Interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 su crediti certificati P.A.: decorrenza dalla scadenza delle fatture, non dalla data di cessione – Corte d’Appello di Napoli 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Obbligazioni e contratti – Appalti pubblici e crediti commerciali verso la P.A.
  • Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 su crediti da appalto certificati dalla P.A. e ceduti pro soluto a intermediario finanziario; controversia sulla data di decorrenza degli interessi e sulla rimborsabilità delle spese di autentica delle scritture contabili
  • Normativa: artt. 4 e 7 d.lgs. 231/2002; art. 9, comma 3‑bis, d.l. 185/2008 conv. l. 2/2009; d.l. 35/2013 (cd. Decreto Sblocca Pagamenti); art. 37 d.l. 66/2014; DM MEF 22.05.2012; DM MEF 25.06.2012; DM MEF 27.06.2014; art. 1988 c.c.; art. 634 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: crediti certificati P.A.; interessi moratori d.lgs. 231/2002; cessione del credito; decorrenza interessi fatture; DM 27 giugno 2014

In tema di interessi moratori su crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione, la certificazione del credito ex art. 9, comma 3‑bis, d.l. 185/2008 e la successiva cessione pro soluto a favore di un intermediario finanziario non determinano novazione dell’obbligazione né spostano il dies a quo degli interessi ex d.lgs. 231/2002, i quali decorrono automaticamente dalla scadenza originaria delle singole fatture; il termine di 180 giorni previsto dall’art. 1, lett. g), DM 27 giugno 2014 opera esclusivamente come soglia procedurale per l’attivazione della garanzia statale sui crediti certificati maturati entro il 31 dicembre 2013, restando del tutto estraneo alla disciplina della decorrenza degli interessi moratori.

La Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva ancorato la decorrenza degli interessi al combinato disposto degli artt. 37 d.l. 66/2014 e 1, lett. g), DM 27 giugno 2014, chiarisce la precisa funzione del “termine per l’adempimento” nella disciplina del fondo di garanzia statale, affermando che la certificazione P.A. ha natura meramente ricognitiva ex art. 1988 c.c. e non pregiudica i diritti del creditore agli interessi per ritardato pagamento, come espressamente ribadito dall’art. 1, comma 2, DM 22 maggio 2012. Il cessionario subentra pertanto nella medesima posizione del cedente, con pieno diritto agli interessi maturati dalla data di scadenza originaria del credito; confermato altresì il rimborso delle spese di autentica notarile dei libri IVA sostenute per integrare la prova scritta ex art. 634 c.p.c..


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Natura giuridica della certificazione del credito P.A. quale atto unilaterale a contenuto recettizio ex art. 1988 c.c. e sua funzione meramente ricognitiva con inversione dell’onere probatorio
  • Ambito applicativo del DM 27 giugno 2014 e distinzione tra “termine per l’adempimento” quale presupposto per l’attivazione della garanzia statale e termini di decorrenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002
  • Effetti della cessione pro soluto del credito certificato sulla posizione giuridica del cessionario rispetto agli accessori del credito ceduto, inclusi gli interessi di mora
  • Qualificazione del contratto di appalto pubblico come “transazione commerciale” ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 231/2002 con decorrenza automatica degli interessi senza necessità di costituzione in mora
  • Incidenza (o irrilevanza) di eventuali operazioni di finanziamento tra cedente e cessionario sulla debenza degli interessi moratori da parte del debitore ceduto
  • Rimborsabilità delle spese di autentica notarile delle scritture contabili utilizzate per integrare la prova scritta nel procedimento monitorio ex art. 634 c.p.c.