📌 LA VICENDA
- Materia: Contratto di agenzia – Recesso per giusta causa
- Oggetto: Risoluzione contratto di agenzia teleselling con effetto immediato per totale assenza di produzione — domande di indennità fine rapporto, FIRR, preavviso e indennità suppletiva
- Normativa: art. 1751 c.c.; art. 1751 co. 2 e co. 5 c.c.; art. 2119 c.c.; art. 1175 c.c.; art. 1375 c.c.; art. 9 co. 1 L. n. 192/1998; art. 1226 c.c.
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- Parole chiave: contratto di agenzia, recesso in tronco, giusta causa recesso agenzia, abuso posizione dominante preponente, indennità fine rapporto agente
In tema di contratto di agenzia, il recesso senza preavviso del preponente è giustificato quando l’inadempimento dell’agente rivesta carattere di gravità tale da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto ai sensi dell’art. 1751 co. 2 c.c., gravità che deve essere valutata tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale e dell’intensità della relazione fiduciaria, con la conseguenza che la pressoché totale assenza di attività commercialmente utile da parte dell’agente nel corso di un intero anno – attestata dal raggiungimento di meno dell’1% del target di vendite pattuito contrattualmente, senza che siano state mai formulate tempestive contestazioni circa l’adeguatezza delle liste clienti o delle procedure imposte dal preponente nel corso del pluriennale rapporto – integra giusta causa di recesso in tronco, mentre l’allegazione di abuso di posizione dominante da parte del preponente è infondata in assenza della prova di uno squilibrio eccessivo ex art. 9 L. 192/1998, della mancanza di alternative economiche sul mercato e di una condotta arbitraria intenzionalmente volta a cagionare il pregiudizio dell’agente.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del febbraio 2026, rigetta integralmente le domande di un agente plurimandatario nel settore delle telecomunicazioni che aveva impugnato la risoluzione contrattuale con effetto immediato intimatagli dal preponente nell’estate del 2022. Il giudice ritiene legittima la risoluzione, rilevando che nel primo semestre del 2022, a fronte di un fatturato complessivo generato nel corso dell’intero rapporto pluriennale di importo rilevante, l’agente non aveva stipulato alcun contratto di telefonia fissa e aveva venduto un numero di SIM pari a meno dell’1% del target previsto, senza mai contestare formalmente nel corso del rapporto le criticità organizzative poi invocate in giudizio a giustificazione della propria inattività. Le domande risarcitorie e le indennità reclamate – fine rapporto ex art. 1751 c.c., FIRR, preavviso e indennità suppletiva – restano tutte assorbite dal rigetto delle domande principali.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia: validità nei limiti in cui giustifichi un recesso “in tronco” attuato in situazioni concrete e con modalità conformi a legge o accordi collettivi, con obbligo per il giudice di verificare comunque la sussistenza di giusta causa ex art. 2119 c.c.
- Abuso di posizione dominante nel contratto di agenzia ex art. 9 L. 192/1998: necessità di squilibrio eccessivo, assenza di alternative economiche per l’agente e condotta arbitraria intenzionalmente pregiudizievole — insufficienza della mera asimmetria contrattuale
- Decadenza dal diritto all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 co. 5 c.c.: eccezione sollevata dalla preponente, assorbita dal rigetto delle domande principali
- Cumulabilità tra indennità ex art. 1751 c.c. e indennità suppletiva di clientela: questione assorbita
- Valenza probatoria del silenzio serbato dall’agente nel corso del rapporto: assenza di contestazioni tempestive sulle liste clienti e sulle procedure imposte depone contro la fondatezza delle allegazioni difensive successive
