La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di verificazione della sottoscrizione di scritture private. Nel caso in esame, che vedeva contrapposti due fratelli per un credito di oltre 14.000 euro fondato su una scrittura privata, la Suprema Corte ha chiarito che la perizia grafologica eseguita su una copia fotostatica non può avere lo stesso valore probatorio di quella effettuata sull’originale, nemmeno quando la copia sia stata prodotta per la ricostruzione del fascicolo d’ufficio smarrito. La Cassazione ha così cassato la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che aveva ritenuto valida la CTU grafologica eseguita sulla fotocopia, rinviando la causa ad altra sezione della stessa Corte territoriale per un nuovo esame delle prove secondo i principi enunciati. La decisione ha una rilevanza pratica significativa, poiché stabilisce che l’indisponibilità dell’originale, anche se incolpevole, non può determinare un’equiparazione probatoria tra originale e copia ai fini della verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da B.B. nei confronti del fratello A.A. per l’importo di Euro 14.202,56, sulla base di una scrittura privata di riconoscimento del debito. A seguito dell’opposizione proposta dal debitore ingiunto, il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado. Nel corso del giudizio, il fascicolo d’ufficio contenente l’originale della scrittura privata veniva smarrito, rendendo necessaria la sua ricostruzione mediante la produzione di copie fotostatiche dei documenti. La Corte d’Appello, nonostante il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’opponente, aveva ritenuto ammissibile e pienamente attendibile la perizia grafologica eseguita sulla copia fotostatica, sostenendo che questa, in quanto prodotta per la ricostruzione del fascicolo, avesse lo stesso valore dell’originale “ricostruito”. Contro questa decisione, A.A. proponeva ricorso per Cassazione, contestando specificamente la possibilità di eseguire una valida perizia grafologica su una mera fotocopia della scrittura privata disconosciuta.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento si incentra sugli articoli 2702 del codice civile e 214-216 del codice di procedura civile, che disciplinano l’efficacia probatoria della scrittura privata e il procedimento di verificazione a seguito del disconoscimento. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull’originale del documento, essendo questo l’unico modo per rinvenire gli elementi che consentono di risalire con elevato grado di probabilità al reale autore della sottoscrizione. La Corte richiama numerosi precedenti conformi, tra cui le sentenze nn. 3603/2024, 711/2018, 16551/2015, che hanno costantemente ribadito tale principio. In particolare, viene evidenziato come le caratteristiche fisiche del supporto cartaceo e le modalità di impressione del segno grafico possono essere adeguatamente valutate solo sull’originale, mentre la copia fotostatica non consente di effettuare con la necessaria attendibilità scientifica gli specifici accertamenti tecnici richiesti per la verificazione della sottoscrizione.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto fondamentale: in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che intenda avvalersi della prova documentale deve necessariamente produrre l’originale per ottenerne la verificazione mediante consulenza tecnica grafologica. La Corte ha chiarito che l’identità di valore tra originale e copia si riferisce solo al contenuto del documento e alla sua idoneità probatoria, ma non alle caratteristiche fisiche e strutturali del supporto, decisive per l’accertamento grafologico. Tuttavia, quando l’originale non sia disponibile per cause non imputabili alla parte, resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura con altri mezzi di prova ammissibili. In particolare, la Corte ha precisato che una consulenza tecnica sulla copia fotostatica può essere disposta, ma con oggetto limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l’esame della copia, e le relative risultanze potranno essere valutate dal giudice solo quali elementi indiziari, unitamente ad altri elementi di prova.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all’originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull’originale stesso; in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell’originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore.”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 2777/2025)
