๐ LA VICENDA
- Materia: Obbligazioni e contratti โ Appalti pubblici e crediti commerciali verso la P.A.
- Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 su crediti da appalto certificati dalla P.A. e ceduti pro soluto a intermediario finanziario; controversia sulla data di decorrenza degli interessi e sulla rimborsabilitร delle spese di autentica delle scritture contabili
- Normativa: artt. 4 e 7 d.lgs. 231/2002; art. 9, comma 3โbis, d.l. 185/2008 conv. l. 2/2009; d.l. 35/2013 (cd. Decreto Sblocca Pagamenti); art. 37 d.l. 66/2014; DM MEF 22.05.2012; DM MEF 25.06.2012; DM MEF 27.06.2014; art. 1988 c.c.; art. 634 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: crediti certificati P.A.; interessi moratori d.lgs. 231/2002; cessione del credito; decorrenza interessi fatture; DM 27 giugno 2014
In tema di interessi moratori su crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione, la certificazione del credito ex art. 9, comma 3โbis, d.l. 185/2008 e la successiva cessione pro soluto a favore di un intermediario finanziario non determinano novazione dellโobbligazione nรฉ spostano il dies a quo degli interessi ex d.lgs. 231/2002, i quali decorrono automaticamente dalla scadenza originaria delle singole fatture; il termine di 180 giorni previsto dallโart. 1, lett. g), DM 27 giugno 2014 opera esclusivamente come soglia procedurale per lโattivazione della garanzia statale sui crediti certificati maturati entro il 31 dicembre 2013, restando del tutto estraneo alla disciplina della decorrenza degli interessi moratori.
La Corte dโAppello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva ancorato la decorrenza degli interessi al combinato disposto degli artt. 37 d.l. 66/2014 e 1, lett. g), DM 27 giugno 2014, chiarisce la precisa funzione del โtermine per lโadempimentoโ nella disciplina del fondo di garanzia statale, affermando che la certificazione P.A. ha natura meramente ricognitiva ex art. 1988 c.c. e non pregiudica i diritti del creditore agli interessi per ritardato pagamento, come espressamente ribadito dallโart. 1, comma 2, DM 22 maggio 2012. Il cessionario subentra pertanto nella medesima posizione del cedente, con pieno diritto agli interessi maturati dalla data di scadenza originaria del credito; confermato altresรฌ il rimborso delle spese di autentica notarile dei libri IVA sostenute per integrare la prova scritta ex art. 634 c.p.c..
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura giuridica della certificazione del credito P.A. quale atto unilaterale a contenuto recettizio ex art. 1988 c.c. e sua funzione meramente ricognitiva con inversione dellโonere probatorio
- Ambito applicativo del DM 27 giugno 2014 e distinzione tra โtermine per lโadempimentoโ quale presupposto per lโattivazione della garanzia statale e termini di decorrenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002
- Effetti della cessione pro soluto del credito certificato sulla posizione giuridica del cessionario rispetto agli accessori del credito ceduto, inclusi gli interessi di mora
- Qualificazione del contratto di appalto pubblico come โtransazione commercialeโ ai sensi dellโart. 2 d.lgs. 231/2002 con decorrenza automatica degli interessi senza necessitร di costituzione in mora
- Incidenza (o irrilevanza) di eventuali operazioni di finanziamento tra cedente e cessionario sulla debenza degli interessi moratori da parte del debitore ceduto
- Rimborsabilitร delle spese di autentica notarile delle scritture contabili utilizzate per integrare la prova scritta nel procedimento monitorio ex art. 634 c.p.c.
