Netflix condannata: clausole di aumento del prezzo degli abbonamenti sono vessatorie – Tribunale di Roma 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto dei consumatori – Clausole vessatorie nei contratti di abbonamento a servizi di streaming digitale
  • Oggetto: Azione rappresentativa inibitoria promossa da associazione consumatori avverso le clausole delle Condizioni di Utilizzo di Netflix che consentivano modifiche unilaterali del prezzo degli abbonamenti e delle condizioni contrattuali senza giustificato motivo – accertamento della vessatorietà – illegittimità degli aumenti del canone operati negli anni [OMISSIS] – provvedimenti ripristinatori e informativi
  • Normativa: Art. 33, co. 1 e co. 2, lett. m, Codice del Consumo; art. 34 Cod. Cons.; artt. 140-ter ss. Cod. Cons. (D.Lgs. 28/2023); art. 140-octies Cod. Cons.; art. 140-duodecies Cod. Cons.; art. 840-quinquies c.p.c.; Direttiva 93/13/CEE; artt. 20 ss. Cod. Cons.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: Netflix clausole vessatorie, jus variandi prezzo abbonamento, aumento canone illegittimo, azione rappresentativa inibitoria, Codice del Consumo

In tema di contratti B2C di abbonamento a servizi di streaming digitale a tempo indeterminato, la clausola che attribuisce a Netflix – o ad altro professionista – il potere di modificare unilateralmente il prezzo del servizio senza indicare nel contratto un giustificato motivo della variazione, limitandosi a riconoscere al consumatore il preavviso di almeno trenta giorni e il diritto di recesso, è presuntivamente vessatoria ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. m, del Codice del Consumo, con conseguente nullità di tutti gli aumenti del canone operati in applicazione di tale clausola e diritto dei consumatori alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, salvo per i contratti stipulati successivamente all’introduzione di clausole conformi alla normativa consumeristica.

Il Tribunale di Roma, Sezione XVI specializzata in materia di imprese, con la sentenza in commento accoglie parzialmente l’azione inibitoria promossa dal Movimento Consumatori nei confronti di Netflix Services Italy S.r.l., accertando la vescatorietà delle clausole di modifica unilaterale del prezzo e delle condizioni normative degli abbonamenti nelle versioni in uso dal 2017 al gennaio 2024 e nella versione successiva sino all’aprile 2025. Il principio cardine – già enunciato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-92/11 RWE Vertrieb – è che la mera previsione del preavviso e del recesso non neutralizza la presunzione di abusività della clausola priva di un giustificato motivo espressamente indicato nel contratto.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Applicabilità ratione temporis dell’azione rappresentativa inibitoria ex D.Lgs. 28/2023 (recepimento Direttiva 2020/1828/UE) anche a condotte anteriori al 25 giugno 2023, quale norma processuale soggetta al principio tempus regit actum
  • Cessazione della condotta illecita in pendenza del giudizio: irrilevanza ai fini della materia del contendere nell’azione inibitoria, anche se le violazioni siano cessate (art. 140-ter, ult. co., Cod. Cons.)
  • Distinzione tra clausola di jus variandi del prezzo (lett. m art. 33 Cod. Cons.) e clausola di jus variandi delle condizioni normative del contratto: entrambe necessitano di un giustificato motivo indicato nel contratto
  • Valutazione della vessatorietà della clausola di modifica del prezzo: esclusione dell’esenzione ex art. 34 co. 2 Cod. Cons. per le clausole sul meccanismo di variazione del prezzo, non sull’entità del corrispettivo in sé (CGUE, C-96/14)
  • Effetti della nullità della clausola sui contratti pregressi: nuova clausola conforme non opera automaticamente per i contratti già in essere, occorrendo nuova pattuizione (Cass. nn. 26769-26779/2019 sull’anatocismo)
  • Clausola di recesso unilaterale del professionista per offerte promozionali: non vessatoria se la discrezionalità è tecnica e limitata alla verifica dei requisiti oggettivi di idoneità del cliente
  • Pratiche commerciali scorrette ex artt. 20 ss. Cod. Cons.: insussistenza per le comunicazioni di aumento del prezzo che richiamino l’ampliamento dell’offerta, rientrando nella categoria della pubblicità legittima
  • Provvedimenti ripristinatori informativi: ordine di pubblicazione della sentenza sul sito Netflix (banner pop-up per sei mesi), sui quotidiani a diffusione nazionale e invio di comunicazione individuale agli abbonati
  • Interruzione della prescrizione ex art. 140-duodecies Cod. Cons. per le azioni compensative solo in relazione a condotte successive al 25 giugno 2023

