L’inadempimento datoriale su retribuzioni e ferie arretrate non legittima automaticamente il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa. Un lavoratore del settore metalmeccanico era stato licenziato per assenza ingiustificata protratta da metà ottobre 2025, deducendo di aver concordato con il datore di lavoro la fruizione di ferie per smaltire monte ore arretrate (254 ore pari a ferie 2020-2022) e invocando sospensione della prestazione ex art. 1460 comma 2 c.c. per crediti retributivi non pagati. Il rapporto di lavoro si caratterizzava per una prassi flessibile nei pagamenti, attuata anche nell’interesse del lavoratore (legato da rapporto di parentela con legale rappresentante società), in forza della quale il lavoratore era solito indicare al datore quali importi bonificare, su quali conti correnti e in quali date. La questione di diritto riguardava la legittimità della sospensione della prestazione per inadempimento datoriale e la valutazione della buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c. alla luce del particolare assetto dei rapporti tra le parti.
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello, confermando la legittimità del licenziamento (riqualificato in giustificato motivo oggettivo dal Tribunale per assenza >4 giorni consecutivi ex CCNL metalmeccanici). Il lavoratore non ha assolto l’onere probatorio del consenso alle ferie mediante istanza istruttoria o documenti. La buona fede preclude la sospensione quando il lavoratore per anni ha avallato e sollecitato pagamenti non integrali senza mai rimostranze, perdendo l’inadempimento datoriale il suo significato per il particolare assetto concreto dei rapporti.
Massima della sentenza
“L’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede” (Cass. 10227/23) $…$ “la valutazione della buona fede del lavoratore – che giustifica il rifiuto di rendere la prestazione ex art. 1460, comma 2, c.c. – deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto anche della gravità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto e della concreta incidenza di detto inadempimento sulle fondamentali esigenze di vita personali e familiari del prestatore” (Cass. 3008/24). $…$ Occorre considerare che la vicenda si inserisce in un rapporto che, verosimilmente grazie al rapporto di stretta parentela tra il lavoratore e la legale rappresentante e amministratrice della società, si sviluppava con modalità del tutto peculiari. $…$ lo stesso sin dal novembre 2021 era solito indicare al datore di lavoro quali importi della retribuzione spettante bonificare e su quali conti correnti e in quali date $…$ È chiaro che le parti, palesemente anche nell’interesse del lavoratore $…$ avevano convenuto una gestione del rapporto del tutto peculiare che spiega e illumina sia l’ingente credito per differenze retributive che l’ammontare delle ferie arretrate. Come provato dalle mail è una prassi che è proseguita per anni, evidentemente con reciproca soddisfazione, sino al 2024 $…$ il fatto che lo stesso per anni abbia avallato e anzi sollecitato il pagamento non integrale delle retribuzioni e mai abbia sollevato una qualche rimostranza circa il mancato godimento di ferie arretrate o anche solo avvertito il datore di lavoro che se non avesse goduto delle ferie arretrate si sarebbe rifiutato di prestare l’attività lavorativa, dimostra che l’asserito rifiuto non potrebbe considerarsi in buona fede, alla luce del fatto che l’inadempimento del datore di lavoro perde gran parte del suo possibile significato a causa del particolare assetto dei rapporti come in concreto regolato dalle parti“
