Trib. Genova, n. 2104/2026: rigettata la domanda risarcitoria per caduta sulle parti comuni per mancata prova della concreta dinamica del sinistro e del nesso causale.
Quando si cade nelle parti comuni condominiali e si chiede il risarcimento al condominio, non basta dimostrare di essere caduti. Bisogna provare come si è caduti e perché quella cosa specifica ne è stata la causa diretta. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2104/2026 resa ex art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato la domanda risarcitoria di una condomina che aveva riportato una frattura prossimale dell’omero sinistro dopo essere caduta sulle scale interne dell’androne, addebitando la caduta a una copertura in cellophane posata sulla passatoia dei gradini. Il difetto di prova era duplice e insanabile: l’unico testimone oculare sulla responsabilità del condominio per caduta sulle scale era risultato incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., e nessun altro elemento documentale era idoneo a ricostruire la concreta dinamica dell’evento. Sulla responsabilità del condominio per caduta nelle parti comuni, la sentenza offre un chiarimento utile: il nesso causale non si presume dalla mera concomitanza tra anomalia e caduta, e l’onere probatorio rimane integralmente a carico del danneggiato.
La vicenda processuale
Nel luglio 2024, la parte attrice – condomina dello stabile da anni, di età quasi novantenne – rientrava nella propria abitazione in un edificio della provincia di Genova dopo aver effettuato la consueta spesa. Nell’affrontare la rampa di scale interna dell’androne cadeva, secondo la sua prospettazione, a causa di una copertura in cellophane collocata sulla passatoia dei gradini, da lei qualificata come insidiosa, danneggiata, pericolosa e non segnalata. Il trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino accertava una frattura prossimale dell’omero sinistro, seguita da ricovero, immobilizzazione, degenza in struttura riabilitativa e – secondo la prospettazione attorea – un quadro di progressivo peggioramento della qualità della vita e della deambulazione autonoma.
L’attrice conveniva in giudizio il Condominio invocando in via principale l’art. 2051 c.c. e in via subordinata l’art. 2043 c.c., quantificando la pretesa risarcitoria in via orientativa in [OMISSIS] euro sulla base delle tabelle di Milano, comprensivi di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale e spese di cura. Il Condominio si costituiva contestando di aver posizionato il telo – attribuendone la collocazione a un singolo condomino o a una ditta privata incaricata di lavori – e sollevando in ogni caso l’eccezione di assenza di insidia, di piena conoscibilità della situazione da parte dell’attrice e di esclusiva o prevalente responsabilità della danneggiata stessa.
Sul piano istruttorio, l’attrice indicava quale unica testimone oculare sulla dinamica del sinistro una vicina di casa, che era al contempo condomina dello stesso stabile. Il Condominio eccepiva l’incapacità a testimoniare della predetta ex art. 246 c.p.c.. Il Giudice dichiarava inammissibile la prova orale. La causa veniva quindi decisa allo stato degli atti, con rigetto integrale della domanda e condanna alle spese.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La domanda risarcitoria si fondava in via principale sull’art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità da cosa in custodia: il custode è responsabile del danno cagionato dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito. In via subordinata veniva invocato l’art. 2043 c.c., con onere del danneggiato di provare la condotta colposa, il danno e il nesso causale. L’eccezione processuale che ha inciso in modo determinante sull’esito della causa è quella di cui all’art. 246 c.p.c., che sancisce l’incapacità a deporre come testimone di chi ha nella causa un interesse che avrebbe potuto legittimarlo a partecipare al giudizio o a promuoverne uno distinto.
L’incapacità a testimoniare del condomino ex art. 246 c.p.c.
Il punto processuale più rilevante della sentenza riguarda l’incapacità a testimoniare del singolo condomino nelle cause in cui il condominio sia parte convenuta. Il Tribunale richiama il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità – espresso chiaramente dalla Cassazione con la sentenza n. 17199/2015 – secondo cui il condomino è portatore di un interesse diretto, di natura patrimoniale, all’esito della controversia. La ragione è strutturale: una sentenza di condanna nei confronti del condominio si rifletterebbe immediatamente su ciascun condomino in proporzione alle rispettive quote millesimali, con la conseguenza che la condanna sarebbe direttamente azionabile anche nei confronti del singolo. Non si tratta di un interesse indiretto o mediato: è un interesse concreto e attuale che integra esattamente la fattispecie ostativa dell’art. 246 c.p.c..
Ma cosa succede quando il condomino incapace a deporre è anche l’unico soggetto che ha assistito direttamente alla caduta? La risposta del Tribunale è tranchante: il giudizio si decide sulla base dei soli documenti prodotti in atti e delle allegazioni delle parti, senza apporto orale. E in assenza di prova orale sulla dinamica, il materiale documentale disponibile – fotografie dello stato dei luoghi, cartella clinica, referti del pronto soccorso – è inidoneo a colmare il vuoto probatorio sulla concreta catena causale.
