Clausola risolutiva espressa e vessatorietà ex art. 1341 c.c. – Tribunale Modena 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Contratti – Risoluzione contrattuale
  • Oggetto: Validità clausola risolutiva espressa in contratto preliminare – Esclusione vessatorietà
  • Normativa: artt. 1341, 1385, 1454, 1455, 1456, 1457 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: clausola risolutiva espressa, vessatorietà, art. 1341 c.c., doppia sottoscrizione, contratto preliminare

In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1456 c.c. non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341 c.c. e non necessita di specifica sottoscrizione perché la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte contraente con un mero rafforzamento della stessa, senza ravvisabile aggravamento della posizione contrattuale del contraente, tenuto conto che la facoltà di agire per la risoluzione del contratto spetterebbe comunque in caso di inadempimento e tale clausola si limita solo a potenziare in termini di rapidità e riduzione dell’onere probatorio tale facoltà.

Il Tribunale di Modena ha rigettato il ricorso dei promissari acquirenti che avevano contestato la validità della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto preliminare, sostenendone la vessatorietà e la nullità per mancata doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c. I ricorrenti non avevano versato la prima rata dell’importo residuo entro il termine stabilito e i promittenti venditori si erano avvalsi della clausola risolutiva. Il Giudice ha confermato la validità ed efficacia della clausola risolutiva espressa richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale che la esclude dal novero delle clausole vessatorie, evidenziando come essa rappresenti una forma di autotutela privata che non aggrava la posizione del contraente ma si limita a potenziare una facoltà già spettante. Il Tribunale ha dichiarato risolto di diritto il contratto preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti e il diritto dei venditori di ritenere la caparra confirmatoria.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Natura della clausola risolutiva espressa quale forma di autotutela privata inseribile in contratti a prestazioni corrispettive con esonero da costituzione in mora della controparte
  • Onere probatorio del creditore insoddisfatto limitato all’inadempimento senza necessità di provare importanza nell’economia pattizia ex art. 1455 c.c.
  • Presunzione di gravità dell’inadempimento per sola circostanza che le parti abbiano pattuito facoltà di far cessare il contratto per violazione specifici obblighi
  • Irrilevanza della denominazione formale della clausola ai fini della qualificazione giuridica con necessità di analisi contenutistica degli elementi caratterizzanti
  • Contratto di locazione transitoria collegato a preliminare di compravendita quale contratto ad effetti anticipati con effetti meramente obbligatori non traslativi
  • Collegamento negoziale tra preliminare e locazione transitoria con venir meno legittimazione a detenere l’immobile per risoluzione contratto principale
  • Risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. e diritto di ritenere caparra confirmatoria senza prova natura danni ex art. 1385 c.c. in via di autotutela
  • Proposta di novazione di contratto già risolto quale nuova pattuizione che non inficia validità della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva
  • Modalità di reperimento liquidità per pagamenti rateali ascrivibile agli acquirenti in assenza di clausola condizionante l’acquisto alla concessione di mutuo