Interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 su crediti certificati P.A.: decorrenza dalla scadenza delle fatture, non dalla data di cessione โ€“ Corte dโ€™Appello di Napoli 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Obbligazioni e contratti โ€“ Appalti pubblici e crediti commerciali verso la P.A.
  • Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 su crediti da appalto certificati dalla P.A. e ceduti pro soluto a intermediario finanziario; controversia sulla data di decorrenza degli interessi e sulla rimborsabilitร  delle spese di autentica delle scritture contabili
  • Normativa: artt. 4 e 7 d.lgs. 231/2002; art. 9, comma 3โ€‘bis, d.l. 185/2008 conv. l. 2/2009; d.l. 35/2013 (cd. Decreto Sblocca Pagamenti); art. 37 d.l. 66/2014; DM MEF 22.05.2012; DM MEF 25.06.2012; DM MEF 27.06.2014; art. 1988 c.c.; art. 634 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: crediti certificati P.A.; interessi moratori d.lgs. 231/2002; cessione del credito; decorrenza interessi fatture; DM 27 giugno 2014

In tema di interessi moratori su crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione, la certificazione del credito ex art. 9, comma 3โ€‘bis, d.l. 185/2008 e la successiva cessione pro soluto a favore di un intermediario finanziario non determinano novazione dellโ€™obbligazione nรฉ spostano il dies a quo degli interessi ex d.lgs. 231/2002, i quali decorrono automaticamente dalla scadenza originaria delle singole fatture; il termine di 180 giorni previsto dallโ€™art. 1, lett. g), DM 27 giugno 2014 opera esclusivamente come soglia procedurale per lโ€™attivazione della garanzia statale sui crediti certificati maturati entro il 31 dicembre 2013, restando del tutto estraneo alla disciplina della decorrenza degli interessi moratori.

La Corte dโ€™Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva ancorato la decorrenza degli interessi al combinato disposto degli artt. 37 d.l. 66/2014 e 1, lett. g), DM 27 giugno 2014, chiarisce la precisa funzione del โ€œtermine per lโ€™adempimentoโ€ nella disciplina del fondo di garanzia statale, affermando che la certificazione P.A. ha natura meramente ricognitiva ex art. 1988 c.c. e non pregiudica i diritti del creditore agli interessi per ritardato pagamento, come espressamente ribadito dallโ€™art. 1, comma 2, DM 22 maggio 2012. Il cessionario subentra pertanto nella medesima posizione del cedente, con pieno diritto agli interessi maturati dalla data di scadenza originaria del credito; confermato altresรฌ il rimborso delle spese di autentica notarile dei libri IVA sostenute per integrare la prova scritta ex art. 634 c.p.c..


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Natura giuridica della certificazione del credito P.A. quale atto unilaterale a contenuto recettizio ex art. 1988 c.c. e sua funzione meramente ricognitiva con inversione dellโ€™onere probatorio
  • Ambito applicativo del DM 27 giugno 2014 e distinzione tra โ€œtermine per lโ€™adempimentoโ€ quale presupposto per lโ€™attivazione della garanzia statale e termini di decorrenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002
  • Effetti della cessione pro soluto del credito certificato sulla posizione giuridica del cessionario rispetto agli accessori del credito ceduto, inclusi gli interessi di mora
  • Qualificazione del contratto di appalto pubblico come โ€œtransazione commercialeโ€ ai sensi dellโ€™art. 2 d.lgs. 231/2002 con decorrenza automatica degli interessi senza necessitร  di costituzione in mora
  • Incidenza (o irrilevanza) di eventuali operazioni di finanziamento tra cedente e cessionario sulla debenza degli interessi moratori da parte del debitore ceduto
  • Rimborsabilitร  delle spese di autentica notarile delle scritture contabili utilizzate per integrare la prova scritta nel procedimento monitorio ex art. 634 c.p.c.