Gli istituti giuridici coinvolti: nesso causale e insidia
L’art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva del custode, ma non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Per giurisprudenza costante, il danneggiato deve dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa. Ciò implica la prova non solo della caduta, ma della concreta dinamica dell’evento: dove il piede è stato posizionato, in quale punto della scala si è verificata la perdita di equilibrio, se il piede ha effettivamente urtato la parte sollevata del telo, e se possono escludersi cause alternative (un passo falso, una perdita di equilibrio autonoma, un malessere, la fragilità legata all’età).
Il concetto di insidia o trabocchetto – elaborato dalla giurisprudenza per le azioni ex art. 2043 c.c. e talvolta richiamato anche in tema di art. 2051 c.c. – presuppone una situazione di pericolo oggettivo non visibile e non prevedibile dal danneggiato. Quando il pericolo è invece percepibile con l’ordinaria diligenza – o addirittura già noto al soggetto che percorre quotidianamente quelle scale – non sussiste insidia: il pericolo rientra nella normale sfera di conoscibilità del danneggiato, il quale ha l’obbligo di adottare le cautele del caso.
Il principio guida: responsabilità del condominio per caduta e autoresponsabilità del danneggiato
La sentenza declina un principio che i professionisti del contenzioso condominiale conoscono bene, ma che non di rado viene trascurato nella costruzione della strategia difensiva. La responsabilità del condominio per caduta sulle parti comuni non è automatica nemmeno quando la cosa in custodia presenta anomalie oggettive. Il giudice genovese precisa che la semplice concomitanza spaziale e temporale tra la presenza dell’anomalia e la verificazione della caduta non è sufficiente a fondare il nesso causale. Occorre una prova rigorosa della catena causale, che dimostri – con qualcosa di più della versione soggettiva della parte – che quell’anomalia sia stata la causa diretta ed efficiente della caduta.
In questo quadro, il principio di autoresponsabilità del danneggiato opera come fattore causale autonomo: quando il danneggiato transitava su una superficie la cui anomalia era già presente al momento dell’uscita mattutina e quindi era pienamente conoscibile al rientro, la sua scelta di non modulare il passo o di non evitare la zona pericolosa si pone come causa efficiente dell’evento, sufficiente a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Il Tribunale aggiunge, con un’argomentazione di rilievo pratico, che l’età avanzata del danneggiato non diminuisce ma semmai accresce il livello di prudenza esigibile: chi sa di avere una fragilità fisica deve adottare precauzioni maggiori, non minori.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova su due livelli distinti e autonomi, ciascuno dei quali sarebbe stato sufficiente da solo a determinare l’esito.
Il primo livello è probatorio-processuale: la dichiarazione di incapacità a testimoniare della condomina indicata quale unica testimone oculare ha privato l’attrice dell’unico mezzo istruttorio capace di ricostruire la dinamica del sinistro. Il materiale documentale restante – fotografie ex post, referti medici, cartella clinica – attestava le lesioni e lo stato dei luoghi ma non il momento della caduta, non la posizione dell’attrice sui gradini, non il contatto del piede con il telo, non l’esclusione di cause alternative. La cartella clinica prova la frattura; non prova che la frattura sia stata causata dal cellophane piuttosto che da una perdita di equilibrio autonoma.
Il secondo livello è sostanziale: anche prescindendo dall’insufficienza probatoria, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi in atti depongano positivamente contro la configurabilità dell’insidia. L’attrice era condomina dello stabile da anni e percorreva quotidianamente quella scala. Aveva lasciato l’abitazione quella mattina, il che rendeva presumibile – secondo l’id quod plerumque accidit – che il telo fosse già presente al momento dell’uscita e quindi pienamente conoscibile al rientro. Nessuna prova era stata offerta per dimostrare che la copertura in cellophane fosse stata posata nell’intervallo temporale tra l’uscita e il rientro: nessuna dichiarazione di condomini, nessuna annotazione della ditta, nessuna testimonianza. In assenza di tale prova, la situazione doveva ritenersi conoscibile, con conseguente esclusione dell’insidia e configurabilità di un fattore causale autonomo nella condotta della danneggiata stessa.
Per i professionisti che assistono condomìni in controversie risarcitorie, la sentenza suggerisce una strategia difensiva precisa. Eccepire tempestivamente e con argomentazione puntuale l’incapacità a testimoniare del condomino ex art. 246 c.p.c. è una mossa di rilievo decisivo: se l’unico testimone oculare sulla dinamica risulta incapace, il danneggiato rimane privo dello strumento istruttorio principale e la domanda rischia di cadere per mancata prova del nesso causale, indipendentemente dall’effettiva esistenza della cosa pericolosa. Sul piano sostanziale, la conoscibilità della situazione di pericolo da parte del danneggiato – dimostrata attraverso la sua qualità di condomino, la sua frequentazione quotidiana delle parti comuni e l’assenza di prova che l’anomalia sia sopravvenuta nell’immediatezza – è un argomento capace di interrompere il nesso causale e di radicare l’autoresponsabilità. Questi due assi difensivi, combinati, si sono rivelati sufficienti a determinare il rigetto integrale di una domanda che, sul piano della gravità delle lesioni, aveva tutti i presupposti fattuali per essere accolta.