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«Si deve dichiarare la vessatorietà delle seguenti clausole dei contratti di abbonamento stipulati da [OMISSIS] a partire dal [OMISSIS] nelle seguenti formulazioni

versione vigente dal [OMISSIS] al [OMISSIS]:
3.5 Modifiche al prezzo e ai piani di abbonamento. Di tanto in tanto potremmo modificare i nostri piani di abbonamento e il prezzo del nostro servizio tuttavia, qualsiasi modifica del prezzo o dei piani di abbonamento avrà decorrenza non prima di 30 giorni dalla data in cui ti invieremo la relativa comunicazione. Se non desideri accettare la modifica del prezzo o del piano di abbonamento, puoi disdire l’abbonamento prima che la modifica entri in vigore.

6.4 Modifiche alle Condizioni di utilizzo. Netflix potrebbe modificare periodicamente le presenti Condizioni di utilizzo. Ti invieremo una notifica almeno 30 giorni prima che tali modifiche si applichino a te. Se non desideri accettare le modifiche, puoi disdire l’abbonamento prima che entrino in vigore.

Versione vigente dal [OMISSIS] al [OMISSIS]:
6.5. Modifiche alle Condizioni di utilizzo. Netflix potrebbe modificare periodicamente le presenti Condizioni di utilizzo. In caso di modifiche sostanziali, ti invieremo una notifica almeno un mese prima che entrino in vigore. Se non desideri accettare le modifiche, puoi disdire l’abbonamento prima che entrino in vigore.

nella parte in cui violano la lett. m dell’art. 33 del Codice del Consumo, avendo consentito e apparendo consentire al professionista la modifica delle clausole del contratto sia in relazione alla parte normativa sia in relazione alla parte economica in assenza di un giustificato motivo indicato nel contratto, essendo stati operati da [OMISSIS] aumenti del piano degli abbonamenti negli anni [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], da ritenersi illegittimi ad eccezione degli aumenti relativi a contratti stipulati successivamente al [OMISSIS].»

«Le clausole [censurate] non condizionano lo jus variandi delle condizioni generali di servizio al ricorrere di un giustificato motivo e, quanto alla clausola che attiene alla possibilità di modificare il prezzo, il richiamo agli elementi di costo che incidono sul prezzo — frase aggiunta nel [OMISSIS] — non è tale da configurare giustificato motivo della variazione sia in quanto evento dipendente dalla volontà del beneficiario sia in quanto mancherebbe la prova della correlazione tra giustificato motivo declamato in contratto (aumento dei costi) e le comunicazioni alla clientela (aumento dell’offerta di contenuti), anche in considerazione dell’incremento significativo del numero degli abbonati.»

«Come bene ha evidenziato la Corte di Giustizia, la stessa ha competenza esclusiva nell’interpretazione della direttiva, dovendo delineare i parametri in relazione ai quali il giudice nazionale deve, poi, compiere nella disamina complessiva del singolo contratto, la valutazione di vessatorietà. […] Tale pronuncia è importante, inoltre, perché da un lato evidenzia la sussistenza di un interesse legittimo dell’impresa di approvvigionamento a poter modificare le spese del proprio servizio, dall’altro, bilancia tale interesse con la necessità del consumatore di avere già in sede di stipula del contratto, informazioni in merito alla possibilità che il Professionista modifichi le spese del contratto.»

