 del 2017 e confermata da Cass. n. 31382 del 24.10.2022 โ€“ รจ dirimente: il terzo che accetti un incarico dallโ€™amministratore, anche in presenza di una situazione di presunta emergenza strutturale, non puรฒ richiamare lโ€™urgenza per rendere opponibile il contratto al condominio. Lโ€™urgenza รจ uno strumento che opera esclusivamente nel rapporto interno tra amministratore e condominio, fondando eventualmente il diritto dellโ€™amministratore al rimborso delle spese sostenute, non il credito del terzo contraente verso il condominio.

Lโ€™incarico amministratore condominio senza delibera assembleare resta quindi inopponibile al condominio in ogni caso, indipendentemente dallโ€™effettiva urgenza dei lavori e indipendentemente dallโ€™effettivo svolgimento delle prestazioni professionali.


La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte dโ€™Appello di Milano ha rigettato tutti e tre i motivi di gravame con un percorso argomentativo che merita di essere analizzato nei suoi snodi essenziali.

Sul tema dellโ€™urgenza, il Collegio ha escluso il presupposto sia in via di principio โ€“ per lโ€™irrilevanza dellโ€™urgenza invocata dal terzo โ€“ sia in via di fatto. Le problematiche strutturali dellโ€™edificio risultavano documentate fin dai tardi anni Novanta, con relazioni tecniche che si erano susseguite nel tempo senza mai segnalare lโ€™imminenza di cedimenti. La stessa installazione di una stazione di monitoraggio continuo โ€“ circostanza valorizzata dallโ€™appellante come indice di gravitร  โ€“ รจ stata letta dalla Corte in senso opposto: essa denota la volontร  di osservare lโ€™evoluzione della situazione nel tempo, non la necessitร  di intervenire senza indugio. A ciรฒ si aggiunge che le assemblee condominiali si erano tenute regolarmente nel corso degli anni 2019-2022, senza che emergesse mai la necessitร  di interventi indifferibili; e che, ad oggi, nessun consolidamento รจ stato eseguito, senza che siano stati registrati danni o crolli.

Sul tema della ratifica, la Corte ha analizzato nel dettaglio le quattro delibere assembleari rilevanti. Quella del 2020 โ€“ unica a fare espresso riferimento a un incarico alla societร  appellante โ€“ aveva conferito un mandato di studio preliminare per valutare la fruibilitร  dei benefici fiscali del sismabonus, non certo ratificato le offerte giร  sottoscritte dallโ€™amministratore in prorogatio: mancava qualsiasi riferimento allโ€™offerta del 2019, e lโ€™oggetto deliberato era incompatibile โ€“ per contenuto e per importo โ€“ con quello dellโ€™offerta successiva del 2021. Le assemblee del 2021 e del 2022 avevano deliberato rispettivamente il cambio dellโ€™amministratore e, per due volte consecutive, la non approvazione dei lavori straordinari. La mail dellโ€™amministratore dellโ€™aprile 2022, prodotta dallโ€™appellante come prova di ratifica tacita, รจ stata valutata in senso contrario: era uno scambio informativo pre-assembleare, concordato con la stessa societร , e si era concluso con una nuova delibera di non approvazione, nel corso della quale era emerso addirittura che la seconda offerta โ€“ quella del 2021 โ€“ non era mai stata resa accessibile ai condomini.

Per il professionista chiamato a operare nellโ€™ambito del condominio, la lezione pratica รจ univoca. Prima di eseguire qualsiasi prestazione di valore significativo, occorre verificare lโ€™esistenza di una delibera assembleare che determini lโ€™oggetto del contratto, il corrispettivo e il soggetto incaricato. Non รจ sufficiente ricevere lโ€™incarico dallโ€™amministratore, nemmeno in carica ordinaria; non รจ sufficiente che i condomini siano informalmente al corrente delle attivitร  svolte; non รจ sufficiente che lโ€™edificio presenti effettive problematiche strutturali. Lโ€™incarico amministratore condominio senza delibera assembleare non puรฒ essere trasformato, ex post, in un credito opponibile al condominio, nemmeno attraverso lโ€™invocazione dellโ€™urgenza o di ratifiche tacite che lโ€™assemblea non ha mai chiaramente espresso.

Studio Legale Montinaro