La Cassazione: niente assegno divorzile se non vi è stata rinuncia professionale per la famiglia – 2025

La Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi sul tema dell’assegno divorzile, precisando ulteriormente i criteri che devono orientare i giudici di merito nel riconoscimento di tale diritto. In particolare, il Supremo Collegio ha ribadito che la mera differenza reddituale tra gli ex coniugi non è di per sé sufficiente a giustificare l’attribuzione dell’assegno divorzile, essendo necessaria la prova rigorosa di un nesso causale tra lo squilibrio economico esistente al momento del divorzio e i sacrifici professionali compiuti dal coniuge economicamente più debole in favore della famiglia durante il matrimonio.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l’assegno di divorzio, nella sua funzione perequativo-compensativa, mira a riequilibrare le asimmetrie economiche tra i coniugi che siano conseguenza diretta di scelte condivise durante la vita matrimoniale, laddove uno dei due abbia rinunciato a opportunità lavorative o di carriera per dedicarsi maggiormente alla cura del nucleo familiare. In assenza di tale presupposto, l’assegno può configurarsi esclusivamente in chiave assistenziale, per garantire un’esistenza dignitosa al coniuge che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento per ragioni oggettive.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che la ricorrente, pur percependo un reddito inferiore rispetto all’ex marito, non avesse dimostrato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali in favore della famiglia. Al contrario, risultava dagli atti che la donna svolgesse stabilmente attività lavorativa come operatrice scolastica, potendo contare su un reddito mensile che, sebbene non equiparabile a quello dell’ex coniuge, le garantiva comunque un’esistenza autonoma e dignitosa. A ciò si aggiungeva il fatto che, in base agli accordi di separazione, la ricorrente beneficiava dell’utilizzo esclusivo di una porzione dell’immobile di comproprietà, mentre l’ex marito aveva dovuto trasferirsi in un alloggio in locazione.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

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