«AMC contesta l’affermazione di [OMISSIS] per la quale le modifiche introdotte nel [OMISSIS] e nell'[OMISSIS] in pendenza del giudizio siano applicabili a tutti i clienti anche a quelli che avevano già stipulato anteriormente i contratti di abbonamento sulla base di diverse e deteriori condizioni contrattuali. Tali conclusioni devono essere condivise: come insegna la vicenda degli interessi anatocistici, a seguito della dichiarazione di nullità di una clausola, la pattuizione di altra clausola, conforme a legge, deve essere oggetto di nuova pattuizione (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019).»

«In relazione alla clausola che prevede il diritto potestativo di [OMISSIS] di revocare un’offerta e sospendere l’account, in ambedue le versioni delle condizioni generali si scrive che i requisiti di idoneità e altre limitazioni e condizioni alla possibilità di accedere all’offerta dovevano essere resi noti alla sottoscrizione dell’Offerta o con altri metodi di comunicazione messi a disposizione del Cliente. […] alla luce di una lettura complessiva ed in buona fede della clausola, si deve concludere che, in realtà, la società si riservava solo di reagire ai casi in cui avesse verificato ex post che l’offerta promozionale fosse andata a vantaggio di persona/nucleo familiare già fidelizzato. Pertanto, non si ritiene che neppure la versione precedente della clausola n. 2 vigente dal [OMISSIS] all'[OMISSIS] possa intendersi come presuntivamente vessatoria.»


GIURISPRUDENZA CONFORME:

  • Corte di Giustizia UE, III Sezione, 21 marzo 2013, C-92/11 (RWE Vertrieb) – Clausola di jus variandi del prezzo nei contratti di fornitura: necessità del giustificato motivo perimetrato nel contratto; insufficienza del preavviso e del recesso
  • Corte di Giustizia UE, 26 aprile 2012, C-472/10 (Invitel) – Clausola di modifica unilaterale delle spese del servizio senza indicazione del motivo: abusività; nullità con effetto retroattivo erga omnes per sentenza inibitoria collettiva
  • Corte di Giustizia UE, III Sezione, 26 aprile 2015, C-96/14 (Van Hove/CNP Assurances) – Esclusione dell’esenzione ex art. 4, par. 2, Dir. 93/13 per le clausole sul meccanismo di variazione del prezzo
  • Corte di Giustizia UE, 9 novembre 2010, C-137/08 (VB Pénzügyi Lízing) – Valutazione di abusività: competenza della Corte UE sull’interpretazione dei criteri
  • Corte di Giustizia UE, 15 marzo 2012, C-453/10 (Pereničová e Perenič) – Sistema di tutela Dir. 93/13 fondato sull’inferiorità del consumatore nel potere negoziale e nell’informazione
  • Consiglio di Stato n. 1125/2025 – Censura della clausola di jus variandi di Apple per assenza di motivi giustificativi
  • Cass. Sez. 1, nn. 26769/2019 e 26779/2019 – Clausola nulla e adeguamento contrattuale ex novo; necessità di nuova pattuizione per i contratti già in essere
  • Trib. Torino, 14 aprile 2025, RG n. 13711/24 – Applicabilità ratione temporis dell’azione rappresentativa inibitoria ex D.Lgs. 28/2023 a condotte anteriori al 25 giugno 2023
  • AGCM, provvedimenti nn. 29817/2021 (Google), 29818/2021 (Dropbox), 29819/2021 (iCloud/Apple) – Indicazione degli elementi di costo nelle clausole di jus variandi come condizione di legittimità

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Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile Specializzata in materia di Imprese, sentenza n. 4993/2026 depositata il 1° aprile 2026