Trib. Lecce, Sez. I civ., ord. 14.7.2026: rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. delle cognate del concessionario, prive di un diritto di sepoltura primario nella cappella gentilizia.
Chi ha davvero diritto a essere sepolto nella cappella di famiglia quando i titoli amministrativi sono intestati a una persona e l’uso concreto del sepolcro racconta una storia diversa. Il Tribunale di Lecce ha dovuto affrontare, in sede cautelare d’urgenza, una controversia sullo ius sepulchri, chiamato a stabilire se due sorelle anziane e malate potessero rivendicare, in via anticipatoria, il diritto alla propria futura tumulazione in una cappella cimiteriale storicamente frequentata dalla loro famiglia, ma formalmente intestata al cognato. Il caso tocca un tema delicato quanto ricorrente nella prassi forense: la tensione tra la dimensione affettiva e consuetudinaria della sepoltura familiare e il rigore dei titoli amministrativi che ne definiscono la titolarità giuridica. Vediamo quali principi il giudice ha applicato in tema di sepolcro gentilizio e quali conseguenze ne ha tratto sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La vicenda processuale
Le ricorrenti, due sorelle in età avanzata e affette da gravi patologie, adivano il Tribunale in via d’urgenza per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla futura tumulazione in una cappella funeraria situata nel cimitero di un comune del Salento, realizzata alla fine degli anni Settanta e formalmente riconducibile a una concessione cimiteriale e a una successiva concessione edilizia intestate al cognato, defunto genitore dell’odierno resistente. Le istanti sostenevano di essere le effettive fondatrici del sepolcro, sul presupposto che la costruzione fosse stata realizzata a proprie spese, con il marito della sorella incaricato dei soli adempimenti burocratici, e deducevano di aver esercitato per decenni un utilizzo esclusivo e continuativo del manufatto, provvedendo alla manutenzione e al pagamento delle utenze.
Il resistente, figlio del concessionario originario e subentrato nella titolarità della concessione a seguito di un procedimento amministrativo, si costituiva contestando integralmente la ricostruzione avversaria. Sosteneva che la cappella fosse stata costruita per iniziativa e a spese esclusive del proprio genitore, qualificato come fondatore del sepolcro, e che le ricorrenti, in quanto sorelle della moglie del fondatore, rivestissero la mera qualità di affini, titolari al più di un diritto secondario di visita e di culto, non già di uno ius sepulchri primario. Contestava altresì il valore probatorio degli elementi documentali prodotti dalle ricorrenti, qualificandoli come atti di tolleranza compatibili con i rapporti di parentela intercorsi tra le famiglie, e negava la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La disciplina di riferimento si articola tra la normativa generale sulla tutela cautelare d’urgenza, contenuta nell’art. 700 c.p.c., e la regolamentazione amministrativa in materia funeraria, rappresentata dall’art. 94 del d.P.R. n. 803/1975, vigente all’epoca del rilascio della concessione, e dal successivo art. 93 del d.P.R. n. 285/1990, disposizioni che riservano il diritto d’uso delle sepolture private al concessionario e ai suoi familiari. A tali fonti si affianca il regolamento comunale di polizia mortuaria, che regola specificamente le condizioni di accesso alla sepoltura da parte di collaterali e affini.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il giudice ha ricostruito la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, tra sepolcro ereditario e sepolcro gentilizio o familiare. Nel primo caso lo ius sepulchri si trasmette secondo le regole ordinarie della successione, per atto tra vivi o mortis causa, anche a persone estranee alla famiglia. Nel secondo caso, che in caso di dubbio si presume essere la natura del sepolcro, il diritto è attribuito in stretto riferimento alla cerchia dei familiari designati dal fondatore, si acquista iure sanguinis fin dalla nascita e dà luogo a una comunione tra contitolari caratterizzata da intrasmissibilità, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Il Tribunale ha richiamato sul punto un principio consolidato secondo cui, in assenza di disposizioni specifiche del fondatore, il diritto gentilizio spetta ai componenti del nucleo familiare in senso stretto, comprendente le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o di matrimonio, restando invece esclusi gli affini.
Il fondatore del sepolcro e la concessione amministrativa
La sezione più rilevante della decisione riguarda l’individuazione della figura del fondatore quando il sepolcro consiste in una cappella edificata su area demaniale. Ma chi può considerarsi realmente fondatore di un sepolcro gentilizio quando la concessione amministrativa e l’apporto economico sembrano provenire da soggetti diversi. Il giudice ha chiarito che lo ius sepulchri, nell’ipotesi di cappella funeraria, risulta strutturalmente legato alla concessione amministrativa avente ad oggetto l’uso esclusivo di una porzione del demanio cimiteriale, sicché la figura del fondatore coincide, di norma, con il soggetto al quale l’amministrazione ha attribuito il relativo diritto d’uso. Nel caso di specie, tutti gli atti amministrativi acquisiti – l’istanza edilizia, la relazione tecnica, il parere della commissione edilizia, la licenza edilizia e la domanda di abitabilità – risultavano intestati al cognato delle ricorrenti, elemento che il giudice ha ritenuto prevalente rispetto agli indici fattuali di segno contrario invocati dalle istanti, quali il pagamento delle utenze, la disponibilità delle chiavi e la presenza di iscrizioni riconducibili al cognome della loro famiglia.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il giudice ha rigettato il ricorso per difetto di entrambi i presupposti richiesti dall’art. 700 c.p.c.. Sotto il profilo del fumus boni iuris, ha ritenuto che gli elementi fattuali addotti dalle ricorrenti – le ricevute di pagamento intestate a una di esse, le annotazioni cimiteriali, la tumulazione di più familiari della propria linea parentale – attestassero un legame materiale e affettivo con il sepolcro, ma non fossero idonei a superare il dato giuridicamente dirimente costituito dall’intestazione della concessione e dei titoli edilizi al cognato, poi trasmessa al figlio mediante un subentro amministrativo regolarmente perfezionato. Il Tribunale ha inoltre attribuito rilievo alla nota comunale con cui è stato formalizzato il subentro del resistente, ritenendola prova, allo stato degli atti, della qualità di concessionario legittimato all’esercizio delle prerogative connesse al sepolcro.
Quanto al periculum in mora, il giudice ha osservato che l’età avanzata e le patologie cardiovascolari documentate dalle ricorrenti, per quanto significative, non fossero sufficienti a dimostrare una prognosi infausta a breve termine né un rischio di decesso imminente tale da giustificare l’intervento cautelare. Ha inoltre evidenziato come, anche nell’eventualità di un decesso prima della definizione del giudizio di merito, la normativa in materia di polizia mortuaria consenta comunque una tumulazione provvisoria in diverso sepolcro, con successiva traslazione delle spoglie in caso di accertamento favorevole del diritto rivendicato, così escludendo il carattere di irreparabilità del pregiudizio prospettato. Per il professionista chiamato ad assistere clienti in controversie analoghe, la pronuncia offre un’indicazione metodologica precisa: nella prova dello ius sepulchri, gli elementi di fatto legati all’uso e alla cura del sepolcro assumono rilievo complementare, ma recedono di fronte alla prova documentale della titolarità della concessione amministrativa, che resta l’elemento cardine per l’individuazione del fondatore e della cerchia dei suoi familiari primari.
