📌 LA VICENDA
- Materia: Obbligazioni e contratti – Transazioni commerciali
- Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per interessi moratori da ritardo nei pagamenti – Eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
- Normativa: art. 5 d.lgs. n. 231/2002, art. 2948 n. 4 c.c., art. 2946 c.c., art. 1224 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 22276/2016, Cass. n. 23670/2006
- Parole chiave: interessi moratori, d.lgs. 231/2002, prescrizione decennale, transazioni commerciali, prescrizione quinquennale
Gli interessi legali previsti dal d.lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, essendo interessi moratori determinati in misura fissa privi del carattere della periodicità, non sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., ma alla prescrizione ordinaria decennale, in quanto non devono pagarsi periodicamente e non attengono a obbligazioni di durata.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con sentenza del febbraio 2026, nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo. Un istituto aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti per interessi moratori relativi a fatture risalenti al 2014, ritenendo applicabile l’art. 2948 n. 4 c.c. in quanto il contratto di fornitura di servizi di pulizia costituiva prestazione periodica. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, chiarendo che la periodicità del contratto riguarda le prestazioni del fornitore, non gli interessi moratori da ritardo nel pagamento del corrispettivo.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra obbligazioni periodiche e di durata ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., con individuazione dei requisiti della periodicità e della necessità che la prestazione sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo
- Irrilevanza della natura periodica del contratto principale (come il contratto di fornitura o somministrazione) ai fini della qualificazione degli interessi moratori, che seguono disciplina autonoma
- Trasposizione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sugli interessi moratori da ritardo nel pagamento del prezzo di appalto ex artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063/1962 agli interessi ex d.lgs. 231/2002
- Unicità del giudizio monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo, con regolamento delle spese processuali in base all’esito finale della lite secondo i principi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
- Applicazione della soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. e compensazione parziale delle spese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quando la domanda monitoria è relativa a somme dovute per fatture diverse e solo alcune pretese sono accolte
- Criteri di liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. 2022 per cause di valore compreso tra euro 5.200,01 e 26.000,00 di media difficoltà
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