📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
- Oggetto: Esternalizzazione del servizio di manutenzione a società del medesimo gruppo – Fittizietà dell’appalto – Unico centro di imputazione datoriale
- Normativa: art. 3 L. 604/1966; art. 29 d.lgs. 276/2003; art. 421 c.p.c.; art. 2359 c.c.; art. 18 L. 300/1970
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- Parole chiave: licenziamento giustificato motivo oggettivo, appalto fittizio, collegamento societario, unico centro di imputazione, repêchage
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato sull’esternalizzazione di un servizio mediante appalto a società del medesimo gruppo societario, il mero collegamento economico-funzionale tra imprese riconducibili alla stessa compagine proprietaria non è di per sé sufficiente a determinare la fittizietà dell’appalto né a configurare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, occorrendo a tal fine la dimostrazione specifica dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: unicità della struttura organizzativa e produttiva, integrazione delle attività con interesse comune, coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario riconducibile a un unico soggetto direttivo, e utilizzazione contemporanea e indifferenziata della prestazione lavorativa da parte delle varie società del gruppo.
La Corte d’Appello di Roma, nel 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento per GMO di un manutentore specializzato del settore alberghiero, a seguito dell’affidamento in appalto del servizio a una società controllata dalla medesima holding. Il lavoratore aveva sostenuto il carattere fittizio dell’esternalizzazione invocando l’identità proprietaria tra committente e appaltatore. La Corte ha ritenuto tale circostanza inidonea, da sola, a integrare la fittizietà dell’appalto o l’unico centro di imputazione datoriale, in assenza di allegazioni specifiche sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di collegamento societario e licenziamento per GMO.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Onere della prova dell’impossibilità di repêchage a carico del datore di lavoro e sua assolvibilità mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, anche attraverso il Libro Unico del Lavoro
- Inammissibilità in appello di eccezioni nuove non dedotte nel giudizio di primo grado, con specifico riferimento alla violazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 sull’appalto genuino
- Presupposti per l’esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. e necessità di idonee tracce probatorie già presenti in atti
- Efficacia del protocollo sindacale sull’esternalizzazione e rilevanza delle condizioni di riassunzione offerte dalla società appaltatrice ai fini della valutazione della legittimità del recesso
- Distinzione tra collegamento societario lecito ex art. 2359 c.c. e simulazione fraudolenta del frazionamento dell’attività produttiva in frode alla legge
- Rifiuto del lavoratore dell’offerta di reimpiego a livello inferiore e incidenza sul giudizio di assolvimento dell’obbligo di repêchage da parte del datore
