Usucapione servitù pubblica di passaggio: titolo valido e uso uti cives, i requisiti che il Comune deve provare

Cass. civ., Sez. II, n. 30289/2024: accolto il ricorso dei proprietari privati, cassata la sentenza che aveva riconosciuto la servitù pubblica senza verificare l’uso uti cives e l’idoneità oggettiva del bene.

Quante volte un Comune rivendica la proprietà di un sentiero che attraversa fondi privati, fosse anche solo per il fatto che quella striscia di terra è percorribile da decenni? La risposta del diritto è chiara, ma spesso ignorata nella prassi giudiziaria di merito. Per riconoscere l’usucapione della servitù pubblica di passaggio su fondo privato non bastano né la presenza fisica del percorso né il solo decorso del tempo: occorre, in primo luogo, un titolo valido – che l’usucapione può costituire, ma solo se integra requisiti precisi e distinti – e occorre, in secondo luogo, la prova concreta che quel passaggio sia stato effettivamente esercitato da una collettività indeterminata di individui in quanto tali. Con l’ordinanza n. 30289 depositata il 25 novembre 2024, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l’usucapione della servitù pubblica di passaggio in favore di un ente comunale, senza però aver verificato né l’idoneità oggettiva del bene al pubblico interesse né – e questo è il vizio decisivo – se il transito sul sentiero privato fosse mai stato esercitato da una collettività indeterminata di individui considerati uti cives. Un principio che il professionista che assiste proprietari privati non può permettersi di trascurare, ogni volta che un Comune avanzi pretese di usucapione della servitù pubblica di passaggio su fondi di proprietà dei propri assistiti.


La vicenda processuale

Il punto di partenza è una contesa nata in provincia di Trento tra un ente comunale – subentrato nella titolarità dei rapporti dell’ex municipio originariamente competente per territorio – e alcuni proprietari privati di particelle fondiarie site nella medesima area.

Il Comune aveva introdotto un giudizio ordinario chiedendo al Tribunale competente di accertare e dichiarare, in favore dell’ente e a carico dei fondi dei convenuti, l’avvenuta usucapione pubblica ventennale di una servitù di passaggio sul sentiero insistente sulle particelle di loro proprietà, nonché di una servitù di acquedotto esistente al di sotto delle stesse particelle. In subordine, era stata avanzata domanda di accertamento del diritto di uso pubblico per intervenuta dicatio in patriam.

I convenuti si erano difesi sostenendo che il passaggio – definito come sporadico e clandestino – non fosse mai stato esercitato da una generalità indifferenziata di cittadini, ma al più da una cerchia ristretta di persone: ospiti, confinanti, residenti nelle immediate vicinanze. Avevano inoltre eccepito il difetto di interesse del Comune, poiché il sentiero si concludeva in corrispondenza di proprietà di terzi rimasti estranei al giudizio.

In primo grado, il Tribunale ha rigettato le domande attoree. Il Comune ha proposto appello e la Corte d’Appello di Trento ha ribaltato la decisione: ha accertato e dichiarato l’usucapione della servitù pubblica di passaggio e di acquedotto, ha ordinato l’intavolazione del relativo diritto in favore dell’ente, ha condannato gli appellati alla rimessa in pristino delle aree e al pagamento delle spese del doppio grado.

I proprietari privati hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. La Seconda Sezione, dopo aver formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.. e aver fissato adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.., ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La controversia ruota attorno a un nucleo normativo essenziale: gli artt. 1140, 1158 e 2697 c.c.. in materia di possesso e usucapione, insieme all’art. 1061 c.c.. che governa le servitù prediali non apparenti. Il profilo processuale viene inquadrato negli artt. 112 e 115 c.p.c.. – corrispondenza tra chiesto e pronunciato e onere della prova – con il richiamo all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. per le diverse categorie di vizi denunciati in cassazione.

L’art. 1158 c.c.. viene in rilievo non nella sua applicazione tipica tra privati, ma nel peculiare contesto dell’acquisto di una servitù da parte di un ente pubblico, dove il possesso richiesto non è quello individuale del singolo, bensì quello esercitato da una collettività. Una figura ibrida che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo attraverso criteri propri, non coincidenti con quelli dell’usucapione ordinaria.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il concetto di servitù pubblica di passaggio per usucapione è istituto di origine pretoria, che si colloca al confine tra diritto privato e diritto amministrativo. Non si tratta di servitù prediale in senso tecnico – per la quale varrebbe il requisito dell’apparenza ex art. 1061 c.c.. – ma di un diritto reale pubblico su bene privato, acquisito attraverso un possesso collettivo prolungato nel tempo.

La struttura logica che la Cassazione ha consolidato nel tempo è articolata su due livelli distinti, e confonderli è l’errore più frequente tanto nei giudizi di merito quanto nelle difese tecniche. Per riconoscere che una strada è destinata ad uso pubblico occorre la duplice dimostrazione: da un lato, l’effettiva destinazione del bene al servizio della collettività; dall’altro, l’esistenza di un titolo valido. Senza titolo, nessuna destinazione pubblica è giuridicamente opponibile al proprietario privato. Il titolo può essere costituito da una convenzione tra i proprietari del suolo e l’ente pubblico, oppure – ed è il caso che qui rileva – dall’usucapione. Ma l’usucapione, per fungere da titolo valido, deve essa stessa integrare requisiti autonomi e specifici: non è sufficiente il mero fatto che un sentiero sia transitabile e che lo sia da oltre vent’anni.

Va poi richiamato l’istituto della dicatio in patriam – avanzato in subordine dall’ente nel giudizio di merito – che consiste nell’abbandono volontario del fondo privato all’uso della collettività da parte del proprietario, e si distingue dall’usucapione perché prescinde dal possesso e si fonda su un atto di volontà del dominus. Nel caso concreto, la questione è rimasta assorbita dall’accoglimento del motivo sull’usucapione.

Il principio guida: titolo valido per usucapione e triplice requisito dell’uso pubblico

La parte più densa dell’ordinanza è quella in cui la Cassazione enuncia con precisione i presupposti che devono ricorrere contemporaneamente affinché l’usucapione possa costituire titolo valido per il riconoscimento della servitù pubblica di passaggio su fondo privato.

Primo: l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale. Non è sufficiente un’utilizzazione uti singuli, cioè finalizzata a soddisfare un personale ed esclusivo interesse per il più agevole accesso a un determinato immobile privato. Chi usa il sentiero solo perché gli è comodo per raggiungere il proprio appartamento non contribuisce a formare il possesso collettivo pubblico – e la distinzione, nella pratica probatoria, è tutt’altro che agevole da tracciare.

Secondo: l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù. Non ogni percorso è idoneo a questo scopo: occorre che la sua conformazione, la sua estensione e il suo collegamento con la rete viaria pubblica siano tali da rispondere a un’effettiva utilità collettiva, non meramente occasionale o localistica.

Terzo: il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione, ossia il ventennio. Questo è il solo requisito che la Corte d’Appello di Trento aveva effettivamente verificato. Necessario, ma non sufficiente – e da solo del tutto inidoneo a costituire il titolo che la legge richiede.

Ma cosa succede se il Comune dimostra solo la presenza del sentiero da oltre vent’anni, senza provare che in quel periodo lo usavano i cittadini in quanto tali? La risposta della Cassazione è inequivoca: il titolo valido non si è formato, la domanda va rigettata, e la sentenza che la accolga deve essere cassata.


La decisione e il ragionamento della Corte

Il primo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti lamentavano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. in relazione alla servitù di acquedotto – viene dichiarato infondato. La Cassazione chiarisce che l’individuazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito e non è strettamente legata al tenore letterale degli atti: può considerarsi implicitamente proposta un’istanza non espressa ma connessa al petitum e alla causa petendi, alla stregua delle deduzioni contenute nell’atto introduttivo e dei documenti allegati. La mancata esplicitazione nel petitum non equivale, da sola, a mancata proposizione.

È invece il secondo motivo a risultare fondato, e la sua fondatezza travolge tutti gli altri per connessione o consequenzialità – dal terzo al settimo incluso. La censura riguarda la violazione degli artt. 2697, 1158 e 1140 c.c..: i giudici di merito avrebbero ritenuto provati i presupposti dell’usucapione sulla base della sola descrizione dei luoghi effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, senza verificare in concreto se si fosse realizzato un passaggio generalizzato di una collettività indeterminata di individui considerati uti cives.

La Cassazione dà ragione ai ricorrenti con un ragionamento lineare e netto. La Corte d’Appello di Trento si era limitata ad analizzare il periodo di realizzazione della strada – individuato nel 1970 – e il protrarsi delle sue caratteristiche fisiche per oltre un ventennio. Non aveva però verificato né l’idoneità oggettiva del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse, né – e questo è il vizio determinante – se si fosse effettivamente realizzato su di essa il passaggio generalizzato di una collettività indeterminata di individui considerati uti cives. Senza questi accertamenti, l’usucapione non può costituire titolo valido per affermare la destinazione pubblica del sentiero: il secondo livello del ragionamento – il titolo – crolla perché il primo livello – i requisiti dell’usucapione pubblica – non è stato dimostrato.

Il principio è di portata applicativa diretta e immediata. Nei giudizi in cui un ente pubblico rivendica l’usucapione di una servitù di passaggio su fondo privato, la mera esistenza storica del percorso e il decorso del ventennio non bastano a formare il titolo valido che la legge richiede. Il Comune deve fornire prove concrete dell’uso da parte della generalità dei cittadini in quanto tali – non di una cerchia di soggetti identificabili per ragioni di prossimità o convenienza personale. E deve altresì dimostrare che quel sentiero era obiettivamente idoneo a soddisfare un pubblico interesse, non solo utile ai pochi che vi transitavano.

Per il professionista che assiste proprietari privati in queste controversie, l’ordinanza offre uno strumento difensivo articolato su due piani distinti: contestare in modo analitico la prova dell’uso uti cives, valorizzare la limitatezza e la sporadicità dei transiti, e far emergere l’assenza di manutenzione pubblica, di cartellonistica stradale e di inclusione del percorso nella cartografia urbanistica sono argomentazioni che trovano oggi un preciso ancoraggio nella giurisprudenza di legittimità. Ma ancor prima, è sul piano del titolo valido che la difesa può radicarsi: se l’usucapione non integra i suoi requisiti specifici, nessun titolo si è formato, e la pretesa comunale è priva di fondamento già in radice.

La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, che in diversa composizione dovrà riesaminare la causa applicando correttamente il quadro dei requisiti, e dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Studio Legale Montinaro